La separazione con addebito reciproco e la contemporaneità fra le condotte dei coniugi

La separazione con addebito reciproco e la contemporaneità fra le condotte dei coniugi

Il dato oggettivo dell’intollerabilità della prosecuzione del rapporto coniugale costituisce condizione necessaria e sufficiente per la pronuncia della separazione giudiziale. Per tale motivo, uno dei due coniugi ha la facoltà di chiedere al giudice di accertare che la crisi è stata determinata dal comportamento dell’altro.

L’art. 151, comma 2, c.c. sancisce che nel caso in cui ne ricorrano le circostanze e vi sia un’espressa richiesta in tal senso, il giudice, nel pronunciare la separazione, dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile, a causa del suo comportamento contrario ai doveri matrimoniali. Nell’ipotesi in cui, infatti, l’autorità giudiziaria appuri che la rottura dell’unione coniugale è dipesa dalla violazione, da parte di uno solo dei coniugi, dei doveri disciplinati dall’art. 143 c.c. (di fedeltà reciproca, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione), laddove sussista specifica richiesta in tal senso, potrà pronunciare sentenza di separazione con addebito. Ai suddetti doveri si aggiungono il dovere di rispettare la personalità dell’altro coniuge ed il principio di parità; i doveri verso i figli, per la ricaduta che essi hanno sul rapporto di coppia  e sulle dinamiche familiari; il dovere di rispettare eventuali decisioni del giudice, rese nell’ambito di un precedente procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 145 c.c.

Il giudice, pertanto, deve verificare l’effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza o di grave pregiudizio nell’educazione della prole (Cass. civ., Sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840; Cass. Civ., Sez. I, 14 febbraio 2012, n. 2059).

Ma cosa succede se entrambe le parti violano i doveri che sorgono dal matrimonio?

Posto che, in ogni caso, il comportamento di ciascuno dei coniugi deve essere valutato in raffronto con quello dell’altro, al fine di individuare eventuali situazioni di reazioni, immediate e non eccessive, rispetto a negligenze dell’altra parte, non sempre è facile definire con esattezza quale delle due condotte sia precedente e causa dell’altra. Al riguardo, si veda l’ordinanza del 13 ottobre 2014 numero 21596 con la quale si è sancito che se lei ha tradito per ripicca verso l’ex marito che l’ha tradita per primo, la separazione va addebitata al lui.

Anzi, a volte, le colpe possono essere contestuali: si pensi ai casi di reciproco tradimento o di reciproche lesioni. Possono sussistere, quindi, contestualmente condotte di entrambi i coniugi valutabili come gravemente contrarie ai doveri imposti dal matrimonio e che sono astrattamente idonee a produrre la rottura del rapporto coniugale.

Ne consegue che è ammissibile e configurabile la pronuncia di addebito della separazione ad entrambi i coniugi (Cass. civ., sez. I, sent. 26 giugno 2013 n. 16142).

Secondo i Giudici del Tribunale di Milano ( sentenza 2.3.16), infatti, “se entrambi i coniugi sono stati maneschi, il marito ha picchiato la moglie e la moglie a sua volta ha picchiato l’uomo, si può avere una condanna nei confronti di tutti e due, a cui viene addebitata la separazione“.

Nel caso di specie marito e moglie avevano subito entrambi vere e proprie aggressioni fisiche, riportando lesioni personali.

La sentenza de qua riprende un precedente giurisprudenziale dei Supremi Giudici, i quali in un caso analogo (reciproco tradimento), statuivano che il reciproco addebbito deriva da un clima familiare caratterizzato da una situazione di reciproca intolleranza sfociata in vere e proprie aggressioni alla sfera personale dell’uno e dell’altro coniuge, oltrepassano, senza alcuna scusante, quella soglia minima di solidarietà e di rispetto della personalità del coniuge. Inoltre, le aggressioni non sono mai giustificabili, nemmeno come reazioni al comportamento dell’altro coniuge, perché restano assorbite dalla inaccettabilità di aver, comunque, posto in essere condotte lesive dell’altro.

In tali ipotesi, quindi, viene a delinearsi quello che definiamo “addebito reciproco”  (previsto dall’art. 548 c.c. e, come sopra descritto, anche dalla Giurisprudenza) ossia la rottura del vincolo matrimoniale per “colpa” di entrambi i coniugi. Il termine “colpa” è stato, poi, sostituito con la locuzione “addebitabilità della separazione” al fine di porre l’accertamento dell’addebito solo come eventuale ed eccezionale (G. VETTORI, L’unità della famiglia e la nuova disciplina della separazione giudiziale fra i coniugi, in Riv. tri. dir. e proc. civ., 1978, 740).

Una simile sentenza comporterà, dunque, la non previsione dell’assegno di mantenimento al coniuge (neanche a quello con reddito inferiore) ed il dissolvimento dell’affectio coniugalis.

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Maria Giovanna Bloise

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