La rilevanza del fattore temporale in relazione al sistema presuntivo cautelare in tema di reati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis 1 c.p.

La rilevanza del fattore temporale in relazione al sistema presuntivo cautelare in tema di reati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis 1 c.p.

Sommario: 1. Premessa: il vigente sistema del “doppio binario” cautelare – 2. La “doppia presunzione relativa”: il contrasto ermeneutico sulla rilevanza del coefficiente temporale

1. Premessa: il vigente sistema del “doppio binario” cautelare

L’affermazione secondo la quale la custodia in carcere costituisca misura di tipo residuale, quasi eccezionale, ha pressoché sempre ispirato i plurimi interventi normativi del Legislatore nazionale in materia de libertate.  

A tale proposito, nel tentativo di rafforzare il noto principio, intimamente connesso con il dettato costituzionale di cui all’art. 13 comma 1 della Carta Costituzionale, del c.d. “minor sacrificio necessario” il Legislatore è intervenuto, da ultimo, con la l. n. 47/2015.

Mediante detta ulteriore interpolazione normativa, a ben vedere, si è inteso sedimentare l’istanza assiologica che muove dall’idea della sacralità del diritto alla libertà personale, onde consentirne la comprimibilità solo alla luce di condizioni predeterminate in via tassativa dalla legge.

La concreta messa in atto del concetto di extrema ratio della massima misura di afflittività coercitiva è stata, altresì, realizzata, come chiaramente evincibile dall’attuale formulazione fenotipica dell’art. 275 c.p.p., in virtù del rimodulato ambito applicativo del sistema delle presunzioni cautelari.

Segnatamente, il perimetro applicativo delle presunzioni di assoluta idoneità della misura carceraria, grazie anche ai molteplici interventi di progressiva erosione operati dalla Corte Costituzionale, risulta oramai relegato alle sole fattispecie delittuose delineate dagli artt., 270 e 270 bis c.p., nonché, a quella dell’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p..

Avuto specifico riguardo a quest’ultima forma di manifestazione delittuosa, infatti, difetterebbero sufficienti ragioni tali da giustificare un regime derogatorio ai rigidi meccanismi di presunzione di adeguatezza, attesa l’elevata pericolosità sociale che tipicamente contraddistingue le dinamiche operative delle consorterie di stampo mafioso, saldamente radicate sul territorio e, al contempo, capaci di cristallizzare, per effetto della peculiare forza intimidatoria,  un ampio e duraturo ordito di omertà all’interno del tessuto sociale.

Da qui, dunque, la necessità di rafforzare l’espediente di cautela mediante il ricorso ad un rigoroso meccanismo di presunzione di adeguatezza ex lege, l’unico in grado di recidere, in concreto, ogni forma di contatto esterno, nonché, di arginare le spinte criminali del singolo associato.

2. La “doppia presunzione relativa”: il contrasto ermeneutico sulla rilevanza del coefficiente temporale 

La medesima scansione operativa, tuttavia, non può simmetricamente valere per i delitti nei quali venga in rilievo la contestazione di una delle ipotesi circostanziali normativamente previste dall’art. 416-bis 1 c.p..

Ed invero, prima ancora dell’intervento di restyling normativo attuato con la citata L. 47/2015, la Corte Costituzionale, con la celebre pronuncia n. 57/2013, ebbe ad evidenziare come rispetto a siffatte forme delittuose l’espediente giuridico della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere non risulterebbe essere rispondente “ai dati di esperienza generalizzati”, non essendo quest’ultime intrinsecamente espressive di uno stabile vincolo di appartenenza del singolo a realtà di tipo associativo tale da giustificare, sul piano epistemologico, il ricorso in via esclusiva alla carcerazione preventiva.

Più nello specifico, la Corte, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell’allora vigente art. 275 co. 3 c.p.p., ha esplicitamente ritenuto che i reati a c.d. contiguità mafiosa non assicurino alla presunzione di ordine assoluto un presupposto giustificativo costituzionalmente adeguato, dacché “il semplice impiego del cosiddetto “metodo mafioso” o la finalizzazione della condotta criminosa all’agevolazione di un’associazione mafiosa non sono necessariamente equiparabili, ai fini della presunzione in questione, alla partecipazione all’associazione” (Cfr. Corte costituzionale 29/03/2013, n. 57).

Preso atto, dunque, stante l’attuale formulazione dell’art. 275 co. 3 c.p.p., della sussistenza, in relazione alle forme delittuose aggravate dall’art. 416 bis 1 c.p., di una doppia presunzione relativa involgente, tanto la esistenza dei pericula libertatis, quanto l’adeguatezza della massima misura custodiale, resta da chiarire quali siano gli elementi utili ai fini del suo superamento, e se, ed in quale misura, il fattore temporale possa, a tale scopo, assurgere alla stregua di elemento positivamente prospettabile al vaglio del Giudice della cautela.

Sul tema appena evocato, per il vero, presso la giurisprudenza del Supremo Consesso di legittimità, si fronteggiano, allo stato, due indirizzi interpretativi diametralmente opposti.

Secondo un primo, e più rigido, crinale ermeneutico, in tema di custodia in carcere applicata nei confronti di soggetto indagato/imputato in ordine a reato aggravato dall’art. 416 bis 1 c.p., la doppia presunzione normativamente prescritta dall’art. 275 co. 3 c.p.p. può essere superata soltanto quando “in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta” (cfr. Cass. Pen. Sez. II, n. 6574/2016, Cuozzo, Rv. 266236).

Alla stregua di tale orientamento, dunque, il tempo, ex se considerato, in assenza di elementi concreti dai quali sia possibile desumere la totale rescissione dei rapporti tra il singolo ed il contesto associativo di appartenenza, costituisce elemento neutro, non in grado di infirmare la consistenza del giudizio di attualità delle esigenze cautelari, già insito nella disposizione di cui al terzo comma dell’art. 275 c.p.p..

Al sopra menzionato indirizzo interpretativo si contrappone il più recente, e maggiormente garantista, filone giurisprudenziale secondo cui “pur se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all’indagato, il giudice ha l’obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d’ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull’esistenza e sull’attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall’art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis 1 c.p.) non risulti la dissociazione dell’indagato (imputato) dal sodalizio criminale (cfr. ex multis Cass. Pen. Sez. II, n. 50400/2019; Cass. Pen. Sez. VI, n. 25780/2023).

Coerentemente con l’impostazione appena richiamata – da ritenersi certamente più affine al corollario, normativamente perseguito, della extrema ratio cautelare – dunque, nella ipotesi in cui venga in rilievo la contestazione dell’essere il fatto di reato commesso mediante le modalità descritte all’art. 416-bis 1 c.p., l’operatività del doppio regime presuntivo non esime il giudicante dal seguire un approccio valutativo del coefficiente temporale necessariamente diverso rispetto all’ipotesi delle esigenze cautelari riconnesse alla partecipazione in seno al delitto associativo.

Come, infatti, più volte efficacemente statuito dalla stessa Suprema Corte regolatrice “solo con riguardo all’associazione può affermarsi che il tempo “silente” ha una valenza marginale, in quanto si valorizza la tendenziale stabilità e permanenza del vincolo associativo. Viceversa, allorché venga contestata l’aggravante di cui all’art. 416-bis 1 cod. pen., il tempo trascorso dal fatto, abbinato alla mancanza di manifestazioni di una concreta attualità e pericolosità, rappresenta un dato necessariamente suscettibile di valutazione a favore dell’indagato, proprio perché non può presumersi una stabilità associativa che non costituisce presupposto dell’aggravante” (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, n. 25780/2023, Macrì).

Ne discende che, ove il soggetto sia stato sottoposto alla più afflittiva delle misure coercitive per un consistente spazio temporale, senza che siano nelle more intervenute violazioni delle prescrizioni cautelari, il Giudice non può esimersi dall’apprezzare autonomamente se il coefficiente temporale abbia assunto, rispetto all’originario assetto cautelare, una sinergica incidenza in senso attenuante della pericolosità sociale del soggetto agente.

Né, tanto più, può la valutazione originariamente compiuta dal giudice che ha emesso l’originario provvedimento cautelare surrogare alla necessità di espletare la superiore valutazione prognostica, costituendo la lontananza nel tempo, oltre che indice di dimostrazione dell’insorgenza in capo al prevenuto di un mutamento delle precedenti scelte personali, circostanza sopravvenuta potenzialmente espressiva di un progressivo affievolimento dell’originario impulso delittuoso, cui accordare, in seno al momento cautelare successivo, un autonomo ed imprescindibile rigore argomentativo.

Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per disattendere l’assunto esegetico di legittimità, oramai ampiamente maggioritario, alla cui stregua è fatto obbligo al Giudice della cautela di riguardare  il segmento procedimentale cautelare, quale momento funzionalmente e concettualmente distinto da quello della esecuzione della pena, secondo “una visione unitaria e diacronica dei presupposti che lo legittimano, nel senso che, le condizioni cui l’ordinamento subordina l’applicabilità di una determinata misura, devono sussistere non soltanto all’atto della applicazione del provvedimento cautelare, ma anche per tutta la durata della relativa applicazione” […] “adeguatezza e proporzionalità devono quindi assistere la misura – “quella” specifica misura – non soltanto nella fase genetica, ma per l’intero arco della sua “vita” nel processo, giacché, ove così non fosse, si assisterebbe ad una compressione della libertà personale qualitativamente o quantitativamente inadeguata alla funzione che essa deve soddisfare ( cfr. Cass. Pen. Sez. V, n. 4948/2021; Cass. Pen. Sez. Unite, n. 16085/2011, Khalil).


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Gabriele Ferro

Laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Siena, attualmente praticante avvocato, con predilezione per il settore del diritto penale sostanziale e processuale.

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