La separazione con addebito: significato, casistica e conseguenze

La separazione con addebito: significato, casistica e conseguenze

1. Significato. Secondo l’art. 151 c.c. il giudice, se ne ricorrono le circostanze e se almeno una delle parti ne fa richiesta, pronunciando la separazione, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio. Si tratta, in poche parole, di quella che un tempo veniva chiamata “separazione per colpa”.

Dalla disposizione succitata si evince, intanto, che la dichiarazione di addebito imputa il fallimento del matrimonio a quello dei coniugi che abbia violato i doveri che ne discendono e che sono elencati dall’art. 143 c.c., ossia il dovere di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di coabitazione, di collaborazione anche economica in proporzione alle rispettive sostanze e redditi, nonché – non per ultimi – i doveri riguardo ai figli (art. 147 c.c.).

2. Casistica. È importante però sottolineare che le violazione contestate ed eventualmente accertate debbono essere causa e non effetto della rottura.

Così, sull’infedeltà coniugale, la giurisprudenza è costante nel distinguere tra quella causa della crisi matrimoniale e quella conseguenza di quella stessa crisi. Soltanto la prima può costituire motivo di addebito, non certo la seconda. Di contro, è stato anche precisato che anche la mera relazione platonica e non consumata può dare luogo a pronuncia di addebito della separazione se condotta ed esibita con modalità tali da ledere la dignità, l’onore e il decoro dell’altro coniuge.

Quanto alla violazione dell’obbligo di coabitazione (il c.d. abbandono del “tetto coniugale”), se questa sia avvenuta per sottrarsi alla intollerabilità della convivenza non può costituire motivo di addebito. In casi diversi, l’abbandono dell’abitazione coniugale non solo può diventare motivo di addebito ma può costituire anche reato nei casi previsti dall’art. 570 del codice penale.

Analogamente per la violazione del dovere di assistenza morale e materiale. Il coniuge che non provveda a contribuire al mantenimento dell’altro e/o dei figli non solo può vedersi addebitata la separazione ma può anche commettere il delitto di violazione degli obblighi di assistenza famigliare.

Si inscrivono in questa categoria anche i casi di maltrattamento morale e/o fisico, tanto nei confronti del coniuge quanto dei figli.

3. Conseguenze. Spetta al coniuge che lo chieda, dare la prova dei fatti costitutivi dell’addebito, prova che può essere data con ogni mezzo, sia diretto che documentale.

Il coniuge cui sia addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento da parte dell’altro ma conserva quello agli alimenti, ossia il diritto di chi versa in stato di bisogno e non ha i mezzi per provvedere autonomamente a vedersi erogato l’indispensabile per vivere.

Inoltre, il coniuge separato con addebito perde la qualità di erede rispetto all’altro

Le conseguenze della dichiarazione di addebito, dunque, sono di carattere strettamente patrimoniale.

Un punto sul quale vale la pena di soffermarsi è la questione se la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio possa dare luogo ad un’azione per il risarcimento del danno.

La Suprema Corte di Cassazione si è espressa nel senso che “I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dar luogo a un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’articolo 2059 del codice civile, senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva”, distinguendo in sostanza i casi in cui siano state violate disposizioni di natura prettamente civilistica (che trovano quindi il loro correttivo nella stessa pronuncia di addebito) oppure disposizioni dirette alla protezione di valori di rango costituzionale attraverso condotte antigiuridiche da valutarsi secondo le direttrici di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c..


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Laurea in Giurispruidenza presso l'Università di Roma La Sapienza Avvocato del Foro di Latina dal 2007

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