La sindrome da falsa vittimizzazione nello stalking giudiziario

La sindrome da falsa vittimizzazione nello stalking giudiziario

Che cos’è lo stalking giudiziario? Una delle novità più  significative degli ultimi anni nel novero delle leggi penali è lo stalking.

L’art. 612 bis del codice penale rubricato “ atti persecutori” recita: “ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art.3 della legge 5 febbraio 1992, n.104. ovvero con armi o da persona travisata.”

Lo stalking giudiziario  consiste in una serie incessante e sistematica di azioni giudiziarie ( querele, denunce, esposti) che hanno come obiettivo il danneggiamento economico, psicologico ed emotivo della vittima.

Si verifica con maggiore frequenza nei contesti familiari o nelle liti condominiali, ed ha come scopo quello della vendetta per un eventuale torto subito, rivalità o nella maggior parte dei casi per un tornaconto economico.

Lo stalker ha quindi come obiettivo quello di arrecare alla vittima un danno portandola a modificare le proprie abitudini di vita, in quanto nella vittima sarà instillato uno stato d’ansia e paura.

Aspetto importante è proprio quello della paura, in quanto la vittima avrà timore che durante il processo non sarà creduta, timore dato dal comportamento dello stalker il quale  avanzerà false accuse nei suoi confronti.

La sindrome da falsa vittimizzazione. Lo stalking giudiziario vede una situazione paradosso: lo stalker che è il denunciante ha come obiettivo quello di essere riconosciuto come vittima, mentre, il denunciato ossia la vittima è accusato in maniera ingiusta di aver commesso un reato e diviene lui il carnefice.

Ne deriva quindi che molte denunce risultano essere false, dove chi viene dipinto come il carnefice in realtà è la vittima. Questo fenomeno è in continua crescita, ed è importante, sapere come difendersi dinanzi ad un’accusa ingiusta.

La prima cosa da fare in caso di falsa denuncia è quella di rivolgersi ad un avvocato ed evitare una controdenuncia, la quale, potrebbe risultare controproducente.

Questo aspetto è particolarmente importante in quanto la vittima potrà dimostrare che la falsa denuncia è stata sporta per poter recare un danno non solo di tipo economico ma anche psicologico.

I soggetti che attuano questo tipo di condotte sono raramente affette da psicopatologie, ma, mettono in atto questi comportamenti in quanto dal loro punto di vista è da ritenersi normale volersi vendicare per un torto subito adendo le vie legali.

In altri casi ci si può trovare dinanzi la cd. la sindrome di identificazione proiettiva,  ossia quando lo stalker afferma di sentirsi vittima dalla persona a cui sta facendo stalking.

Lo stalker in questi casi prova sentimenti quali:  rabbia perché rifiutato, rancore e  proietta  tutto sull’altra persone che è la reale vittima.

Com’è punito lo stalking giudiziario?

Chi è vittima di stalking giudiziario può querelare lo stalker ed ha tempo sei mesi per poterlo fare.

La querela sarà irrevocabile se il fatto è stato commesso nei modi di cui all’articolo 612 comma 2, ovvero mediante minacce reiterate.

La remissione della querela può essere solo processuale ed inoltre si potrà procedere d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona con disabilità o minore, nonché quando il fatto è connesso ad altro delitto.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Federica Lorenza Perpignano

Dott.ssa Federica Perpignano Abilitata alla professione forense , specializzata in professioni legali e psicologia investigativa. Membro dell'Associazione Senza Veli Sulla Lingua sezione Lazio.

Articoli inerenti