La scriminante atipica del rischio consentito nell’attività sportiva

La scriminante atipica del rischio consentito nell’attività sportiva

Al fine di stabilire entro che limiti possa intendersi scriminata la condotta di un atleta che cagioni lesioni all’integrità fisica di un avversario, gli interpreti si sono chiesti quale tra le cause di giustificazione previste dal codice sostanziale avrebbe potuto essere applicata.

Si era quindi pensato all’art. 50 c.p., il consenso dell’avente diritto, che però incontrava il limite generale agli atti di disponibilità del proprio corpo ex art. 5 c.c..

Anche il tentativo di ricondurre l’esercizio dell’attività sportiva alla scriminante dell’esercizio di un diritto ex art. 51 c.p. è risultato opinabile, tanto che i giudici di legittimità hanno osservato che l’applicazione delle scriminanti codificate non appare idonea, in quanto la riconducibilità ad una di esse comporterebbe non trascurabili problemi  di coordinamento con il generale principio della non disponibilità di beni giuridici fondamentali quali la salute e la vita, dotati di valenza costituzionale.

All’esito di questo tormentato percorso interpretativo, si è pervenuti alla conclusione che fosse necessario elaborare un’ulteriore categoria di scriminanti atipiche la cui applicazione discendesse in via analogica in bonam partem ex art. 14 preleggi, dalle scriminanti codificate, favorendo così la creazione di scriminanti atipiche ad hoc.

Sulla base di queste premesse, si è giunti a definire la categoria del rischio consentito come quella all’interno della quale sono riconducibili comportamenti che, anche se contrari alle regole sportive, possono qualificarsi come un normale comportamento dei contendenti, con riferimento al rischio intrinsecamente connesso all’attività di gioco e che, come tali, sono scusati in virtù della scriminante atipica dell’attività sportiva.

Tale scriminante opera quando si tratti di un atto posto in essere senza volontà lesiva, nel rispetto del regolamento e l’evento danno sia la conseguenza della natura dell’attività sportiva che comporta contatto fisico, ovvero che pur in presenza di una violazione della norma regolamentare debba constatarsi l’assenza della volontà di ledere l’avversario ed il finalismo dell’azione correlato all’attività sportiva.

Diversamente, allorquando il soggetto agente agisca violando le regole tecniche ed i doveri di lealtà nei confronti dell’avversario, la sua condotta dovrà considerarsi penalmente rilevante e perseguibile.

Non vi è dubbio che l’esercizio di uno sport implichi l’uso della forza fisica. Né vi sono dubbi che l’esercizio di una disciplina sportiva costituisca un’attività rischiosa consentita dall’ordinamento, purché il rischio sia controbilanciato da adeguate misure di prevenzione.

Di conseguenza, il rischio accettato non ricomprende le azioni volontarie poste al di fuori dell’azione di gioco, o anche solo non finalizzate all’attività sportiva.

Restano invece coperte dalla scriminante le attività lesive volontarie in competizioni sportive a violenza necessaria o inevitabile, come ad esempio il pugilato, salvo il rispetto delle regole cautelari essenziali, poste a difesa del bene della vita.

Tuttavia, il rischio consentito non è misurabile in astratto: il perimetro di esso è la risultante di un attento vaglio del caso concreto.

La Corte di Cassazione ha inoltre specificato che l’area consentita è delimitata dal rispetto delle regole di gioco, la cui violazione deve essere valutata con riferimento alle condizioni psicologiche dell’agente.

Il comportamento scorretto travalicante quelle regole può estrinsecarsi nella colposa involontaria evoluzione dell’azione fisica legittimamente esplicata o al contrario nella consapevole e dolosa intenzione di ledere l’avversario, approfittando della circostanza del gioco.

In conclusione, la Corte di Cassazione, Cass. Pen. 8 marzo 2016, n. 9559, ha enunciato i chiari principi che governano la materia: solo nelle discipline a violenza necessaria o indispensabile la scriminante copre azioni dirette a ledere l’incolumità del competitore, salvo il rigoroso rispetto della disciplina cautelare di settore, ivi compresa la speciale cautela nell’affrontare incontri tra atleti aventi forza fisica e capacità impari. In ogni caso, la scriminante non opera se resti accertato che lo scopo dell’agente non era quello di prevalere sul piano sportivo, ma di arrecare una lesione fisica o addirittura provocare la morte del contendente; occorre il rispetto della regola della proporzionalità dell’ardore agonistico al rilievo della vicenda sportiva. Tale limite deve trovare mitigazione nell’inevitabile coinvolgimento psicofisico procurato dalla contesa sportiva, idoneo ad allentare la capacità di giudizio e di inibizione dell’agente; l’eventualità che venga violata una delle regole del gioco, costituisce evenienza accettata dai competitori, che rimettono alla decisione dell’arbitro la risoluzione dell’antigiuridicità; in ogni caso, ove il fatto violento, pur se conforme al regolamento del gioco, sia diretto ad uno scopo estraneo al finalismo dell’azione sportiva o di gioco, l’esimente non opera; la scriminante non opera ove il fatto, caratterizzato da violenza trasmodante, appaia inidoneo, con giudizio ex ante, a perseguire lo scopo sportivo; la scriminante non opera, infine, ove l’azione violenta e contraria al regolamento venga commessa nonostante risulti percepibile come prevedibile la lesione dell’integrità fisica del competitore.


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Francesca Fumagalli

Avv. Francesca Fumagalli nata a Lecco nel 1992, dopo il diploma di maturità scientifica, ha conseguito a pieni voti la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca nel luglio 2016. Iscritta all'albo degli avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Lecco. Presta consulenza e assistenza nella fase stragiudiziale e contenziosa su tutto il territorio nazionale nell'ambito del diritto civile, con particolare riguardo alle materie di famiglia, successioni, responsabilità medica, responsabilità civile, diritti reali e condominio, contrattualistica, recupero crediti ed esecuzioni, nonché diritto penale, diritto minorile sia civile che penale e diritto dell'immigrazione.

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