La risarcibilità degli illeciti dei terzi ai danni dei soci

La risarcibilità degli illeciti dei terzi ai danni dei soci

Con diverse pronunce, la Corte di Cassazione è stata chiamata a valutare una questione di particolare importanza, rispetto alla quale sussistevano orientamenti in parte divergenti, riguardante l’individuazione del titolare del diritto al risarcimento del danno nel caso di illecito commesso da un terzo incidente pregiudizievolmente sul patrimonio sociale.

In particolare, al fine di comprendere i termini del problema, è opportuno sottolineare la distinzione tra “danno diretto” inteso come pregiudizio arrecato dagli amministratori al patrimonio sociale del socio (o del terzo), e danni “indiretti” o “riflessi”, ossia quelli che risultino essere conseguenza dell’impoverimento del patrimonio patito dalla società per l’illecito del terzo.

La Suprema Corte ammette la risarcibilità dei danni diretti ossia di quei pregiudizi prodotti immediatamente nella sfera giuridico-patrimoniale del socio e che non consistano nella mera ripercussione di un danno inferto alla società. Si tratta, infatti, di quei danni arrecati al socio indipendentemente dalla posizione giuridica che lo stesso ricopre all’interno della società. Tra questi rientrano, per esempio, danni morali, psichici e alla vita di relazione patiti dai conviventi, nonché quelli patrimoniali quali la perdita della capacità lavorativa, della carica di amministratore e l’impossibilità di intrattenere ulteriori rapporti con istituti di credito.

Con riferimento ai  c.d. “danni indiretti”, invece, ha affermato che i soci di una società di capitali “non hanno titolo al risarcimento dei danni che costituiscano mero riflesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società, atteso che la perfetta autonomia patrimoniale (inerente alla personalità giuridica della società) comporta la netta separazione tra il patrimonio sociale e quello personale dei soci. Ne conseguono l’esclusiva imputazione alla società stessa dell’attività svolta in suo nome e delle relative conseguenze patrimoniali passive, essendo la responsabilità del socio limitata al bene conferito e la legittimazione esclusiva della società ad essere risarcita dal terzo che con la propria condotta illecita abbia recato pregiudizio al patrimonio sociale” (Cassazione Civile, Sezione I, 11.12.2013, n. 27733).

Il principio che sta alla base della materia deve essere individuato nella protezione del patrimonio sociale, che non può essere inciso dalla azione di un socio che si ritenga indirettamente danneggiato ed agisca, quindi, per ottenere un ristoro del danno subito. La perfetta autonomia patrimoniale e la personalità giuridica, prevista dal sistema societario, comportano, infatti, la separazione tra il patrimonio sociale ed il patrimonio personale dei soci. Di conseguenza, la società di capitali risulta essere titolare di un proprio patrimonio, propri diritti e di proprie obbligazioni, distinte da quelle dei soci. E pertanto, solo la società costituisce il centro di imputazione delle conseguenze patrimoniali attive e passive delle operazioni svolte in suo nome e per suo conto e possiede la legittimazione esclusiva ad agire in giudizio con l’azione di risarcimento dei danni da esercitarsi nei confronti del terzo che con la propria condotta illecita abbia recato un pregiudizio al patrimonio sociale e la responsabilità del socio è limitata solo ad eseguire i conferimenti promessi.

La Corte argomenta, inoltre, che l’incidenza negativa dell’illecito del terzo sulla partecipazione sociale costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dello stesso. Quindi, se si ammettesse che i soci di una società di capitali possano agire per ottenere il risarcimento dei danni procurati da terzi alla società, in quanto incidenti sui diritti loro derivanti dalla partecipazione, non potendosi negare lo stesso diritto alla società, si finirebbe con il configurare un duplice risarcimento per lo stesso danno.

In conclusione, qualora una società di capitali subisca, per effetto dell’illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l’incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News

Articoli inerenti