La riforma Cartabia: le principali novità del nuovo processo civile dal tribunale al procedimento semplificato di cognizione (ex 702 bis c.p.c.)

La riforma Cartabia: le principali novità del nuovo processo civile dal tribunale al procedimento semplificato di cognizione (ex 702 bis c.p.c.)

I tempi dell’entrata in vigore

Dal 1° gennaio 2023, l’udienza cartolare può essere disposta sempre dal Magistrato, ad esclusione di quella che prevede la partecipazione di soggetti diversi dai difensori e parti. Ed infatti nei processi davanti al Giudice di Pace, Tribunale o Corte d’Appello, per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio si provvederà con una dichiarazione sottoscritta con firma digitale il cui termine di deposito viene stabilito dal giudice, non rendendo più necessaria un’udienza apposita.

Dal 1 marzo 2023 è entrata in vigore la nuova fase introduttiva in merito alle udienze che si tengono davanti al Giudice di Pace e Tribunale, la notificazione via posta elettronica certificata, l’ordine di esibizione, le ordinanze anticipatorie, Appello e sospensiva.

Infine, dal 30 giugno 2023 è entrata in vigore il processo telematico anche dinanzi al Giudice di Pace e la negoziazione assistita/mediazione.

Le novità innanzi al tribunale

L’atto introduttivo (artt. 163 – 174 c.p.c.) rimane l’atto di citazione con indicazione della data di udienza dalla parte attrice. Rimane facoltativo, la possibilità di ricorrere al rito semplificato di cognizione (art. 281 decies c.p.c.), proposto con ricorso, come per tutti i processi dinanzi al Giudice di Pace che analizzeremo a breve.

A maggior precisazione, si evidenzia testualmente l’art. 281 decies c.p.c. che prevede che: “Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato.” .

Ulteriore modifica, è stata apportata in merito ai nuovi termini a comparire (tra la data di notifica dell’atto di citazione e la data di prima comparizione) che passano dai 90 giorni ai 120 giorni.

Inoltre come accennato all’inizio, dal primo marzo 2023 è avvenuto anche l’introduzione dell’obbligo della notifica a mezzo PEC, qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Subiscono una importante modifica anche i termini di costituzione, ed invero, la parte convenuta ha l’onere di costituirsi almeno 70 giorni prima dell’udienza indicata in citazione, a differenza del precedente regime che prevedeva, ai fini della tempestività della costituzione, il termine di 20 giorni prima dell’udienza di comparizione.

Di contro, le preclusioni processuali, quali domanda riconvenzionale, chiamata in causa del terzo e prescrizione,  previste per la tempestiva costituzione, sono rimaste immutate.

Entrando maggiormente all’interno del processo civile ed in particolare sulla scansione dei tempi processuali, sono stati introdotte importanti novità con di avere una completa e preventiva definizione del thema decidendum e probandum.

In particolare, non vengono più depositate le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. successivamente all’udienza di prima comparizione, con termini a decorrere da essa ma, al contrario, devono essere depositate prima dell’udienza di prima comparizione, entro termini da calcolarsi a ritroso da essa.

La riforma Cartabia, inoltre, prevede che alla prima udienza le parti debbano comparire personalmente, al fine di consentire al Giudice di tentare la conciliazione.

La mancata comparizione personale della parte costituisce argomento di prova anche a suo sfavore ex art.116 c.p.c.

Ciò detto, appare evidente che tale riforma attribuisce alla prima udienza un ruolo centrale nello svolgimento del processo. Bensì, non sarà più solamente un primo contatto tra il Giudice e le parti, ma quale momento in cui il Giudice già̀ è messo nelle condizioni per valutare se necessita un’attività̀ istruttoria o se la causa sia già matura per la decisione.

Le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.

Con la riforma Cartabia i vecchi termini a ritroso dall’udienza ex art. 183 c.p.c. (30 +30+20) vengono modificati e diventano 40+20+10. Tali termini, come previsto dal comma III dell’art. 171 ter c.p.c., decorrono dalla data della prima udienza.

Pertanto, dalla notifica dell’atto di citazione iniziano a decorrere 120 giorni liberi fino alla data dell’udienza, dove il convenuto dovrà costituirsi 70 giorni prima per dare modo al Giudice di emettere eventuale ordinanza preliminare entro 15 giorno dopo la sua costituzione.

Gli ex termini 183 c.p.c. diventano a ritroso, ovvero, se fino a qualche tempo fa, successivamente nella prima udienza veniva chiedo al giudice un rinvio per il deposito delle memorie 183 c.p.c., oggi la prima memoria potrà essere depositata 40 giorni prima della prima udienza di comparizione, 20 giorni prima potrà essere  depositata la seconda memoria ed infine, 10 giorni prima la terza memoria. Al termine dei dieci giorni, e quindi del deposito di tali memorie, avverrà la prima udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c.

I nuovi termini per la spedizione della causa a sentenza

La riforma Cartabia ha apportato delle sostanziali modifiche anche ai termini processuali per le note per la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.

Infatti, il nuovo termine per il deposito di note per la precisazione delle conclusioni è di sessanta giorni prima dell’udienza, mentre per il deposito delle comparse conclusionali è di 30 giorni e di soli 15 giorni per le memorie di replica. Rimane invece invariato il termine per il deposito della sentenza (60 giorni come stabilito dall’art. 352 c.p.c.), ma decorrerà dalla data dell’udienza di assegnazione della causa a sentenza.

Procedimento semplificato di cognizione (ex 702 bis c.p.c.)

Disciplinato dall’art. 281 decies c.p.c. che stabilisce la forma e l’ambito applicativo, il nuovo procedimento semplificato (ex 702 bis c.p.c.) costituisce un procedimento alternativo a quello ordinario.

L’utilità di questa nuova tipologia di procedimento è la sua privazione dei vari formalismi presenti in quello ordinario e può essere attivato quando i fatti di causa non risultano controversi, la domanda è di pronta soluzione e si fonda su prove documentali e la domanda richiede un’istruzione non complessa.

Il procedimento semplificato di cognizione si attiva con ricorso e, rimanendo inalterati i termini dei 40 giorni liberi per la comparizione, la costituzione deve avvenire non oltre 10 giorni prima dell’udienza di comparizione.


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