La richiesta di rinvio a giudizio e gli atti conseguenti: analisi dei requisiti strutturali degli istituti secondo gli inderogabili principi della scienza processuale penalistica

La richiesta di rinvio a giudizio e gli atti conseguenti: analisi dei requisiti strutturali degli istituti secondo gli inderogabili principi della scienza processuale penalistica

Sommario: 1. Richiesta di rinvio a giudizio: analisi morfologica e nuovi postulati scientifici – 2. L’alternatività della contestazione penalistica in sede di richiesta ex. art 416 c.p.p. – 3. La nullità della richiesta di rinvio a giudizio in comparazione (ed in vincolo di subordinazione funzionale)  con l’avviso chiusura indagini ex. art 415-bis c.p.p. – 4. La discovery di secondo accesso – 5. Conclusioni

 

1. Richiesta di rinvio a giudizio: analisi morfologica e nuovi postulati scientifici

Nell’architettura generale del titolo IX, libro V  del codice di rito,  la richiesta di rinvio a giudizio costituisce  in facto la modalità ordinaria di esercizio dell’azione penale per i reati di competenza della Corte d’Assise, del Tribunale in composizione collegiale e in composizione monocratica che nello specifico sono di diversa consistenza morfologica rispetto a quelli per i quali è prevista, dal vigente (codice di rito)  la citazione diretta a giudizio (la cui descrizione analitica ci è fornita dall’art. 550 c.p.p.).La richiesta in parola, (  in realtà dovrebbe celare il chiaro  intento finalistico dell’organo dell’azione orientato finalizzato all’acquisizione e conseguente valutazione di elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio) costituisce , sotto un primo profilo scientifico d’analisi,  atto d’impulso diretto a provocare gli adempimenti finalizzati a celebrare l’udienza preliminare. Questa è appunto la funzione principale , genetica dell’istituto dell’art.416 c.p.p. dalla cui lettura emerge immediatamente quella che è la sua innegabile forza accusatoria , tramite l’atto in commento  infatti l’organo inquisitore scende nel campo di battaglia affilando le sue  armi ( costituite dalle risultanze investigative)pronto a farne uso per provare oltre ogni ragionevole dubbio la fondatezza delle proprie ragioni. E’ proprio in questa sede che il magistrato diviene pubblico accusatore, mutando infatti il suo assetto operativo, è proprio in questa sede che si formulano le imputazioni( il soggetto indagato assurge al ruolo di imputato!) ; se fino all’avviso chiusura indagini ex.art.415 bis  c.p.p. egli  indossava i panni del dominus delle indagini, ora invece si mostra come un cavaliere dall’armatura scintillante pronto a sferzare i suoi fendenti accusatori al fine di ottenere il tanto atteso decreto che dispone il giudizio ai danni dell’imputato    ( o in casi determinati una sentenza di condanna, come nel caso di giudizio abbreviato, in sede di udienza preliminare) . La suddetta richiesta  deve essere depositata, assieme al fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al G.I.P. nella cancelleria dell’organo giurisdizionale della fase investigativa. Il deposito dell’istanza [1]rappresenta un momento fondamentale della procedura penale, infatti in tale fase assistiamo ad un fatto scientifico rilevante quale è la mutazione di stadio del soggetto inciso dal procedimento che da semplice indagato diviene a tutti gli effetti di legge “imputato”. Per quanto attiene invece i requisiti della richiesta in commento dobbiamo fare precipuo riferimento ai canoni scientifici riportati dall’art.417 c.p.p., il quale prevede una serie di  elementi specifici che la suddetta richiesta deve contenere: a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo nonché le generalità della persona offesa dal reato, qualora ne sia possibile l’identificazione»; sul punto si assume che la suddetta previsione ha lo scopo di  specificare il soggetto al quale  il pubblico accusatore  imputa,  il fatto di reato; inoltre a norma  dell’art. 66 c.p.p., per i fini specifici dell’istituto in commento,  si assume  l’inequivoca scelta operata dal legislatore  di ritenere irrilevante, ai fini di una  corretta instaurazione del rapporto processuale, l’esatta corrispondenza[2] dei dati anagrafici  dell’imputato( tra quanto da lui dichiarato e quanto risulti dal documento di riconoscimento o dai registri anagrafici )  dopo che già in sede di indagini preliminari si è comunque  accertata l’identità fisica della persona nei cui confronti viene  instaurato da prima il procedimento penale ( tramite l’iscrizione della notitia criminis ex.art.335 c.p.p.) e successivamente, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio la fase processuale[3].Inoltre , spetta anche all’organo dell’azione penale l’obbligo di indicare la persona offesa dal reato se questa può essere individuata dalle risultanze degli atti di indagine, in caso di decesso di questa, quale conseguenza del fatto di reato [4],il magistrato deve indicare le generalità dei prossimi congiunti ai quali si estendono le facoltà previste dalla legge vigente per la tutela dei diritti della persona offesa .Se il magistrato accusatore non provvede a quanto appena richiesto dalla norma dell’art.90 comma III, il magistrato giudicante è legittimato a restituire gli atti al suo omonimo requirente oppure potrebbe determinarsi egli stesso nell’individuazione e conseguente identificazione della persona offesa dall’azione criminosa[5]  . «b) l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge». Sul punto per chi scrive è necessario svolgere la seguente considerazione :la richiesta ex. artt. 416-417 c.p.p. svolge una funzione vitale per l’intero processo penale, ovvero con le sue prescrizioni delimita l’oggetto della attività processuale da svolgersi, punto nodale di tale ragionamento è l’imputazione che allo stato svolge la primaria funzione di cristallizzare il tema probatorio sul quale si fonderà il castello accusatorio della pubblica accusa. L’attuale struttura della richiesta in parola è il risultato della manutenzione operata dal legislatore con la legge Carotti ( L.479/1999),tramite la quale  con il disposto normativo dell’art.18 ha specificatamente prescritto che la descrizione del fatto debba effettuarsi in forma chiara e precisa, tale assunto legislativo incide di molto sull’opera del magistrato accusatore ; nella specie , la sua richiesta accusatoria dovrà essere intrisa di  un ulteriore gradiente di specificazione[6] in merito al contenuto dell’imputazione, volta a una cristallizzazione tendenzialmente definitiva dell’oggetto processuale, parimenti la norma in parola  si raccorda al restaurato contenuto dell’udienza preliminare[7] e in particolare alla sua ulteriore funzione di sede processuale  riservata alla definizione del giudizio attraverso la celebrazione di alcuni riti speciali  ( tra i quali il giudizio abbreviato ) .Sul punto , l’interprete del diritto deve adeguare il suo pensiero ai postulati scientifici che derivano dalla rinnovata prescrizione normativa in commento, nella specie, se il legislatore con la suddetta riforma ha inserito l’elemento della chiarezza della forma, ne discende che la mancanza in specie di tale requisito debba determinare la nullità[8] “provvisoria” della richiesta de qua .Invece tale postulato è stato ignorato da prima dal legislatore e in conseguenza dai giudicanti del processo di matrice penalistica determinando in specie , per chi scrive , un tipico  caso di “ assenza genetica di norma giuridica”[9]  .Per chi scrive, appare inaccettabile , sul punto ,la tesi giustificativa portata avanti da parte della dottrina  la quale  sembra giustificare l’assenza di un’espressa sanzione quale circostanza destinata ad apparire doppiamente significativa se interpretata alla luce del senso della legge di riforma del 1999, la quale ha riservato un differente trattamento  agli atti d’impulso della fase dibattimentale , al contempo ne  ha giustificato il  prevalente orientamento giurisprudenziale volto ad accettare  anche formulazioni di un’imputazione generica o incompleta, escludendo quindi in radice che tali mancanze possano incidere sulla validità della richiesta di rinvio a giudizio determinandone la nullità, evidentemente al fine di  evitare una non consentita regressione del procedimento. Quanto sin qui riferito si pone in netto contrasto con la scienza giuridica e con quella processuale penalistica in particolare, proprio per il significato scientifico dell’assunto precedente, se nella richiesta  di rinvio a giudizio , vi è la totale assenza dei dati identificativi dell’imputato  vi è l’assenza genetica di un elemento imprescindibile dell’atto stesso ,come può quindi aversi una richiesta di rinvio a giudizio senza un imputato identificato ; sul punto per chi scrive,(confortato da una parte della dottrina , la quale ha puntualmente dedotto che   non può precludersi al giudice il controllo esterno della completezza dell’imputazione, da ciò ne discende in termini inesorabilmente scientifici   nella declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio.si sottrarrebbe alla censura di abnormità. Non può accettarsi la mera identificabilità in sede di udienza preliminare proprio perché per celebrarsi tale udienza si necessita anzitutto di una richiesta ex art 416 c.p.p. , ma senza il suddetto requisito dell’identificazione del soggetto imputato non può esistere in termini puramente scientifici una richiesta di rinvio a giudizio ex. art 416 c.p.p.) [10]. A corroborare la scoperta di tali mancanze al corredo genetico della materia processuale in commento, si segnala all’interprete che la stessa prassi giurisprudenziale autorizza il G.U.P. in presenza d’imputazioni generiche, criptiche o apparenti, di sollecitare il P.M. a modificare (o più correttamente, integrare) l’imputazione avvalendosi del disposto dell’art. 423, 1 ° comma, c.p.p. Di contro, un ordinamento minoritario, che ha tuttavia trovato convinte adesioni dottrinali, osserva come non potrebbe precludersi al giudice il controllo esterno della completezza dell’imputazione, e il risultato di tale operazione, consistente nella declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, si sottrarrebbe quindi ad ogni eventuale  censura di “abnormità”. Sul punto , ( in un’ottica più generale)  le Sezioni Unite hanno assunto come criterio guida del giudicante penale dell’udienza preliminare un percorso procedurale virtuoso che impone al suddetto giudice, in prima battuta, d’invitare il P.M. ad attivarsi nell’esercizio  del  potere-dovere di integrare ( motu propriu) , ex art. 423, 1° comma, c.p.p. l’imputazione carente o errata e, soltanto ove questi rimanga inerte, di trasmettere per intero   gli atti all’organo di accusa in applicazione analogica di quanto previsto dall’art .521, 2° comma, c.p.p. al fine che l’imputazione “riformata” sia adeguata al fatto storico emergente dallo stato degli atti; tale  soluzione viene applicata dai giudicanti dell’udienza preliminare si  configura come estrema ratio, conseguente al fallimento dei meccanismi correttivi “endofasici”[11] (art. 423 c.p.p.).A conclusione del suddetto ragionamento , anteponendo quale criterio guida della trattazione in commento, il dato scientifico in senso stretto ( ovvero il tenore letterale della norma ) possiamo quindi affermare ( anche con il conforto dell’organo costituzionale )   che casi conclamati di  formulazione di un’imputazione generica, ( tra i quali vi rientra a pieno titolo anche  quella meramente riproduttiva dell’enunciato della fattispecie incriminatrice, e quella in cui manca l’elemento indentificativo del soggetto imputato)  ricadono ab origine nell’esercizio apparente dell’azione penale, integrando quindi  una nullità assoluta ex artt. 178, lett. b) e 179 c.p.p.[12]; per quanto attiene invece  la contestazione incompleta o lacunosa,  che priverebbe di fatto il soggetto inciso dall’imputazione della possibilità di organizzare la propria difesa al thema decidendum  nella sua totalità, si assume che questa possa determinare   una causa di nullità a regime intermedio ex artt. 178, lett. c) e 180 c.p.p. Proseguendo con l’analisi dei requisiti scientifici della richiesta de qua,   la  contestazione del fatto ( che deve essere specifica integrando quindi i riscontri di semeiotica penalistica pratica in riferimento alla norma incriminatrice ) , le circostanze aggravanti( anche in questo caso l’organo dell’azione deve fare precipuo riferimento alla norma incriminatrice ai fini di una corretta richiesta delle stesse) e  quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza; non è al contrario prevista dal legislatore, l’allegazione  delle circostanze attenuanti, la cui eventuale indicazione, oltre a non incidere in materia di  competenza ex .art. 4 c.p.p., non è  quindi  in alcun modo vincolante per il giudicante, in quanto  soggetto esclusivo munito del potere di riconoscerle o meno in esito al giudizio. «c) l’indicazione delle fonti di prova acquisite» .Si tratta dell’enunciazione degli elementi di carattere probatorio idonei, nella prospettiva del richiedente, a sostenere l’accusa in giudizio. In ordine  a quanto appena detto, chi scrive, ritiene che la solennità riservata dalla novella della L.479/1999 all’istituto in commento tramite la frase “ in forma chiara e precisa” debba estendersi all’intera opera accusatoria riportata nella richiesta in parola dall’organo dell’azione il quale non potrà semplicemente adoperarsi in un “mero riassunto delle puntate precedenti” ( gli atti di indagine, come ogni altro atto o documento inserito nel fascicolo del pubblico ministero,  non sono una rappresentazione di semplici  eventi casuali, non sono ricordi di vita vissuta, sono strumenti tecnici di procedura penale e come tali devono essere indicati e descritti dal magistrato richiedente ossequiando una rigida e puntuale forma espositiva, finalizzata a coglierne e a rivelarne ai soggetti interessati ogni sfumatura , ogni aspetto saliente ai fini della richiesta de qua), ma dovrà compiere un autentico excursus dell’attività inquirente sino al momento esperita dettagliando fatti , circostanze , soggetti e prove materiali del fatto «d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio». Da quanto sin qui detto possiamo trarre  alcune conclusioni scientifiche :a) la richiesta di rinvio a giudizio per essere tale e quindi direttamente funzionale allo scopo per il quale è stata prevista si compone di elementi indefettibili senza i quali la stessa non può esistere). La richiesta di rinvio a giudizio pur integrando ogni requisito ex art.417 c.p.p. non è ammissibile se il magistrato che l’ha formulata e sottoscritta non ha adempiuto agli obblighi prescritti dall’art.415 bis c.p.p. In ordine al primo postulato , si assume che , per il semplice principio dell’ essenza della materia ( ideato dallo scrivente per rappresentare il fenomeno della norma giuridica quale oggetto materiale del diritto e in quanto tale percepibile  obiettivamente dai consociati ) se una norma giuridica ( anche di carattere processuale) prescrive un dato elemento, o fatto, o circostanza ai fini della sussistenza di una determinata fattispecie ( da intendersi in senso oggettivo ad es. atto giuridico, procedura ,ecc.) la mancanza in specie di quell’elemento, di quel fatto , di quella circostanza non solo in ambito processuale penale  determinano la presenza di nullità assoluta bensì sono la dimostrazione materiale dell’inesistenza di quella determinata fattispecie descritta dalla norma! Appare quindi superfluo dover considerare in punto di diritto afflitta da “nullità assoluta” una richiesta di rinvio a giudizio già di per sé ( su un primario profilo di scienza processuale)  inesistente; sul punto , per lo scrivente , in ossequio ai primari principi di  scienza penalistica non è ammissibile una distinzione tra forma e sostanza in quanto spesso le suddette coincidono reciprocamente, formando un unicum inscindibile. Infatti se siamo di fronte a un fatto di reato , percepiamo subito un fatto storico  ( elemento sostanziale ) previsto dalla norma incriminatrice  come antigiuridico perché integra una  specifica condotta illecita ( elemento formale) ma senza l’azione  ( che è  essa stessa forma e sostanza ) non vi sarebbe il fatto e quindi non si consumerebbe il reato eseguito come previsto dalla norma incriminatrice; stessa disamina è da farsi sulla norma processuale penalistica, prendiamo ad esempio proprio l’art.417 c.p.p. che il legislatore ci annuncia contenere i requisiti “formali” della richiesta di rinvio a giudizio , ma cosa vuol dire “formali” ? Stiamo parlando di un istituto di diritto pubblico , la suddetta norma quindi per sua radice genetica ( pur appartenendo al genus processuale)  è una norma cogente , non può infatti essere derogata dalle parti ( magistrato , imputato, parte civile ecc.) da ciò si assume inequivocabilmente che in essa “forma” e “ sostanza” coincidono, non può esserci un diverso contenuto sostanziale rispetto a quello formale ( indicato disposto normativo sopra indicato) proprio perché la norma stessa è forma e sostanza in ogni momento , è un legame inscindibile, è proprio da questo legame , che a livello atomistico si origina la suddetta norma processuale penale, per chi scrive quindi  la norma giuridica  non può scindersi in forma e sostanza, in quanto essa nella sua veste formale rappresenta il sostanziale oggetto della norma e di conseguenza il suo contenuto sostanziale si manifesta formalmente nel suo disposto normativo. «e) la data e la sottoscrizione». Nella richiesta de qua la sottoscrizione assurge a prova di diretta  riferibilità dell’atto all’organo dell’azione penale che l’ha formulata[13]; sul punto , per chi scrive appare  evidente  che la mancata sottoscrizione da parte del richiedente possa incorrere in declaratoria   di nullità assoluta dell’atto in commento soltanto nel caso in cui da ciò derivi l’estrema  incertezza sull’autorità che lo ha emesso, ipotesi che può essere scongiurata  nel caso di apposizione della sigla al posto  della segnatura per esteso del nome e cognome del pubblico accusatore che l’ha richiesta.

2. L’alternatività della contestazione penalistica in sede di richiesta ex. art 416 c.p.p.

Per chi scrive, è già un’ardua impresa il mero tollerare che al giorno d’oggi ancora si discuta e si ipotizzino fattispecie di “contestazione alternativa”  del fatto di reato in sede di richiesta di rinvio a giudizio, per di più mi trovo in obbligo verso discenti, giuristi, operatori del diritto di dover trattare seppur brevemente,(anche perché la tematica ha solo una sua valenza apparente per l’argomento che ci occupa dati i suoi evidenti presupposti fantascientifici) in questa sede dell’alternatività della contestazione dell’imputazione. Questa  intolleranza  è facilmente comprensibile se si è capito ed assimilato il ragionamento sin qui esperito sui requisiti della richiesta di rinvio a giudizio; dati per assodati tali postulati , giungo al punto nodale della questione: per la scienza processuale penalistica non può esistere una fattispecie di “ contestazione alternativa” in merito all’imputazione in quanto , al di sopra di ogni altra evidenza scientifica di segno corrispondente, il postulato scientifico , che prevede rigidamente la “ chiara e precisa” formulazione dell’imputazione dal pubblico accusatore, esplica oltre ogni ragionevole dubbio i motivi di repulsione in capo allo scrivente dell’irragionevole ed antiscientifica teoria della “ contestazione alternativa” ;da quanto appena detto si può legittimamente supporre che non può esserci spazio a dubbi amletici ( in capo al magistrato richiedente) sulla natura del fatto di reato e sulla qualificazione giuridica dello stesso ,infatti qualora ci fossero delle incertezze ( che in scienza giuridica sono  esclusivo sintomo di mancata conoscenza in capo all’interprete, in questo caso al magistrato accusatore) sugli elementi caratterizzanti, il fatto di reato e quindi la conseguente imputazione, il magistrato non può determinarsi nell’esercizio dell’azione penale anche perché la semeiotica penalistica di parte speciale è molto chiara nel descrivere i segni fisici di ogni singola fattispecie di reato  quindi se un fatto storico non è sussumibile a nessuna fattispecie astratta prevista da norme di parte speciale, l’organo dell’azione al netto di un doveroso supplemento di indagine ,  ove non riesca a formulare una diagnosi precisa sulla fattispecie, deve richiedere l’archiviazione ! Non gli è infatti permesso di innovare e/  o creare il diritto !Se poi in sede dibattimentale l’organo giurisdizionale ritenga che ci siano gli estremi per una diversa qualificazione giuridica del fatto ,è ben altra storia  in quanto in tal caso si è giunti a processo con una richiesta ex. art 416 c.p.p. compiuta e precisa, infatti un conto è disquisire in preda a ingiustificate ipotesi dubitative  sulla   diagnosi giuridica del fatto finalizzata all’imputazione ( presupposto indefettibile del processo penale) altro è riformulare l’ipotesi accusatoria in sede dibattimentale ( anche alla luce delle risultanze istruttorie acquisite)da qui l’assunto che sul punto in questione di abnorme c’è solo la mentalità dei giudicanti penali i quali ancora oggi si esprimono in giudizi  ( sotto un mero profilo scientifico del tutto destituiti di ogni fondamento )  di positività sull’ammissibilità della “ contestazione alternativa” non curandosi quindi di ledere ogni principio di scienza penale  . Conclusa questa parentesi continuiamo la nostra analisi dell’istituto in parola approfondendo il tema della nullità della richiesta in rapporto alla mancata osservanza dell’organo dell’azione penale degli obblighi scaturiti dall’art.415 bis c.p.p.

3. La nullità della richiesta di rinvio a giudizio in comparazione (ed in vincolo di subordinazione funzionale)  con l’avviso chiusura indagini ex. art 415-bis c.p.p.

Gli spazi di interlocuzione difensiva rispetto alla pretesa accusatoria,  ( come specificatamente previsto dall’art. 2, 2° comma, della l. 16-7-1997, n. 234 ha modificato la veste originaria dell’art. 416 c.p.p. prevedendo, a pena di nullità,  che in un tempo precedente alla richiesta di rinvio a giudizio l’organo dell’azione penale deve determinarsi nel notificare l’invito a presentarsi ex. art 415 bis c.p.p.  alla persona sottoposta a indagini  per rendere interrogatorio. La pratica clinica del procedimento penale , spesso ha contribuito ad erodere la suddetta previsione normativa , privandola del suo più autentico significato , ovvero di ulteriore garanzia per il soggetto indagato potenziale imputato. Infatti , l’applicazione della norma in parola è stata via via disapplicata perché ritenuta ( immotivatamente) equipollente agli istituti endofasici ( interrogatorio in sede di convalida dell’arresto in flagranza o in caso di fermo  ex. art 39 1 c.p.p., interrogatorio di garanzia ex. art 294 c.p.p. Tale procedura ( anche se fino ad allora minimamente applicata) è stata modificata nuovamente, infatti  all’art. 416, 1° comma c.p.p. la l. n. 479 del 1999 ha previsto che la richiesta di rinvio a giudizio sia preceduta, a pena di nullità, dall’avviso di chiusura delle indagini preliminari previsto dall’art. 415 bis c.p.p., ovvero dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ex art. 375, 3° comma, c.p.p. nel caso in cui il soggetto indagato ne abbia fatto specifica  richiesta. Nella specie l’art. 415 bis prevede che prima della scadenza del termine per le indagini preliminari il P.M., se non deve richiedere l’archiviazione, faccia notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari (1° comma), avviso che contiene (2° comma) la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto; esso contiene altresì l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata e ostensibile presso la segreteria del P.M. e (3° comma) che l’indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa a investigazioni del difensore, chiedere al P.M. il compimento di atti d’indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto a interrogatorio.

La comparazione esegetica degli istituti(degli artt. 415 bis, 1° comma, e 416 c.p.p.)  che si estrinseca in questa sede è limitata soltanto ad una superficiale trattazione delle problematiche connesse alla mancata informativa ex. art 415 bis c.p.p. da parte dell’organo dell’azione penale la quale come reazione scientifica diretta avrà la nullità dell’atto ex. art 416 c.p.p. ;sul punto è necessario specificare che  si tratta di atto recettizio, e quindi tale circostanza può indurre l’interprete a equiparare l’omissione dell’atto in commento all’irregolare notifica dello stesso, tanto alla persona sottoposta alle indagini, quanto al difensore  o ai difensori  nominato o assegnato d’ufficio. Della stessa prognosi di nullità si deve parlare in riferimento  a   un avviso di conclusione delle indagini privo degli avvertimenti funzionali all’esplicazione del diritto di difesa, trattandosi in questo caso di atto radicalmente difforme dal paradigma normativo, inidoneo a esplicare la propria funzione di garanzia dell’intervento difensivo, e nell’ipotesi in cui la richiesta di rinvio a giudizio sia stata presentata prima del decorso del termine di venti giorni previsto per l’esercizio delle attività difensive indicate dall’art. 415 bis, 3 °comma. Il secondo motivo  di nullità è stratificato  all’omissione dell’invito a presentarsi all’interrogatorio che sia espressamente richiesto dall’indagato. Sul punto, è necessario richiamare l’istituto dell’art. 375 c.p.p.(Invito a presentarsi) il quale   prescrive  che l’invito a comparire formulato dal magistrato inquirente contenga la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute (3 °comma), che sia notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per stringenti ed impellenti motivi  di urgenza, l’organo dell’azione penale ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario al destinatario dell’atto de quo per comparire (4° comma). Anche in questo caso, molti tra gli operatori del diritto si distinguono per miopia di discernimento in quanto si attestano sulle loro instabili  posizioni di pensiero al solo fine di sostenere tesi sull’inutilità ( ai fini della validità della richiesta di archiviazione in parola ) del rispetto dei termini dilatori ex.art.415 bis comma III c.p.p. ,oppure nella migliore delle ipotesi gli stessi si avventurano nel sostenere l’ equivalenza dell’istituto dell’interrogatorio endoprocedimentale  investigativo ( quindi compreso anche l’interrogatorio di garanzia  promosso dall’organo giurisdizionale ) con l’interrogatorio previsto dall’art.415 bis c.p.p. niente di più errato! Per chi ancora non ne avesse preso coscienza, il concetto di “equivalenza” in ambito giuridico e soprattutto in ambito penalistico non è scientificamente ammissibile ;non è esiste infatti un istituto giuridico equivalente ad un altro , ma esistono istituti giuridici  sostanziali e processuali sempre diversi l’uno dall’altro a dimostrazione dell’eterogeneità del fenomeno giuridico che si manifesta sotto molteplici sembianze e manifestazioni tante quante sono le aree  operative e i settori scientifico disciplinari  del diritto.

Nonostante l’art. 416 c.p.p. sembri circoscrivere l’antecedente cronologico della richiesta di giudizio al solo invito a comparire, appare evidente che l’effettività dell’interlocuzione difensiva verrebbe del tutto vanificata da un interrogatorio fissato per una data posteriore a quella che compare sulla richiesta di rinvio a giudizio, per cui anche quest’ultimo atto che nella specie trattata si ritiene delegabile alla polizia giudiziaria, dovrà precedere ( nella sequenza operativa)  l’esercizio dell’azione penale. Pur in assenza di un espresso riferimento normativo, si ritiene che anche la richiesta di rinvio a giudizio per l’applicazione delle sanzioni amministrative a carico di enti e società debba essere preceduta a pena di nullità dall’avviso di chiusura delle indagini, ovvero dell’invito a presentarsi ex.art.375 c.p.p. se richiesto dal legale rappresentante, dovendosi considerare, nella specie, applicabili (come del resto previsto in via generale dal rinvio operato dall’art. 34 del  d. lgs. 8-6-2001, n. 231) le stesse garanzie previste per l’accertamento della responsabilità derivante da reato posto in essere dalle persone fisiche. Secondo l’orientamento di gran lunga prevalente l’omissione dell’avviso ovvero dell’invito a rendere interrogatorio nell’ipotesi in cui sia richiesto integra una lesione dei diritti di partecipazione e intervento della difesa, tale carenza procedurale  ci induce  a collocare quindi  tale patologia nell’area della nullità a regime intermedio disciplinata dagli artt. 178, lett. c) e 180 c.p.p., come tale rilevabile o deducibile non oltre la pronuncia della sentenza di primo grado. Parimenti colpita da consimile nullità è la” richiesta di rinvio a giudizio” non preceduta dall’interrogatorio del soggetto inciso dalle indagini preliminari  nonostante la richiesta tempestivamente formulata dall’indagato. La particolare natura dell’invalidità evidenza in  facto la disponibilità degli effetti attraverso la sanatoria, attuabile nelle forme previste dall’art. 183 c.p.p., ovvero  mediante la rinuncia a eccepire la nullità – art. 183, lett. a), c.p.p. – oppure avvalendosi delle facoltà cui l’atto è  scientificamente preordinato (ovvero , presentando ugualmente al magistrato inquisitore, memorie, formulando richieste istruttorie o di interrogatorio).Da ultimo va segnalato che l’art. 4 della l. 21-2-2006, n. 102 recante disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali ha introdotto nell’art. 416 c.p.p. un comma II bis, che prevede che nel caso in cui si proceda per il reato di cui all’art. 589, 2° comma, c.p. la richiesta di rinvio a giudizio debba essere presentata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. Si tratta di un termine acceleratorio del procedimento non presidiato ( e quindi di per sé geneticamente privo di reale efficacia)  da alcuna sanzione e la cui decorrenza richiede un’attività di coordinamento sistematico con le scansioni procedurali ( garantiste) dell’istituto disciplinato dall’art. 415 bis c.p.p.

4. La discovery di secondo accesso

 La presentazione della richiesta di rinvio a giudizio è generatrice di eventi necessari ai fini delle meccanica processuale , tra i quali si richiama la discovery degli atti  di secondo accesso [14], tale istituto riveste un’importanza fondamentale ai fini difensivi e di tutela del contraddittorio in quanto obbliga il pubblico inquisitore alla divulgazione dei segreti investigativi  da lui custoditi nell’omonimo fascicolo .Nella specie , è notorio che il suddetto fascicolo racchiude tra i suoi anfratti ogni atto di indagine compiuto dalle parti inquirenti pubbliche    con le relative allegazioni probatorie fisiche e documentali secondo quanto disposto dall’istituto dell’art. 416 comma II c.p.p. [15] .Dello stesso tenore funzionale  è il deposito del fascicolo del difensore nella segreteria del giudice della fase .Sotto un profilo , meramente conoscitivo,  nella stragrande maggioranza dei casi la discovery di secondo accesso non  presenta elementi di novità rispetto alla precedente discovery ( discovery di primo accesso [16] ) prevista dall’istituto del art.415 bis c.p.p. ma è comunque importante perché in ogni caso è un’opportunità , soprattutto in ottica difensiva , di assumere la totale conoscenza delle risultanze investigative  sino a quel momento compiute e da esse trarre le considerazioni opportune per la strategia difensiva da intraprendere in vista dell’udienza preliminare e del probabile , conseguente dibattimento o rito speciale. A tale assunto  fanno eccezione , ( ovvero non possono essere allegate  ab origine al suddetto fascicolo del magistrato inquirente ) alcune tipologie di atti tra i quali si richiamano i verbali e le registrazioni delle operazioni d’intercettazione che a norma dell’art. 269, 2° comma, c.p.p.[17] debbono essere conservati, fino alla pronuncia di sentenza irrevocabile presso gli uffici del pubblico accusatore: sul punto , si specifica che in tale circostanza l’obbligo di deposito si considera parimenti assolto nell’ipotesi in cui sia comunque consentito alla difesa di conoscere il luogo di conservazione del suddetto materiale probatorio e di potervi  accedere; un’   ulteriore significativa eccezione al principio dell’integrale trasmissione è prevista dall’art 16 quater del d.l. 15-1-1991, n. 8 convertito nella l. 15-3-1991, n. 82 che è stato introdotto dall’art. 14, l. 13-2-2001, n. 45 in materia di collaboratori di giustizia, le cui  dichiarazioni  sono riprodotte in un «verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione» il quale  è inserito, per intero, in apposito fascicolo presso l’ufficio del Procuratore della Repubblica del luogo in  cui le dichiarazioni sono state rese e, solo per estratto, nel fascicolo disciplinato  dall’art. 416, 2° comma, c.p.p. in relazione allo specifico  procedimento cui le dichiarazioni direttamente si riferiscono (3° comma, stesso articolo ).Sul punto, buona parte della giurisprudenza  ritiene  ( violando i canoni della scienza processuale penalistica) , sufficiente, quale sanzione innominata,  alla mancata osservanza dell’obbligo di trasmissione dell’integrale documentazione dell’attività d’indagini la mera  inutilizzabilità degli atti o documenti non trasmessi[18], escludendo quindi la suddetta imperdonabile mancata allegazione probatoria,    negando che la stessa  comporti la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e la conseguente regressione del procedimento[19];per chi scrive, quindi per lo studioso del processo penale, tale prassi è contro ogni principio di scienza  penalistica e del relativo ordinamento processuale. Forse ancora i giudicanti non hanno ben compreso che si sta parlando della concreta possibilità che la mancata allegazione possa determinare una prognosi maligna processuale per l’imputato , che un atto incompleto ab origine è materialmente inesistente , quindi deve essere riproposto secondo le prescrizioni di legge (al riguardo ci viene in soccorso il dispostodell’art.124 c.p.p. comma I il quale ci ricorda  sempre che :<< I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l’inosservanza non importa nullità [c.p.p. 177] o altra sanzione processuale >>.La disciplina della discovery di secondo accesso  è integrata in senso formale dall’art. 130 disp. att. c.p.p., secondo il quale  «se gli atti di indagine preliminare riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall’articolo 416 comma 2 del codice, inserendovi gli atti ivi indicati per la parte che si riferisce alle persone o alle imputazioni per cui viene esercitata l’azione penale». Tale integrazione ha una sua valenza sistematica in riferimento alla trattazione di cui ci occupiamo  in questa sede, nella prassi operativa , può accadere che il magistrato inquirente debba occuparsi di un caso complesso ove siano indentificati quali soggetti indagati più persone , a vario titolo , le cui azioni criminose  sono ugualmente ricomprese nello stesso fatto di reato per il quale si procede e per il quale si richiede il rinvio a giudizio; nella specie, in presenza di molteplici ipotesi responsabilità ( riferite a diversi soggetti indagati ) penali afferenti ad un unico fatto di reato, ma con ipotetiche differenti gradualità di responsabilità di matrice penalistica, l’organo dell’azione penale potrà esercitare l’azione giudiziale penale ( tramite il deposito della richiesta di rinvio a giudizio ) a scadenze “ differenziate” , escludendo dalla suddetta richiesta quei soggetti indagati in merito ai quali non si è maturata una prognosi altamente probabile di colpevolezza, i quali manterranno lo status di soggetti sottoposti ad indagine  a differenza di altri  soggetti indagati , che con i precedenti condividono lo stesso fascicolo di indagine , ma verso i quali il magistrato inquisitore ha sciolto ogni riserva di presunta colpevolezza determinandosi nella richiesta di rinvio a giudizio .In base  a quanto sin qui asserito , si assume che anche gli atti di indagine compiuti debbano seguire la stessa sorte dei soggetti ai quali si riferiscono, ma ciò non sempre è possibile in quanto per i reati “soggettivamente complessi” possono incontrarsi difficoltà operative che si riscontrano sin dalle prime fasi dell’indagine soprattutto nell’applicazione degli istituti di indagine tipica i cui risultati sono “ necessariamente” omnicomprensivi determinando quindi una commistione di informazioni di matrice investigativa ( a volte necessaria )  che è difficile da differenziare in sede di richiesta di rinvio a giudizio in base ai soggetti da rinviare a giudizio. In tali circostanze, si può determinare un grave vulnus conoscitivo in capo al giudice dell’udienza preliminare al quale ( per ovvie ragioni ) non saranno presentati in forma integrale atti investigativi completi, ma saranno presentati , ove possibile , solo stralci di risultanze investigative ( proprio per non coinvolgere in tale sede anche i soggetti che ancora restano solamente indagati e non imputati per lo stesso fatto di reato )  attinenti specificatamente le condotte dei soggetti per i quali si richiede il rinvio a giudizio. Tale scelta del magistrato potrà essere bilanciata grazie ai poteri officiosi dell’organo giudiziale il quale potrà chiedere un’integrazione probatoria qualora non possa decidere sul mero stato degli atti .

5. Conclusioni

La tematica di cui ci siamo occupati in quest’articolo scientifico è materia d’uso quotidiano da parte della magistratura ordinaria, la quale, spesso, nell’utilizzo dello strumento giuridico ne travalica i confini morfologici, ponendo in essere delle pratiche processuali che nulla hanno a che fare con le formule giuridiche processuali a danno della stessa amministrazione della giustizia e dei consociati , i quali possono essere colpiti dai loro pronunciamenti non giustificabili sul piano scientifico e quindi giuridico. Chi scrive considera il diritto come scienza e in quanto tale pretende che debba essere applicato; infatti non possono esistere opinioni o interpretazioni ( immotivate in fatto e in diritto )  sulla norma giuridica che è formula scientifica in quanto applicabile ( per tutta la durata della sua vigenza) a tutti i consociati destinatari nello stesso modo , in ogni tempo .Da questo presupposto è necessario partire al fine di chiarire, oltre ogni interpretazione , l’essenza scientifica del diritto ; soltanto in questi termini è possibile affrontare  al fine di divulgazione dottrinale la materia giuridica.

 

 

 

 


[1] Sul punto  non rilevano  la data, eventualmente anteriore, di deposito presso la segreteria del P.M.
[2] I postulati scientifici dell’art.417  c.p.p. risultano pienamente rispettati quando le generalità del soggetto imputato, anche apparenti, siano accompagnate da ulteriori elementi, quali la serie completa dei c.d. alias risultati dal Casellario centrale di identità delle forze di polizia, gli estremi degli accertamenti fotodattiloscopici, il richiamo al C.U.I. (codice univoco individuo), in grado di fornire la certezza che il soggetto così individuato sia effettivamente il destinatario dell’imputazione.
[3]  Sul punto si legga Cass. penale, 23-11-2004, Tahiri, in Foro it., 2005, II, 48; Cass. penale., 20-4-1995, Imeri, in Cass. penale, 1997, 121; Cass. penale, 16-1-1995, Liti, in Cass. penale, 1996, 853, secondo le quali l’incertezza sull’individuazione anagrafica dell’imputato è irrilevante ai fini della prosecuzione del processo penale, quando sia certa l’identità fisica della persona, nei cui confronti è stata iniziata l’azione.
[4] Sul punto si rimanda l’interprete allo studio del comma III dell’art.90 c.p.p. il quale prescrive che :<< Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente [74 c.p.p.]>>
[5] Per quanto sin qui esplicato si rimanda l’interprete  alla prognosi  fornita dalla C. Cost., 22-1-1992, n. 8, in Cass. penale, 1992, 1194, la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 419, 1°comma, nella parte in cui, ai fini della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza in parola, non consentirebbe al giudice della fase predibattimentale di procedere all’identificazione della persona offesa della quale allo stato  non risulti  l’identità nè il domicilio, ma che sia in ogni caso  sicuramente identificabile, ovvero di richiederne l’identificazione al magistrato requirente.
[6] Sul punto si rimanda allo studio del Trattato di procedura penale vol. III pag. 858 Utet giuridica.
[7] In argomento , SPANGHER, Artt. 17-18. Il processo penale dopo la “Legge Carotti”, in Dir. penale e processo, 2000, 188.
[8] La mancanza del requisito in nuce è  invece sanzionato  con la nullità se riferita al decreto che dispone il giudizio (art. 429, 2° comma, c.p.p.), ovvero al decreto di citazione diretta (art. 552, 2° comma, c.p.p.).
[9] Termine scientifico coniato dallo scrivente per definire il fenomeno  determinato dall’incuria del legislatore che nello scrivere le norme si dimentica che le stesse di definiscono tali se complete di precetto e sanzione. Non può esistere norma che non comprenda precetto e sanzione proprio perché entrambi sono gli elementi caratterizzanti la molecola della norma giuridica ed in loro assenza non può esistere sotto il profilo scientifico  e quindi normativo nessuna norma.
[10] Sul punto si rimanda l’interprete allo studio della seguente raccolta giurisprudenziale: Cass. penale, 12-5-2005, P.C. in proc. ignoti, in CED n. 231986; Cass. penale., 25-11-2004, P.M. in proc. Scipioni, in CED n. 230883; Cass. penale., 10-11-2004, P.M. in proc. Casamonica, in CED n. 230842; Cass. penale, 7-10-2004, P.M. in proc. Romanelli, in Riv. penale, 2006, 116; Cass. penale., 29-9-2004, P.M. in proc. D’Avanzo, in CED n. 231185; Cass. penale., 30-1-2004, P.M. in proc. Marastoni, in Dir. e giustizia, 2005, n. 25, 99, e in Cass. penale, 2005, 1357; Cass. penale, 4-4-2003, P.M. in proc. Esposito, ibidem, 2692; Cass. penale, 17-12-1998, P.M. in proc. Adamo, in Dir. penale  e processo, 1999, 1021, con nota di DI BITONTO, Richiesta di rinvio a giudizio con capi di imputazione generici; Cass. penale, 23-4-1996, P.M. in proc. Poloni, in CED n. 204728; Cass. penale, 9-1-1996, Lanzo, in Cass. penale, 1997, 2207; Cass. penale, 12-1-1995, Villatico, in Cass. penale, 1996, 3346; Cass. penale, 5-5-1992, P.M. in proc. Nichele, in Giur. it., 1993, II, 706; Cass. penale, 26-2-1992, Pellegrino, Riv. it. dir. e proc. penale, 1994, 292, con nota di CESARI, Modifica dell’imputazione e poteri del giudice dell’udienza preliminare; Cass. penale, 12-12-1991, P.M. in proc. Cavuoto, in Giur. it, 1992, III, 311.
[11] Meccanismi di correzione del moto processuale penale tipici della fase dibattimentale .
[12] In argomento si invita il lettore a leggere quanto prescrive l’art.179 c.p.p. il quale dispone che<< 1. Sono insanabili(1) e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall’articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell’imputato o dall’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza [485](2).2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge [525].>> Estratto da Codice di procedura penale ,La tribuna,2016
[13] Non è necessaria la sottoscrizione anche dell’ausiliario del magistrato richiedente.
[14] Termine coniato dall’autore per distinguere ( in base alla funzione svolta dagli istituti in commento )la discovery ( di primo accesso ) degli atti  prevista dall’istituto dell’art. 415 bis c.p.p. e la discovery prevista dall’art .416 c.p.p. ( Richiesta di rinvio a giudizio)
[15] Sul punto la norma prescrive la trasmissione della notizia di reato, dei verbali documentativi dell’attività d’indagine e di quella compiuta davanti al G.I.P. (tra i quali vi sono  i verbali di convalida del fermo o dell’arresto oppure i verbali di prove assunte nell’incidente probatorio), e il corpo del reato, salvo che per natura o dimensioni, non sia custodito altrove (nel qual caso comparirà il verbale di presentazione all’ufficio corpi di reato ovvero il verbale di affidamento al custode).
[16] Termine coniato dall’autore per distinguere ( in termini funzionali )la discovery degli atti prevista dall’art.415 bis c.p.p. da quella prevista dall’art.416 c.p.p.
[17] Sul punto si legga l’art.269 comma II c.p.p. il quale prescrive che<<Salvo quanto previsto dall’articolo 271 comma 3(3), le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione [648]. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127>>.Estratto da Codice di procedura penale ,Latribuna,2016
[18] Quanto detto a sottolineare l’importanza della discovery di secondo accesso ai fini della salvaguardia delle garanzie difensive e di un corretto svolgimento della procedura introduttiva all’udienza in parola.
[19] Tale inaccettabile carenza determinerebbe una inesorabile regressione del procedimento dall’udienza preliminare al rinnovamento della richiesta di rinvio a giudizio .

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