La trattativa stragiudiziale nella liquidazione di un sinistro

La trattativa stragiudiziale nella liquidazione di un sinistro

Una volta definita la responsabilità̀ in capo al sinistro non resta che procedere con la liquidazione dello stesso.

In tal caso, il danneggiato, ricevuta una dichiarazione di offerta, può: dichiarare di accettare la somma offerta dalla compagnia, comunicare la propria non accettazione, oppure non comunicare alcunché́.

Nel primo caso, l’impresa provvede al pagamento della somma offerta, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione.

Anche nel secondo caso il termine di quindici giorni rimane, solo che l’assicurato non accettando l’offerta, tratterrà̀ tale somma di denaro a titolo di acconto sulla maggior pretesa per la definizione del danno.

Nel terzo caso, qualora trascorrano trenta giorni dalla comunicazione dell’offerta senza che l’assicurato abbia fatto pervenire alcuna risposta, la compagnia assicurativa dovrà̀ corrispondere al danneggiato la somma offerta che, anche in questo frangente, verrà̀ imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Ciò detto, il legislatore al fine di agevolare la trattativa stragiudiziale e di sollecitare l’assicurazione ad una pronta ed equa risposta verso le aspettative dell’assicurato, ha previsto che l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l’eventuale inadempimento da parte dell’assicurato dell’obbligo di avviso del sinistro così come previsto dall’art. 1913 c.c.

In particolare, detto articolo pone un onere in capo all’assicurato di dare avviso del sinistro all’assicurazione entro tre giorni dal giorno in cui lo stesso si è verificato. [1]

L’agevolazione della trattativa stragiudiziale tende ad evitare il continuo ricorso al contenzioso, e ad oggi risulta essere anche l’obiettivo della nuova normativa concernente l’accesso agli atti, in possesso delle assicurazioni, da parte del danneggiato (art. 146 C.d.A.).

In particolare l’art. 146 tende a garantire al danneggiato il diritto di conoscere gli atti relativi alla valutazione del danno in possesso della compagnia assicurativa.

Infatti, le imprese di assicurazione, sono oggi tenute a consentire ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. La richiesta deve essere fatta per iscritto e se la compagnia entro sessanta giorni non ha consentito al danneggiato di prendere visione degli atti richiesti, lo stesso può inoltrare reclamo all’Ivass, al fine di vedere garantito il proprio diritto.

L’esercizio del diritto non è, invece, consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti.

Un ruolo fondamentale che la compagnia assicurativa esperisce in caso di contestazione della liquidazione è la c.d. trattativa stragiudiziale, intesa come forma di mediazione al fine di trovare un accordo economico con il danneggiato, il legale o la carrozzeria cessionaria del credito.

In questo contesto, l’impresa di assicurazione, pur di evitare contenziosi per somme di denaro irrisorie, effettua una sorta di bilanciamento di interessi, andando a calcolare i costi di un possibile contenzioso, rispetto al costo di una trattativa bonaria con il danneggiato.

Infatti, se non si tratta di importi elevati, l’impresa difficilmente andrà̀ in causa, tranne che la pratica non sia “sospetta”, ci sia tutta una serie di documentazione probatoria a supporto o sia interessato l’ufficio anti-frode.

Spesso, inoltre in occasione della trattativa stragiudiziale che precede la causa, l’assicurazione del responsabile civile versa una somma di denaro al danneggiato che viene trattenuta da quest’ultimo a titolo di acconto sul maggior dovuto. Ci si è interrogati allora, sulla incidenza che abbia tale acconto, sulla determinazione della competenza per valore della causa stessa.

Sulla base del presupposto secondo il quale la decisione si estende su tutto il danno subito, e non solo sulla parte non coperta dal preventivo risarcimento, la giurisprudenza, in argomento, si è pronunciata ritenendo che il valore della causa va determinato tenendo conto del danno complessivo subito e non della differenza tra la somma spettante e quella già̀ accettata a titolo di acconto (Tribunale di Rovigo, 28.05.2002; Giudice di Pace di Frosinone 29.052006). [2]

 

 

 

 


Fonti:
[1] Mazzon R., “Il danno da circolazione stradale”, Utet Giuridica, 2011.
[2] Mazzon R., “Le azioni a tutela del danneggiato da circolazione stradale”, Giuffrè Editore, 2011.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News

Articoli inerenti

Dalla mediazione civile alla fase giudiziale in tema RCA

Dalla mediazione civile alla fase giudiziale in tema RCA

Aspetto fondamentale che precede l’instaurazione del contenzioso è rivestito dall’istituto della mediazione. A partire dal 21 marzo 2012 è...