La rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare
La rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare costituisce da sempre un tema di grande interesse da parte degli studiosi, sia sotto il profilo teorico ma anche sotto il profilo pratico, dal momento che è crescente la volontà dei privati di rinunciare alla proprietà di beni improduttivi, fatiscenti, dannosi o comunque privi di una qualche forma di utilità.
La tesi prevalente in dottrina ammette la possibilità per il privato di esercitare la rinunzia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare, non solo nelle ipotesi previste nel codice civile, ma in qualunque situazione.
Questo orientamento valorizza le facoltà del proprietario previste dall’articolo 832 c.c. che consistono nel godere e nel disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo.
Nella facoltà del proprietario di disporre delle cose, secondo tale tesi, è insita anche la facoltà di rinunciarvi, in modo da evitare che il proprietario possa divenire “prigioniero” della proprietà.
La tesi positiva considera la rinunzia abdicativa immobiliare come un negozio unilaterale non recettizio che produce come effetto l’acquisto automatico dell’immobile in capo allo Stato.
Si tratta di un acquisto a titolo originario che trova fondamento nella legge e non è rifiutabile in base all’articolo 827 c.c.
La norma citata rappresenta l’argomento principale per ammettere la rinuncia abdicativa, poiché implicitamente afferma che possano esservi beni privi di titolare e, proprio per evitare che nell’ordinamento vi siano beni immobili “vacanti” prevede questa possibilità.
Altri argomenti a sostegno della positiva sono rappresentati dagli articoli 1350° n.5 e 2643 n.5 c.c., entrambe norme ricognitive della possibilità di una rinunzia unilaterale e non recettizia del diritto di proprietà.
Un’altra disposizione che viene invocata a sostegno della tesi positiva è rappresentata dall’articolo 1118 co.2 c.c., il quale escludendo la possibilità per i condomini di poter rinunciare alle parti comuni, sembrerebbe ammettere la generale possibilità di rinuncia in tutti gli altri casi.
Nell’ambito dell’orientamento in esame occorre individuare due ulteriori sottotesi.
Se per parte della dottrina non è necessaria la causa rispetto ad un atto di rinuncia, poiché non si ha uno spostamento patrimoniale di ricchezza, invece, l’altro orientamento ritiene comunque necessaria una giustificazione causale.
Non sarebbe opportuno, in un sistema improntato agli obblighi di solidarietà economica e sociale, ammettere l’esistenza di un negozio privo di causa o a causa illecita, ove l’illiceità si traduca in un danno per la collettività intera.
Una tesi diametralmente opposta nega in radice la possibilità di una rinunzia abdicativa al diritto di proprietà e lo fa sconfessando gli argomenti addotti a sostegno di quella positiva.
Innanzitutto si evidenzia come l’articolo 827 c.c. non offra un valido argomento a sostegno di una ammissibilità generale della rinunzia abdicativa.
Si tratterebbe di una norma di chiusura che permetterebbe di dare una sorta di copertura a fattispecie imprevedibili, non riconducibili a quelle già previste dal codice civile.
Questa tesi pone l’attenzione sulla situazione che si verifica ogni volta che vi è la rinunzia ad un diritto reale minore; a fronte della rinuncia, infatti, i beni non diventano acefali, poiché la proprietà si riespande automaticamente; oppure nel caso di rinuncia ai diritti reali minori in comunione si ha un accrescimento delle quote altrui sul diritto reale minore.
Secondo la tesi negativa, inoltre, non risultano soddisfacenti nemmeno i richiami agli articoli 1350 n. 5 c.c. e 2643 n. 5 c.c. che, riferendosi a contratti o a diritti nascenti da contratti, sono espressione di un fenomeno di rinunzia traslativa e non di rinunzia abdicativa.
Non sarebbe nemmeno dirimente il richiamo all’articolo 1118 co.2 c.c. che esclude per il condomino la possibilità di rinunciare al suo diritto sulle cose comuni.
Questa norma si spiega con il fatto che in tema di proprietà vige il principio di cui all’articolo 1104 co. 1 c.c., ribadito anche all’articolo 882 co.2 c.c. in tema di rinuncia alla comproprietà sul muro comune.
Di recente il tema della ammissibilità o meno della rinunzia abdicativa alla proprietà immobiliare è stato oggetto di rimessione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, attraverso la tecnica del rinvio pregiudiziale sussistendo tutti i presupposti di cui al nuovo articolo 363 bis c.p.c.
Si tratta di una questione delicata che ormai non può essere più rimandata.
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Michela Falcone
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