La trascrizione della sentenza di divorzio straniera
Trascrizione sentenza divorzio straniera: la legge disciplinante
L’aumento esponenziale degli stranieri in Italia registratosi negli ultimi anni, nonché dei matrimoni tra soggetti di diversa cittadinanza, e di conseguenza dei divorzi, ha posto l’attenzione sulla tematica relativa al riconoscimento delle sentenze straniere di volontaria giurisdizione in Italia.
Se in passato le pronunce di scioglimento del vincolo matrimoniale emesse all’estero da Tribunali e Corti stranieri acquisivano efficacia nel territorio italiano a seguito di delibera della Corte d’Appello (che le riconosceva come valide attraverso l’emissione di una sentenza che veniva successivamente trascritta nei registri dello stato civile del Comune competente) oggi, compatibilmente al principio della circolazione internazionale dei provvedimenti giudiziari, le sentenze e provvedimenti stranieri, allorquando abbiano i requisiti richiesti dalla legge (artt. 64, 65 e 66 L.218/1995), vengono riconosciuti automaticamente.
E’ compito dell’Ufficiale di Stato Civile accertare la sussistenza dei requisiti indefettibili ai fini della trascrizione.
Ove l’Ufficiale di Stato Civile non ritenga sussistenti i requisiti prescritti per la trascrizione di una sentenza o provvedimento di divorzio pronunciati all’estero, dovrà rifiutare l’adempimento e trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica.
Il Procuratore potrà esprimere parere favorevole alla trascrizione (nel qual caso l’Ufficiale dello Stato Civile trascriverà la sentenza dandone comunicazione all’interessato), ovvero negare la richiesta di riconoscimento (nel qual caso l’Ufficiale dello Stato Civile comunicherà all’interessato il provvedimento di diniego indicando la motivazione ed avvertendolo circa la possibilità di rivolgersi alla Corte d’Appello competente al fine di richiedere l’accertamento dei requisiti del riconoscimento).
La trascrizione dovrà essere richiesta dal soggetto interessato all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune nei cui registri risulta trascritto il matrimonio, personalmente o attraverso l’Autorità consolare italiana ovvero tramite un legale munito di procura speciale.
Disciplina a parte è dettata per le sentenze dei Tribunali ecclesiastici in materia di nullità del matrimonio concordatario, in quanto trattasi di sentenze emesse da uno Stato straniero, com’è appunto lo Stato della Città del Vaticano. Queste dovranno essere oggetto di delibazione da parte della Corte d’Appello.
In quest’ultimo caso, l’Ufficiale dello Stato Civile non potrà riconoscere automaticamente la sentenza ecclesiastica trascrivendola direttamente nei registri dello Stato Civile, ma trascriverà la sentenza della Corte d’Appello mediante la quale la sentenza ecclesiastica sarà stata riconosciuta efficace nel territorio italiano.
L’Ufficiale di Stato Civile che trascrive la sentenza straniera di divorzio, annotandola a margine dell’atto di matrimonio, ne dà successivamente comunicazione, per ciascuno degli sposi, all’ufficio anagrafe del Comune di residenza per il cambiamento di stato civile da coniugato a libero di stato ed al comune di nascita per l’annotazione.
Trascrizione sentenza divorzio straniera: requisiti necessari ai fine della trascrizione
Prima di accertare che la sentenza straniera di divorzio sia in possesso di tutti i requisiti necessari ai fini della trascrizione, l’Ufficiale dello Stato Civile dovrà accertare che tutto sia regolare dal punto di vista formale, ovvero che la sentenza:
– sia pervenuta al Comune in copia autentica;
– sia stata debitamente legalizzata dall’Autorità consolare italiana o diplomatica con sede nello Stato in cui il provvedimento è stato emanato;
– sia munita della traduzione giurata in lingua italiana;
– sia pervenuta in forma integrale.
Terminata questa fase, l’Ufficiale di Stato Civile accerterà la sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dall’art. 64 L. 218/1995, ai fini della trascrizione della sentenza di divorzio straniera (divorzio consensuale, divorzio in comune, divorzio giudiziale) che sono i seguenti:
– il giudice dello Stato estero che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano;
– l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
– le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
– la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
– la sentenza non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
– non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
– le disposizioni della sentenza non producono effetti contrari all’ordine pubblico italiano.
Trascrizione sentenza divorzio straniera: le sentenze emesse nei Paesi dell’UE (esclusa la Danimarca)
Per quanto concerne la trascrizione delle sentenze straniere di divorzio emesse in un Paese membro dell’Unione Europea trova applicazione la disciplina di cui al Regolamento CE 2201 del 27.11.2003.
L’ufficiale di stato civile riceverà dall’Autorità giurisdizionale o competente dello Stato membro in cui è stato pronunciata la sentenza di divorzio, insieme all’istanza dell’interessato, un certificato che verrà redatto con un sistema di codificazione numerica, il quale non necessita di traduzione e di legalizzazione.
L’interessato dovrà depositare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che non esiste fra le stesse parti e per il medesimo motivo una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto o una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in altro Stato membro o in un paese terzo.
Il Regolamento CE 2201/2003 si applica alla trascrizione delle sentenze di divorzio e di separazione il cui procedimento sia iniziato dopo il 1° marzo 2005, nonché a quelli in corso a tale data, purché iniziati dopo il 10 marzo 2001, data di entrata in vigore del precedente Regolamento CE 1347/2000.
Trascrizione sentenza divorzio straniera: le sentenze emesse nei Paesi extra UE ed in Danimarca
La trascrizione del divorzio di un cittadino italiano resa da un tribunale estero di paese non appartenente all’Unione Europea, in Danimarca, nonché quelle emesse PRIMA del 1° marzo 2001 nei Paesi della Comunità Europea richiede l’esame della sentenza di divorzio da parte dell’Ufficiale di Stato Civile ai fini della verifica dei presupposti di cui agli artt. 64 e segg. della legge 218/1995.
I documenti richiesti ai fini della trascrizione sono i seguenti:
– sentenza di divorzio, in originale o in copia conforme all’originale, rilasciata dall’Autorità Giudiziaria straniera. La sentenza dovrà essere legalizzata o con “Apostille” apposta in applicazione di quanto disposto dalla Convenzione dell’Aja del 1961 per i Paesi aderenti ovvero legalizzata dalla Rappresentanza consolare, per gli altri Paesi;
– certificazione che la sentenza è passata in giudicato a norma della Legge vigente nello Stato di emissione;
– traduzione in lingua italiana dichiarata conforme all’originale dalla locale Rappresentanza diplomatica/consolare italiana, oppure traduzione giurata presso un Tribunale italiano;
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 della legge 445/2000 attestante che fra le stesse parti e per il medesimo motivo non è stata pronunciata sentenza dal Giudice italiano e che non pende in Italia un procedimento promosso anteriormente a quello straniero.
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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo discutendo una tesi sperimentale in Diritto Penale Tributario e ha ottenuto il Diploma di Specializzazione in Professioni Legali preso la medesima Università.
Al termine del percorso post laurea ha svolto un tirocinio presso gli Uffici della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha conseguito un Diploma in Diritto Tributario Europeo ed Internazionale, ha frequentato un corso telematico in Diritto Penale Internazionale organizzato dalla School of Law della Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio (USA) e ha inoltre frequentato il Master biennale in Difensore Tributario organizzato dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi.
Negli anni ha maturato una specifica competenza in tema di Diritto internazionale, Diritto immobiliare Diritto tributario, Diritto dell’Immigrazione, nonché in tema di reati fiscali ed reati economici. Approfondito il settore dell'assistenza alle imprese e specificamente dell’auto-imprenditorialità (valido strumento per la creazione di opportunità professionali giovanili), fornisce specifica assistenza in tema di Start-up, Start-up innovative ed internazionalizzazione delle PMI, in stretta correlazione con la nuova normativa italiana in tema di microcredito e mentoring.
Di lingua madre italiana, parla fluentemente la lingua inglese e conosce la lingua francese.
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