La sessualità del detenuto. Brevi riflessioni per una giustizia più umana
In una recente intervista la Presidente della Corte costituzionale ha richiamato l’attenzione sulla necessità di una giustizia più umana e ha fatto opportunamente riferimento alle condizioni dei carcerati, tema sul quale la Corte si è dimostrata molto sensibile, come dimostrano i vari “viaggi tra le carceri” che hanno portato i Giudici costituzionali negli istituti di pena.
Il discorso della Presidente evidenzia che il presupposto di una giustizia più umana è necessariamente l’umanizzazione della pena carceraria.
Umanizzazione della pena significa che la stessa deve rispettare non solo i diritti umani del detenuto ma anche i suoi bisogni umani.
In verità i Tribunali di Sorveglianza e la Corte di Cassazione dimostrano una sempre crescente sensibilità verso i bisogni del detenuto e vi sono sempre più ordinanze e sentenze che testimoniano questo cambiamento.
Tuttavia tra i diritti e i bisogni del detenuto non rientra ancora la sessualità.
Il diritto all’intimità sessuale è ancora un argomento tabù che resta fuori sia dai discorsi istituzionali e accademici relativi al carcere sia dai progetti di riforma dell’ordinamento penitenziario.
È un problema che i detenuti avvertono fortemente e lo hanno affrontato in una recente intervista rilasciata alla rivista Ristretti.
Mentre in altri paesi come la Germania, la Svizzera, la Spagna, l’Olanda e persino Albania e Romania, solo per citarne alcuni, al detenuto è riconosciuto il diritto a incontrarsi con il proprio partner in ambienti riservati, in Italia la pena carceraria vive questa contraddizione: si riconoscono e si promuovono i rapporti del detenuto con la famiglia, e dunque anche con il proprio partner, essendo essi fondamentali per il processo rieducativo del detenuto ma il diritto all’intimità sessuale non viene contemplato.
È rimasta lettera morta la Raccomandazione del Parlamento europeo 2003/2188 del 2004 che prevede il diritto del detenuto “a una vita affettiva e sessuale attraverso la predisposizione di misure e luoghi appositi”
In Italia si ritiene che il diritto a soddisfare i bisogni sentimentali e sessuali non rientri nel percorso rieducativo del condannato, come se la dimensione sessuale non appartenesse alla sfera umana e l’attività sessuale non rientrasse nel novero dei bisogni umani.
Questa limitazione deriva forse da una visione ancora monacale del carcere come luogo di espiazione, fondato su isolamento, lavoro e penitenza.
Il detenuto ha dunque il diritto di sposarsi, di incontrare in carcere il suo partner, di coltivare i suoi i suoi rapporti sentimentali e familiari ma non ha il diritto di vivere la sua intimità sessuale.
La sessualità del detenuto è tutt’oggi vista come una forma di abbrutimento, di perversione del corpo e dello spirito, senza considerare, però, gli effetti dannosi di questa privazione sulla personalità del recluso e sulla stabilità dei suoi rapporti con il proprio partner.
Sono ormai noti gli studi psicologici sugli effetti della deprivazione sessuale sul detenuto e anche sui suoi rapporti con la moglie o compagna, la quale finisce per vivere una prigionizzazione secondaria, secondo la definizione di Comfort.
Dunque la privazione sessuale potrebbe compromettere proprio quei rapporti familiari che l’ordinamento vuole salvaguardare a fini rieducativi.
Senza diritto alla sessualità il corpo del detenuto è un corpo giuridicamente mutilato, tutelato nei suoi diritti alla salute, all’integrità, a non essere torturato ma privo del diritto a soddisfare il suo istinto sessuale.
Il detenuto è un soggetto asessuato, costretto a vivere la sua sessualità in modo abnorme e clandestino, attraverso la masturbazione o talvolta l’omosessualità.
Una giustizia che voglia essere umana non può tralasciare questa dimensione dell’umano che appartiene all’uomo libero come al detenuto e una riforma che voglia procedere veramente verso l’umanizzazione della pena detentiva non può continuare a ignorare il diritto alla intimità sessuale.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Avv. Gaetano Esposito
Latest posts by Avv. Gaetano Esposito (see all)
- Il clima nei suoi rapporti con la criminalità - 22 July 2023
- La croce e la cella: riflessioni sulla via crucis - 19 April 2020
- La sessualità del detenuto. Brevi riflessioni per una giustizia più umana - 25 February 2020