La sentenza della Corte costituzionale tedesca in materia PSPP
Sommario: 1. Antefatti – 2. La sentenza dell’11 Dicembre 2018, causa C-493/17 – 3. Giudizio del 05 maggio 2020-2 – BvR 859/15 – 4. Conclusioni
1. Antefatti
Il 5/05/2020 la corte costituzionale tedesca ha emesso un giudizio sulla validità del programma di acquisti del settore pubblico (PSPP) annunciato dalla Banca centrale europea il 22 gennaio 2015, con decisione (UE) 2015/774 ed entrata in vigore il 15 maggio 2015 . Tuttavia il programma viene proseguito con ulteriori decisioni da parte della BCE .Infatti con la decisione 2015/2464 , la BCE modifica la precedente decisione prorogando il programma fino a Marzo 2017. Una ulteriore decisione della BCE la 2016/702 provvede ad ampliare il programma di acquisti mensili portandolo ad un massimo di 80 miliardi .Infine il programma viene ancora una volta prorogato con la decisione 2017/100 . La decisione ha un duplice mandato : il primo proseguire con il programma di acquisti fino a fine 2018 o sine tempore ;il secondo è la diminuzione degli acquisti mensili che scendono da 80 miliardi a 60 miliardi da parte della BCE . Ultimo appunto del programma è la modalità di acquisti da parte della banca centrale ,ovvero secondo la decisione 2015 /774 gli acquisti dovevano seguire una serie di criteri di ripartizione, ovvero: a) 50% per codice ISIN per i titoli di debito negoziabili idonei emessi da organizzazioni
internazionali e banche multilaterali di sviluppo idonee; b) 33% per codice ISIN per altri titoli di debito negoziabili idonei (…).
A tutti i titoli di debito negoziabili idonei nell’ambito del PSPP e con scadenze residue corrispondenti a quelle indicate nell’articolo 3, dopo aver sommato le quote detenute in tutti i portafogli delle banche centrali dell’Eurosistema: a) 50% dei titoli in circolazione di un emittente che sia un’organizzazione internazionale o una banca multilaterale di sviluppo idonea; b) 33% dei titoli in circolazione di un emittente diverso da un’organizzazione internazionale o da una banca multilaterale di sviluppo idonea».
A seguito delle continue proroghe del programma alcuni cittadini tedeschi (tra i quali molti professori) iniziano a presentare ricorso presso la corte costituzionale tedesca .Dunque nel 2018 i signori Heinrich Weiss , Bernd Lucke , Peter Gauweiler e Johann Heinrich von Stein presentano differentemente 4 ricorsi costituzionali circa’applicabilità in Germania delle decisioni della Banca centrale europea . Essi lamentavano una serie di violazioni da parte della BCE . A tal punto essi erano : la violazione del principio di ultra-vivres in relazione all’art 123 TFUE ed in base alla decisione BCE 2015/774 ;infine lamentavano una diminuzione del potere parlamentare a causa del mancato rispetto dei criteri degli acquisti che avrebbero potuto avere degli effetti lesivi nei confronti del bilancio nazionale ,dunque di politica fiscale . La corte costituzionale tedesca sospende il procedimento attivando il rinvio pregiudiziale presso la corte di giustizia europea .
2. La sentenza dell’11 Dicembre 2018, causa C-493/17.
Il rinvio pregiudiziale avanzato dalla corte costituzionale tedesca, conteneva la richiesta di chiarimento circa la pubblicità dei risultati del PSPP, il metodo di acquisti ,ovvero se fossero segreti o i risultati fossero pubblici ; la loro gestione ,in particolare si chiedeva se i titoli fossero venduti o tenuti fino alla scadenza ed infine la questione più importante ovvero se in base al volume del programma di 1 534,8 miliardi di euro complessivi quest’ultimo potesse violare il principio di ultra vivres dunque qualificarsi non solo come operazione di mercato aperto ma anche come azione di politica fiscale . Il governo italiano si oppone , sostenendo che la domanda pregiudiziale non può essere ricevibile nonché sia contraria al sistema di controllo degli atti ex art 263 e 267 TFUE . La CGUE rigetta le perplessità del governo italiano, fondando l’ammissibilità e la validità del sistema di controllo degli atti su un orientamento consolidato , richiamando le seguenti sentenze: sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e , C-62/14,EU:C:2015:400. Riguardando i punti in questione . La corte afferma come la BCE abbia posto in essere una comunicazione sufficiente del programma ,spiegando le motivazioni del programma ed i futuri “bollettini economici” . Dunque la corte ritiene rispettati i criteri di pubblicità . Circa la validità degli aiuti , la corte afferma come non sia possibile contestare alla BCE una motivazione specifica , inoltre il programma non può essere interpretato solo alla luce del contesto letterale della norma dei trattati ma debba essere calato nel contesto economico .A tal fine ,la corte richiama i dati economici inflazionistici nelle decisioni del 2015/774, 2015/2464, 2016/702 e 2017/100 . In quest’ultime , il tasso annuale di inflazione era rispettivamente di 0,2%, 0,1%, 0,3% e 0,6% . Dunque nettamente gli aiuti erano giustificati . Sono reputati giustificati anche i mezzi attuati ,ovvero l’adozione del programma di open market . Inoltre si reputa giustificato il volume massiccio di acquisti . La motivazione consiste nel richiamo ad una consolidata lettura economica ,tuttavia rimane innominata nella sentenza. Il metodo di raggiungimento dell’obiettivo della BCE ovvero il raggiungimento massimo del 2 % del tasso inflazionistico è reputato idoneo anche nella gestione dei titoli ovvero tenuti conservati fino alla scadenza. Sempre sulla questione della gestione dei titoli ,la corte ritiene rispettati i criterio di alea intrinseci al titoli .Ovvero , il privato non conosce con certezza quali titoli siano “garantiti”dalla BCE in fase di riacquisto pro-futuro . In merito all’ultimo punto ovvero ad una qualificazione dell’operato della BCE sia come politica monetaria che politica fiscale ,la corte risponde per lo più negativamente poiché la gestione fiscale ed economica si esula dalla mera politica monetaria ,dovendosi valutare la qualità dei titoli . Infatti secondo la corte, la detenzione dei titoli con tassi negativi incentiverebbe una politica fiscale virtuosa .Inoltre la valutazione degli effetti del mercato sulla politica fiscale nazionale ,pur ammettendo gli effetti ,essi sono meramente teorici dunque rimarrebbero per lo più divisi i due ambiti.Su quest’ultimo punto la corte evita di rispondere poiché richiesta meramente ipotetica.
3. Giudizio del 05 maggio 2020-2 BvR 859/15
La sentenza della via Karlsruhe inizia confermando il rapporto di cooperazione ,ma anche di necessaria tensione ,che intercorre tra le varie corti al fine del bilanciamento tra l’ente statale e l’ente europeo . A tal fine la corte costituzionale tedesca ,pur accettando la decisione della CGUE , si predispone a criticare la sentenza emessa a favore della BCE . La corte costituzionale tedesca contesta la valutazione sommaria del criterio di proporzionalità . Dunque si contesta l’assenza di una valutazione politica in base ad un programma ampio come quello posto in essere . La corte tedesca presuppone come un programma di oltre 1500 miliardi in tre anni abbia reso più agevole il ricorso al mercato sia da parte degli stati ,sia da parte delle aziende , dunque avrebbe avuto un effetto sulle politiche fiscale nonché di alterazione del mercato ; di proseguo l’ampiezza del programma avrebbe reso degli effetti sproporzionati nell’area euro agevolando non più l’intera comunità ma i singoli paesi . Tuttavia d’altra parte la corte afferma come gli obiettivi economici non siano stati raggiunti ,inoltre valuta come non siano ammissibile una violazione dell’articolo 123 quest’ultimo dovuto al metodo di acquisti dei titoli e detenzione di quest’ultimi da parte della BCE . Infine la corte tedesca giustifica l’operato della BCE in essere mentre in pro futuro obbliga il governo tedesco ad attivarsi per eventuali violazioni del principio di ultra vivres .Nello specifico la corte tedesca pone in risalto come i programmi di acquisti della BCE debbano essere utilizzati marginalmente al fine di evitare una eccessiva dipendenza degli stati nei confronti della BCE .Dunque la corte tedesca ha sentenziato ,salvo giustificazione da parte della BCE entro i prossimi tre mesi , il governo tedesco abbia l’obbligo di attivarsi per diminuire l’utilizzo dei programmi nonché di evitare un cambio delle regole odierne verso una variazione della distribuzione dei rischi.
4. Conclusioni
Malgrado le due sentenze siano a favore della BCE , la lettura in combinato disposto di queste ultime debbono essere lette alla luce del graduale incremento delle frizioni da parte di alcune comunità . Inoltre ,a parere dell’autore,la tesi di via Karlsruhe non è prettamente infondata ma attualmente in assenza di una azione incisiva da parte di alcuni governi ,la leva monetaria si configura in un limes grigio tra politica monetaria e fiscale .Pur comprendendo le lamentele da parte degli attori ,tuttavia la solidarietà deve essere un principio apicale della comunità europea dovendosi compensare i pregi ed i difetti delle varie comunità . Tuttavia questa considerazione non deve esulare i governi dal porre in essere le azioni politiche idonee per evitare una eccessiva dipendenza dalla BCE ,la quale come si è dimostrato dal mancato raggiungimento degli obiettivi non ha un effetto incisivo.
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