La sospensione della prescrizione nelle ipotesi di separazione personale dei coniugi

La sospensione della prescrizione nelle ipotesi di separazione personale dei coniugi

Trib. Ancona, in composizione monocratica, sentenza n. 723/2017, pubblicata il 28/04/2017, L.G. contro M.M.

Svolgimento del processo

La M.M., nell’agosto 2015, notificava atto di precetto con il quale intimava al coniuge, L.P., il pagamento degli accessori (adeguamento Istat) dell’assegno di mantenimento.

Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, L.G. chiedeva, in primo luogo, di accertare l’intervenuta prescrizione (quinquennale) del diritto di controparte ad agire per l’adeguamento Istat dell’assegno di mantenimento, relativamente alle annualità dall’anno 2005 all’anno 2010 e, in secondo luogo, di verificare l’erroneità del calcolo delle somme riportate nel precetto opposto, in quanto, per effetto della intervenuta prescrizione quinquennale relativamente al periodo di cui sopra, la rivalutazione avrebbe dovuto essere calcolata sull’importo base e non su quello già a sua volta rivalutato.

L’opponente chiedeva, infine, accertata l’illiceità dell’azione esecutiva per abuso del diritto e degli strumenti processuali da parte della M.M., il risarcimento dei danni subiti.

Costituendosi in giudizio con comparsa di riposta, M.M. aveva osservato, quanto alla prima eccezione, che avrebbe dovuto ritenersi operante la sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941, comma 1 n. 1) c.c. e, in merito al calcolo delle somme rivalutate, che, anche volendo considerare l’intervenuta prescrizione, questa si limiterebbe ai soli importi Istat e il conteggio avrebbe comunque dovuto essere effettuato rivalutando la somma dall’anno 2005.

Motivi della decisione

Secondo il Tribunale, le argomentazioni difensive dell’opposta, relativamente alla applicazione del disposto di cui all’art. 2941, comma 1 n. 1) c.c., non possono essere condivise, in considerazione del più recente orientamento giurisprudenziale della S.C., secondo cui la sospensione della prescrizione tra coniugi non trova applicazione al credito dovuto per l’assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un’interpretazione conforme alla “ratio legis”, da individuarsi tenuto conto dell’evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all’art. 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione (Cass. civ., n. 7981/2014).

Ugualmente fondata, prosegue il primo Giudice, è la doglianza relativa alla ritenuta erroneità del calcolo delle somme riportate poiché, in tema di separazione, la variazione degli indici Istat non determina automaticamente l’adeguamento dell’assegno di mantenimento e, nel caso di specie, l’intervenuta prescrizione quinquennale incide sull’esatta determinazione della base di calcolo relativamente al periodo successivo dal 2010 al 2015.

Del tutto infondata, invece, conclude il giudicante, l’eccezione concernente un presunto abuso del diritto e degli strumenti processuali addebitato dal L.G. alla M.M.

P.Q.M.

Il Tribunale dichiara l’insussistenza del diritto della parte opposta di procedere ad esecuzione forzata per la somma eccedente l’importo di (omissis) e l’invalidità dell’atto di precetto per la somma eccedente l’importo complessivo di (omissis). Condanna parte opposta alla rifusione delle spese di giudizio.

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L’APPLICABILITÀ DELLA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE NELLE IPOTESI DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

La pronuncia in commento richiama un orientamento recente della S.C., secondo il quale la sospensione della prescrizione, nell’ipotesi sancita dall’art. 2941, comma 1 n. 1) c.c., può ritenersi operante solo nelle ipotesi in cui sia ancora pienamente sussistente il vincolo matrimoniale tra i coniugi, di talché, il termine prescrizionale riprenderebbe il suo decorso dal momento in cui questi siano legalmente separati.

Tale orientamento, secondo il Tribunale, deve essere preferito rispetto a quello precedentemente dominante (Cass. civ. n. 1883/1971; n. 4502/1985; n. 7533/2014), e nel decidere la controversia il giudicante fa proprio l’iter argomentativo della Corte di Cassazione, osservando come, nonostante la formulazione letterale della norma lasci poco spazio all’intervento dell’interprete, si debba propendere per una lettura più conforme all’evoluzione della normativa ed alla coscienza sociale, che tenga anche conto del fatto che nel regime di separazione non può ritenersi ancora sussistente la riluttanza a convenire il coniuge in giudizio[1], essendo già subentrata una crisi conclamata nella coppia.

A tale decisione, con la quale il Tribunale ha avallato l’interpretazione evolutiva fornita dalla S.C., ostano una serie di considerazioni.

La prima, e più, scontata è quella che si ricava dal tenore letterale dell’art. 2941, comma 1 n. 1 c.c. che, per dirla con le parole utilizzate dalla stessa corte di legittimità (Cass. civ., n. 7533/2014), indica, con icastico nitore, le ipotesi in cui interviene la sospensione della prescrizione.

Sebbene si debba tener conto del fatto che, nel corso degli anni, sia la dottrina che la giurisprudenza maggioritaria abbiano ritenuto opportuno rivalutare, comprimendolo, il principio sancito dalla prima parte del primo comma dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al c.c., riassunto nel famoso brocardo latino “in claris non fit interpretatio”, in favore, anche nelle fattispecie in cui il senso della norma “sia fatto palese dal significato proprio delle parole”, di una interpretazione più attenta all’intenzione del legislatore, strettamente collegata con l’evoluzione della società, prediligendo la seconda parte del primo comma dell’art. 12 di cui sopra, non si può comunque accettare che l’attività interpretativa del giudice possa addirittura oltrepassare il testo di legge [2].

Nel caso di specie, poi, e si passa così al secondo ordine di considerazioni, sono soprattutto le coordinate giuridiche dell’istituto della sospensione della prescrizione che non consentono di concordare con l’impostazione esegetica fornita dalla Corte di Cassazione e seguita dal Tribunale.

L’art. 2941 c.c., infatti, disciplina una serie di ipotesi in cui l’esercizio del diritto sia ostacolato o, addirittura, impedito, per la presenza di una speciale relazione giuridica esistente tra il titolare del diritto ed il soggetto passivo o per la sussistenza di una particolare situazione in cui si trova il titolare stesso.

Fattispecie, queste, che non sono sussumibili nell’alveo del principio generale, sancito all’art. 2935 c.c., ai sensi del quale il normale decorso della prescrizione può essere impedito solo nel caso in cui il titolare del diritto si trovi nella impossibilità legale di farlo valere, ma che vanno considerate come giustificazioni di fatto dalle quali, analogamente, deriva un impedimento ma, in questo caso, morale o materiale all’esercizio del diritto.

Di talché, le cause di sospensione della prescrizione devono ritenersi ipotesi tassative, di carattere eccezionale, che non consentono, quindi, di aumentare, come accaduto nel caso di specie, o ridurre l’ambito di applicazione delle stesse[3].

Prima di passare al terzo ed ultimo ordine di considerazioni, è opportuno riflettere ancora su un ulteriore aspetto che riguarda l’istituto della prescrizione in generale e che tocca gli interessi che questa tutela, sia sotto l’aspetto pubblicistico, sia sotto quello privatistico.

Per quanto concerne il primo, la ratio dell’istituto è chiara e va individuata nella garanzia della certezza delle situazioni giuridiche.

Il legislatore, all’art. 2941, comma 1 n. 1) c.c., riferendosi indirettamente al rapporto di coniugio, parlando di “coniugi”, ha individuato dei precisi requisiti di forma, di tempo e di sostanza allo scopo di evitare, appunto, incertezze[4]. Tale individuazione consentirebbe, a parere di chi scrive, di evincere facilmente la voluntas legis di tutelare, ovviamente, l’unità familiare[5] ma, anche e necessariamente, la certezza dei rapporti giuridici e, pertanto, non si ritiene possibile sostenere, come fa il Tribunale, che il venire meno della riluttanza a convenire il coniuge in giudizio possa portare ad una interpretazione riduttiva dell’art. 2941, comma 1 n. 1 c.c. nel senso di escludere la sospensione della prescrizione nei rapporti tra coniugi separati.

Difatti essendo sempre possibile per questi ultimi, ed anzi, come si dirà, tale possibilità ha sempre assunto ed assume ancora enorme rilevanza per il legislatore, riconciliarsi, anche in maniera tacita, il risultato sarebbe proprio quello di frustrare il conseguimento di quell’obiettivo primario, la certezza nei rapporti giuridici, fissato dall’ordinamento con la disciplina della prescrizione[6].

Per quanto riguarda, invece, la funzione privatistica della prescrizione, altrettanto chiaro è come lo scopo sia quello di consentire al titolare del diritto reale compresso, o della situazione obbligatoria passiva, di ottenere la riestensione del primo o la liberazione dalla seconda, complice, naturalmente, l’inerzia dell’altro soggetto che avrebbe potuto e dovuto agire per l’esercizio o la soddisfazione del proprio diritto.

Anche in questo caso sembra che l’interpretazione offerta dal Tribunale, seppur in astratto posta in continuità con la affermata volontà della S.C. di tutelare maggiormente gli interessi individuali dei coniugi a discapito dell’unità familiare, possa essere definito come un chiaro esempio di eterogenesi dei fini.

A parere di chi scrive, la previsione di tale ipotesi di sospensione della prescrizione è idonea a garantire al coniuge economicamente debole del rapporto, il quale sarebbe altrimenti pregiudicato dalla esclusione di tale garanzia una volta acquisito lo status di separato, il mantenimento dei diritti che può vantare nei confronti dell’altro e, nello specifico anche quelli relativi all’assegno di mantenimento, di natura assistenziale[7].

In conclusione, privilegiando tale ultimo approdo ermeneutico, da una parte si tutela il diritto del coniuge obbligato, che comunque, deve dirsi, potrebbe evitare il procrastinarsi sine die della sua situazione passiva attivandosi per ottenere una pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ma, dall’altra, non si tiene debitamente conto del soggetto più debole del rapporto coniugale.

L’ultimo ordine di considerazioni attiene, invece, alle apodittiche affermazioni del Tribunale, estratte dal percorso logico argomentativo seguito e sostenuto dalla S.C. nella sentenza n. 7981/2014.

Da un lato questi considera ormai insussistente, una volta ottenuta la sentenza di separazione, quella riluttanza, quale impedimento di ordine morale che sta alla base della previsione di cui all’art. 2941, comma 1 n. 1) c.c., a convenire il coniuge in giudizio e, dall’altro, arriva ad affermare la possibilità di assimilare lo status giuridico di separato a quello di divorziato.

Per quanto concerne il primo aspetto, ci si permette di osservare che la richiesta di separazione, essendo fondata sulla sopravvenuta intollerabilità della convivenza o sulla possibilità che la stessa pregiudichi la prole, si fonda su fatti obiettivi e mira ad evitare che tale situazione possa ledere diritti indisponibili dei coniugi o della prole. Gli impedimenti di cui ha tenuto conto il legislatore all’art. 2941, comma 1 n. 1) c.c., invece, sono di natura prettamente soggettiva, sebbene miranti a tutelare l’unità familiare, e sembra francamente eccessivo sostenere aprioristicamente, come ha fatto il Tribunale, che in tutte le ipotesi di separazione legale venga meno, nei coniugi, quell’ostacolo all’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’altro, afferente alla sfera interiore del soggetto[8].

Senza contare, inoltre, che in tal modo si svuota di qualsivoglia significato l’istituto della riconciliazione il quale, come detto, riveste una enorme rilevanza all’interno sia della disciplina della separazione legale sia all’interno di quella divorzile, come si ricava dagli artt. 154 e 157 c.c., che ne disciplinano le ipotesi, riconoscendo la possibilità che questa avvenga anche tacitamente e, in ogni caso, prevedono l’automatico abbandono della domanda di separazione e, anche, dagli artt. 1 e 2 della l. n. 898/1970, che pongono come condizione di procedibilità del procedimento l’esperimento, da parte del Presidente del Tribunale competente, del tentativo di conciliazione.

Molto più azzardata sembra, poi, la seconda valutazione. Non si comprende, infatti, come sia possibile sostenere l’assimilazione degli effetti della separazione a quelli del divorzio.

Sostiene il Tribunale, difatti, che la cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione siano gli indicatori sulla base dei quali giungere alla conclusione che, oramai, la separazione sia da ritenere non più come momento di riflessione dei coniugi ma, più realisticamente, come anticamera del divorzio[9].

A tale conclusione osta la valutazione del fatto che i diritti ed i doveri tra i coniugi, al momento della separazione entrano in uno stato di quiescenza, sono sospesi, ma non si estinguono, essendo sempre possibile, come detto, la riconciliazione[10]. L’unico dovere che viene meno è quello di coabitazione, mentre il dovere di fedeltà si modifica in un obbligo di rispetto reciproco, essendo concesso al coniuge separato di intraprendere nuove relazioni, ma pur sempre senza offendere la dignità, l’onore e la sensibilità dell’altro coniuge.

L’obbligo di assistenza materiale si trasforma, ove sussistano le condizioni, nell’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole ed il dovere di collaborazione permane nei confronti della prole.

Permane, altresì, in capo alla moglie separata il diritto di utilizzare il cognome del marito, che si ricava a contrario dal disposto di cui all’art. 156bis c.c. ed il divieto di contrarre nuove nozze di cui all’art. 89 c.c.

La differenza tra i due status, quindi, è netta e si ricava facilmente dalle norme del codice civile e dagli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza maggioritaria e tale affermazione trova fondamento anche nella diversa natura e le differenti condizioni che sono presupposto dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile[11].

Vale la pena ricordare, poi, come l’interpretazione fornita dal Tribunale in ambito di sospensione della prescrizione tra coniugi ponga seri dubbi anche per ciò che riguarda il diverso ambito della successione cd. necessaria.

Il coniuge separato senza addebito di separazione, infatti, ai sensi degli artt. 548 e 585 c.c. ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato e gli è riservata, quindi, una quota di eredità.

Anche in questa ipotesi, quindi, seguendo il ragionamento svolto dal giudicante e superando la lettera della legge, dovrebbe giungersi alla conclusione che debba essere escluso dalla successione il coniuge separato, anche senza addebito[12].

In conclusione, deve sottolinearsi come il codice del 1942 attribuisse fondamentale importanza al principio dell’unità familiare, valore che tutelava a costo di una disciplina profondamente discriminatoria a danno dei componenti della famiglia a favore della figura del marito – padre.

Ben si comprendeva e si comprende, quindi, la necessità, sorta non solo di recente[13],  di superare alcune concezioni anacronistiche e non più adeguate degli istituti del diritto di famiglia, al fine di attribuire, prendendo ad esempio il caso in questione e come sostiene la S.C. nella sentenza richiamata dal Tribunale, valore preminente all’autonomia individuale dei componenti della famiglia anche rispetto all’unità familiare.

Si deve, però, affermare ed ammettere che la strada del riconoscimento delle mutate esigenze della società non può essere percorsa dal giudice ma, bensì, dal legislatore, essendo proprio quest’ultimo a dover farsi carico di consolidare, normativamente, tali trasformazioni.


[1] Così come aveva già sostenuto, in tempi molto meno recenti, la Corte di Appello di Palermo che, con ordinanza del 7 giugno 1973, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2941, comma 1 n. 1 c.c. in correlazione con l’art. 781 c.c., rilevando l’assenza di qualsivoglia remore a convenire il coniuge in giudizio una volta pronunciata la separazione.

[2] Vale la pena, difatti, sottolineare che vi è un altro fondamentale principio che vale in materia di interpretazione delle leggi ed è quello riassumibile nel brocardo “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”. Volgendo lo sguardo ad altri ordinamenti, per l’appunto, si può porre in evidenza come il legislatore, nel disciplinare le cause di sospensione della prescrizione, laddove abbia ritenuto più opportuno prendere in considerazione situazioni giuridiche diverse dal rapporto di coniugio lo abbia espressamente previsto, stabilendo, ad esempio, che la prescrizione non decorra finché dura il rapporto di convivenza (art. 2906 Code civil du Québec, il quale sancisce che “La prescription ne court point entre les époux ou les conjoints unis civilement pendant la vie commune”). Ad una analoga interpretazione dell’art. 2941, comma 1 n. 1) c.c. era arrivato anche, erroneamente, il Tribunale di Bari, con sentenza del 28 febbraio 2012.

[3] La tassatività di tale ipotesi non significa, però, che le uniche cause di sospensione siano quelle contenute negli articoli 2941 e 2942 c.c., così come l’esistenza di altre cause rispetto a quelle degli articoli appena citati non può portare a sostenere la non tassatività della sospensione stessa.

Si pensi, difatti, a quanto stabilito dall’art. 168, comma 2 l. fallimentare in merito agli effetti sospensivi derivanti dalla pubblicazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese o, ancora, dall’art. 2952, comma 4 c.c. in merito agli effetti sospensivi scaturenti dalla comunicazione della richiesta o dalla proposizione dell’azione da parte del terzo danneggiato.

[4] Non a caso, infatti, è la stessa Corte Costituzionale che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo in commento nella parte in cui non estendeva la sospensione della prescrizione anche ai rapporti intercorrenti tra conviventi more uxorio, ad evidenziare tali caratteristiche del rapporto di coniugio che non sono proprie anche dei legami non vincolati da matrimonio.

[5] Pacifico, difatti, come la ratio di tale normativa si fondi su una difficoltà di ordine morale di convenire in giudizio il proprio coniuge

[6] Priva di pregio parrebbe, a parere di chi scrive, anche l’obiezione secondo la quale avrebbe poco senso aver stabilito che il termine prescrizionale del diritto alla percezione dell’assegno di mantenimento decorra dalla scadenza di ogni singola prestazione e non dalla data della sentenza di separazione (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 6975/2005), se non si fosse voluto interpretare l’art. 2941, comma 1 n. 1) c.c. nel senso della inoperatività della sospensione anche tra coniugi separati. Difatti tale sistema di decorrenza del termine prescrizionale deriva dalla natura del rapporto obbligatorio in questione, avente ad oggetto più prestazioni autonome (come, ad. esempio, il contratto di locazione), e non si comprende quale sarebbe l’inconveniente di più termini prescrizionali sospesi.

[7] Assegno che, allora, andrebbe anche completamente rimeditato, per quanto riguarda la sua natura assistenziale, pacificamente attribuitagli dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sulla scorta di tale interpretazione del regime di separazione. Andrebbe quindi ritenuto non più collegabile al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma dovrebbe essere calcolato in virtù del binomio adeguatezza/possibilità e autosufficienza/autoresponsabiità, sancito per l’assegno divorzile dall’epocale revirement della S.C. (Sez. I, n. 11504/2017).

Mutamento della giurisprudenza che si ritiene esser stato dettato da una serie di considerazioni sull’attuale momento storico, con particolare attenzione alla congiuntura economica del Paese e che, sebbene sia stato oggetto anche di meditate riconsiderazioni (molto interessante, infatti, leggere le opinioni contrarie di alcuna giurisprudenza di merito, tra tutte quella del Tribunale di Udine, sez. I, sentenza del 01/06/2017), non si pone in aperto contrasto con la lettera della legge, così come avviene nel caso in commento.

[8] Senza contare che oggi è possibile anche separarsi legalmente tramite negoziazione assistita con l’assistenza di uno o più avvocati, introdotta dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, con la conseguenza che sembrerebbe venir meno almeno uno dei criteri posti alla base della decisione in commento e, cioè, quello della ritenuta assenza di qualsiasi riluttanza a convenire in giudizio il coniuge separato in seguito alla già avvenuta comparizione di fronte ad un giudice per la procedura di separazione.

[9] Secondo parte della dottrina, favorevole al nuovo orientamento, vi sono alcuni indicatori normativi, come la nuova legge 6 maggio 2015, n. 55, che ha introdotto il cd. divorzio breve, rilevatori di un più ampio disegno del legislatore, che starebbe intervenendo nell’ottica di ridurre al minimo il tempo intercorrente tra la separazione ed il divorzio, confermando il fatto che la prima è sempre più da interpretarsi quale frattura insanabile del rapporto di coniugio.

Anche se, a parere di chi scrive, sembra difficile sostenere una equiparazione formale e sostanziale tra procedimento di separazione e procedimento di divorzio sulla base di una modifica legislativa il cui scopo è, invece, quello dell’accelerazione di tali iter.

[10] Permangono, chiaramente, tutti quei doveri dei coniugi nei confronti dei figli.

[11] Salvo ammettere quella rivalutazione di cui si è parlato alla nota n. 7.

[12] Deve segnalarsi come da molti anni la dottrina più attenta continui ad interrogarsi sulla opportunità di rivedere le norme del diritto successorio che, essendo state interessate da ben poche modifiche dal 1942, continuano a riflettere una visione, superata, secondo la quale lo scopo primario della successione debba essere quello di favorire la tutela della famiglia ed evitare la dispersione dei patrimoni. Il tutto, si sostiene, in aperto contrasto con quello che dovrebbe essere, invece, l’intento fondamentale e, cioè, quello di salvaguardare la volontà del de cuius.

[13] Si pensi alle epocali modifiche apportate agli istituti del diritto di famiglia sin dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 fino ad arrivare alla legge 20 maggio 2016, n. 76.


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