La sopraelevazione dell’ultimo piano nel condominio
Il codice civile riconosce, a determinate condizioni e specifici soggetti, il diritto a sopraelevare l’ultimo piano del condominio.
L’art. 1127, infatti, sancisce il diritto per il proprietario dell’ultimo piano e del lastrico solare di sopraelevare il piano.
Eppure, una disposizione tanto lineare non è esente da dubbi interpretativi.
La Cassazione è infatti oscillante sull’interpretare alcuni aspetti della citata norma.
In primis, cosa si intenda per nuovo piano: alcune sentenze della Suprema Corte hanno infatti sancito che per esso vada inteso un’ulteriore porzione di condominio, sviluppata in verticale, che rispetti le stesse altezze dei piani sottostanti.
Altre statuizioni, invece, hanno sancito che ciò non sia indispensabile.
Ed ancora, cosa debba essere considerato come ultimo piano.
La Cassazione è nuovamente intervenuta su cosa vada considerato come ultimo piano (questione fondamentale per l’individuazione del titolare del diritto alla sopraelevazione).
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che se l’ultimo piano è dotato di un sottotetto, sarà il proprietario di quest’ultimo a detenere il diritto alla sopraelevazione.
L’art. 1127 C.C. ha poi sancito che il diritto alla sopraelevazione è altresì vincolato ad alcuni criteri.
La nuova costruzione non deve pregiudicare la stabilità dell’edificio e non deve violare i canoni estetici ed architettonici dello stesso.
Questi e solo questi sono i requisiti che dovranno essere rispettati.
Neppure è richiesta una preventiva autorizzazione da parte degli altri condomini alla sopraelevazione (così come stabilito anche dalla sentenza del TAR Trentino n. 45/2017).
Il condomino, proprietario dell’ultimo piano, che intenda sopraelevare la propria abitazione, non avrà dunque onere di avvisare l’assemblea o richiederne l’autorizzazione, detenendo un diritto automatico sancito dal Codice Civile.
E tuttavia, gli altri condomini avranno diritto a richiedere un’indennità di sopraelevazione da corrispondersi a fine lavori.
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Avv. Camilla Fasciolo
Nata il 07.09.1987 a Finale Ligure (SV), ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel luglio 2011 con una tesi in procedura penale, "La disciplina del patrocinio a spese dello stato nei procedimenti penali". Nel giugno 2013 si diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Genova, con una tesi in diritto di famiglia riguardante il nesso di causalità nell'addebito della separazione. Esercita la professione di avvocato dal Gennaio 2015.
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