La ripartizione di giurisdizione nelle controversie sulla gestione e manutenzione dei beni della pubblica amministrazione

La ripartizione di giurisdizione nelle controversie sulla gestione e manutenzione dei beni della pubblica amministrazione

Con sentenza 24096/2024 la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, è tornata nuovamente sulla ripartizione della giurisdizione amministrativa e quella ordinaria.

In particolare, il giudice di legittimità ha ribadito che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alla corretta gestione e manutenzione dei beni della pubblica amministrazione. La questione oggetto del quesito, e che si è conclusa con la presente decisione era scaturita da una vicenda avente ad oggetto l’occupazione di fondo privato da parte dell’ente provinciale mediante, secondo la tesi dei ricorrenti, esercizio del potere autoritativo.

Il T.A.R, investito della cognizione per effetto di traslatio iudicii, ha ritenuto, viceversa, sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, facendo richiamo in tal senso a conformi precedenti della stessa Corte di Cassazione e sollevando avanti ad essa il detto conflitto negativo di giurisdizione.

La Corte di Cassazione, anche sulle conclusione del Procuratore generale, il quale si è uniformato alle conclusioni fatte proprie dal T.A.R. ha concluso anch’egli per la sussistenza della giurisdizione ordinaria.

Primariamente, la S.C ha precisato che, in tale fattispecie: “va dichiarata conformemente alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale, sulla domanda di condanna della P.A. ad un facere promossa dagli attori, la giurisdizione del giudice ordinario”.

La Suprema Corte ha poi passato a spiegare in maniera chiara ed esaustiva, seppure sintetica i criteri distintivi tra le due giurisdizioni: la giurisdizione del giudice amministrativo si estende a diverse tipologie di controversie, incluso il caso in cui si manifesti una connessione stringente tra le posizioni di diritto soggettivo e quelle di interesse legittimo. In queste situazioni, è possibile identificare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tuttavia, è importante sottolineare che tale giurisdizione implica necessariamente un’implicazione di poteri autoritativi di natura pubblicistica, poteri che costituiscono l’essenza stessa dell’azione della pubblica amministrazione, che opera con l’obiettivo di realizzare un interesse pubblico più ampio.

Al contrario, in caso di situazioni come quelle all’esame del giudice di legittimità, laddove l’attività della pubblica amministrazione consista in operazioni puramente materiali che non coinvolgono l’esercizio di poteri pubblici o autoritativi, ma si traducano piuttosto in comportamenti diretti che coinvolgono i privati, la giurisdizione appropriata per trattare tali questioni sarà quella del giudice ordinario. Questo avviene particolarmente nel caso in cui le azioni della pubblica amministrazione, sia esse attive (commissive) che passive (omissive), violino il principio del “neminem laedere”, che impone di non ledere i diritti altrui. Infatti, è soltanto in tali ipotesi caratterizzate dall’ assenza di una connotazione di natura pubblicistica dell’azione amministrativa, che possiamo ricondurre la controversia alla giurisdizione ordinaria, poiché si tratta di situazioni in cui l’interesse individuale del privato è prevalente rispetto all’interesse pubblico.

In conclusione la Suprema Corte ha statuito sulla sussistenza del giudice ordinario stabilendo che: “l’inosservanza da parte della P.A.,nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario sia quando tenda a conseguire la condanna ad un facere, sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, ma un’attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere”


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