La tutela del consumatore e il credito al consumo nel quadro di riferimento della direttiva CCD II

La tutela del consumatore e il credito al consumo nel quadro di riferimento della direttiva CCD II

Una prima lettura. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 ottobre 2023 la nuova Direttiva sul credito al consumo (UE) 2023/2225 del 18 ottobre 2023 (CCD II) che abroga la Direttiva 2008/48/CE (la c.d. “Consumer Credit Directive” o “CCD”). Il termine per il recepimento nazionale della CCD II è fissato al 20 novembre 2025.

La Direttiva 2008/48/CE, modificata negli anni 2011, 2014, 2016 e 2019, aveva istituito un quadro armonizzato a livello dell’Unione Europea in materia di credito al consumo. Il raggiungimento parziale di questi obiettivi ha comportato la necessità di “modernizzare” le norme della CCD, anche per adeguarla all’evoluzione del settore del credito al consumo.

In particolare, la digitalizzazione ha contribuito a sviluppi di mercato che non erano previsti quando la Direttiva 2008/48/CE è stata adottata. I rapidi progressi tecnologici hanno apportato cambiamenti significativi sia sul versante dell’offerta che su quello della domanda, come la comparsa di nuovi prodotti, in particolare nell’ambiente online, e l’evoluzione del comportamento e delle preferenze dei consumatori.

Da un lato sono sorte nuove fattispecie di operatori del mercato, come le piattaforme di prestito peer-to-peer, che offrono infatti contratti di credito in diverse forme e sono apparsi nuovi prodotti, come il credito a breve termine ad alto costo.

Dall’altro le moderne tecnologie dell’informazione digitale hanno introdotto nuovi modi per divulgare le informazioni in formato digitale e valutare il merito creditizio dei consumatori adoperando sistemi decisionali automatizzati e dati non tradizionali.

Infine nel contesto della crisi pandemica gli Stati membri hanno adottato una serie di misure di sgravio volte ad alleviare l’onere finanziario dei cittadini e delle famiglie, come le moratorie sul rimborso dei prestiti che sono state generalmente estese al credito al consumo.

Infine, la formulazione, a volte imprecisa, di alcune disposizioni della Direttiva 2008/48/CE ha comportato l’adozione da parte degli Stati membri di disposizioni divergenti, con conseguente frammentazione del quadro normativo nell’Unione nei contratti di credito ai consumatori e distorsioni della concorrenza tra i creditori all’interno dell’Unione medesima.

In tale contesto la Commissione Europea nel 2020 aveva annunciato un riesame della direttiva sul credito al consumo. La CCD II intende, appunto, creare un quadro normativo armonizzato che garantisca di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un mercato interno ben funzionante.

Tra le novità della CCD II, e per quanto qui d’interesse, vi è un ampliamento dell’ambito di applicazione della Direttiva stessa. Sono ivi inclusi, tra l’altro:

a) i prestiti di importo inferiore a 200 euro nonché i contratti di locazione o di leasing con opzione di acquisto e i contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e in cui il credito debba essere rimborsato entro 30 giorni;

b) tutti i contratti di credito fino a 100.000 euro (la soglia prevista tiene conto dell’indicizzazione agli effetti dell’inflazione dal 2008 e per gli anni a venire);

c) i servizi di credito tramite crowdfunding quando i finanziamenti siano erogati direttamente ai consumatori e quando i prestatori di servizi facilitino la concessione di un credito fra creditori che operano nell’ambito della loro attività commerciale o professionale e consumatori;

d) i contratti di credito basati sul sistema «compra ora, paga dopo».

Quanto a questi ultimi, si tratta di nuovi strumenti di finanziamento digitali che consentono ai consumatori di effettuare acquisti e di saldarli col tempo e che, essendo spesso senza interessi e senza altre spese, sono stati inclusi nell’ambito di applicazione della Direttiva.

Nel testo della Direttiva: – per «consumatore» si intende una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale; – per «creditore» si intende una persona fisica o giuridica che concede o si impegna a concedere un credito nell’esercizio di una sua attività commerciale o professionale; – per «contratto di credito» si intende un contratto in base al quale il creditore concede o si impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga, ad eccezione dei contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali.

Tali definizioni sono utili a chiarire cosa e quali soggetti andranno qualificati come nelle normative di recepimento nazionali, in maniera da offrire un quadro omogeneo anche rispetto alle definizioni dei soggetti di riferimento e delle tipologie di contratti oggetto di normazione.

Tra le principali novità introdotte dalla CCD II. Tutte le informazioni debbano essere fornite dai consumatori a titolo gratuito, indipendentemente dai mezzi utilizzati (art. 5) e le condizioni da soddisfare per poter ottenere un credito non devono essere in alcun modo discriminatorie per i consumatori che soggiornano legalmente nell’Unione Europea a motivo della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi motivo.

Le comunicazioni di pubblicità e commercializzazione relative ai contratti di credito devono essere corrette, chiare e non ingannevoli e che in tali comunicazioni sono vietate le formulazioni che possono indurre nel consumatore false aspettative circa la disponibilità o il costo di un credito oppure circa l’importo totale che lo stesso è tenuto a pagare (art. 7); sono indicate dettagliate informazioni da includere nella pubblicità dei contratti di credito tra cui anche l’avvertenza che prendere in prestito denaro costa denaro (art. 8).

Le informazioni di base riguardano le principali caratteristiche del credito. In casi specifici e giustificati, qualora il mezzo utilizzato per comunicare le informazioni da includere nella pubblicità non ne consenta la visualizzazione visiva, come nella pubblicità radiofonica, tali informazioni dovrebbero essere ridotte per evitare un sovraccarico di dati e ridurre gli oneri superflui.

Queste disposizioni integrano gli obblighi della direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.

Viene prevista la possibilità per i consumatori di accedere in qualsiasi momento alle informazioni generali sui prodotti di credito disponibili (art. 9) e l’obbligo che gli intermediari del credito forniscano al consumatore le informazioni precontrattuali chiare e comprensibili necessarie per confrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione informata (art. 10).

L’obiettivo è quello di garantire che i consumatori vedano tutte le informazioni essenziali al primo sguardo, anche su uno schermo di telefonia mobile.

È imposto ai creditori e agli intermediari del credito di spiegare adeguatamente ai consumatori i contratti di credito, i servizi di credito tramite crowdfunding e i servizi accessori proposti, al fine di consentire loro di valutare se gli sessi siano adeguati alle loro esigenze e alla loro situazione finanziaria (art. 12).

Sono vietate le pratiche di commercializzazione abbinata, a meno che non si possa dimostrare che esse comportano un chiaro vantaggio per i consumatori, tenendo debitamente conto della disponibilità e dei prezzi dei tipi di prodotti in questione; e salvo che i servizi o prodotti finanziari offerti insieme con il contratto di credito non possano essere offerti separatamente.

Ad esempio, sebbene un creditore possa imporre ai consumatori di sottoscrivere una polizza assicurativa al fine di garantire il rimborso del credito o di assicurare il valore della garanzia, nondimeno deve essere assicurato al consumatore il diritto di scegliere il proprio assicuratore. Ciò non dovrebbe pregiudicare le condizioni di credito stabilite dal creditore, a condizione ovviamente che la polizza scelta dal consumatore offra un livello di garanzia equivalente a quella proposta dal creditore.

Un aspetto particolarmente rilevante introdotto dalla Direttiva è l’attenzione prestata alla posizione dei sopravvissuti al cancro in remissione a lungo termine, i quali in ragione della loro anamnesi ricevono spesso un trattamento iniquo per quanto riguarda l’accesso ai servizi finanziari: sebbene infatti siano guariti da molti anni, se non addirittura da decenni, spesso vengono loro applicati premi assicurativi proibitivi. Per assicurare loro parità di accesso all’assicurazione connessa ai contratti di credito, è disposto che gli Stati membri esigano che le polizze assicurative non siano basate su dati personali relativi alla diagnosi di malattie oncologiche dei consumatori dopo che sia trascorso un periodo di tempo pertinente, non superiore a 15 anni, dalla fine delle loro cure mediche.

Questo riferimento “alla posizione dei sopravvissuti al cancro in remissione a lungo termine” è oggettivamente una novità rilevante particolarmente incidente non solo nell’ambito assicurativo – in questo caso nella sua forma di prodotto accessorio, ma estensibile per analogia al più ampio quadro di riferimento dell’accesso ed utilizzo di informazioni sanitarie sensibili per la determinazione dei rischi e quindi dei prezzi dei prodotti assicurativi (del resto se questa analogia venisse apriori esclusa saremo di fronte a una discriminazione ben più profonda e ampia e non giustificata). Sono consentite pratiche di commercializzazione aggregata (art. 14).

È disposto che i consumatori siano informati qualora il creditore o l’intermediario del credito forniscano consulenza. Tale norma introduce l’obbligo per il creditore di considerare un numero sufficiente di contratti di credito sul mercato da offrire al consumatore e di fornirgli consulenza in linea con il suo profilo (art. 16).

Vietata qualsiasi vendita non sollecitata di prodotti di credito, comprese le carte di credito preapprovate non richieste e inviate ai consumatori, o l’innalzamento unilaterale, da parte del creditore, del limite di spesa per lo scoperto o del limite di spesa della carta di credito dei consumatori, in assenza di preventiva richiesta o di consenso esplicito di questi (art. 17).

È imposto al creditore di valutare la capacità del consumatore di rimborsare il credito, tenendo conto dell’interesse del consumatore stesso. Tale valutazione deve poi essere effettuata sulla base di informazioni pertinenti e accurate sul reddito e sulle spese del consumatore nonché sulla situazione economica e finanziaria, che siano necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito per il consumatore.

Inoltre, quando le valutazioni del merito creditizio si basano su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, i consumatori hanno il diritto di chiedere e ottenere l’intervento umano del creditore e una spiegazione significativa della valutazione del merito creditizio, nonché di esprimere il proprio punto di vista e contestare tale valutazione (art. 18).

Sono introdotte disposizioni volte a garantire che i creditori o i fornitori di servizi di credito possano accedere alle informazioni contenute nelle banche dati pertinenti su base non discriminatoria (art. 19). I creditori e gli intermediari del credito non dovrebbero trattare particolari categorie di dati, come i dati relativi alla salute, di cui all’ articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, o le informazioni ottenute dai social network, poiché tali categorie di dati e informazioni non dovrebbero essere utilizzate per valutare il merito creditizio dei consumatori.

Gli articolo 17, 18 e 19 sono particolarmente rilevanti in termini di tutela del consumatore rispetto all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella determinazione delle decisioni di merito creditizio, ponendo, almeno sulla carta, limiti particolarmente stringenti all’utilizzo finale di strumenti automatizzati e acritici.

Il punto essenziale sarà capire, in concreto, i rimedi in caso di inadempimento – da un lato – e gli strumenti concreti di verifica dall’altro, anche tenendo conto del fatto che – paese per paese – si dovrà tenere conto delle norme di recepimento, che dovranno contenere non solo i regolamenti attuativi ma anche le deleghe specifiche alle autorità preposte alla vigilanza in concreto, così come idonei strumenti di verifica tecnologica.

Quanto alla forma e al contenuto dei contratti di credito (artt. 20-21) è disposto che le stesse ed eventuali loro modifiche siano redatti su supporto cartaceo o altro supporto durevole, e che a tutte le parti del contratto ne sia fornita una copia. È poi prevista una dettagliata elencazione di tutti gli elementi che devono figurare nel contratto di credito (tipo, identità, importo, durata, diritto di recesso, tasso debitore etc.).

È disposto che il consumatore riceva informazioni sul tasso debitore, sia nella fase precontrattuale sia nel momento in cui conclude il contratto di credito. Durante il rapporto contrattuale il consumatore dovrebbe essere inoltre informato dei cambiamenti relativi al tasso debitore variabile e delle modifiche che tali cambiamenti comportano nei pagamenti (artt. 22 e 23);

Sono stabiliti i diritti dei consumatori in relazione alla concessione di scoperto e allo sconfinamento, che rappresentano forme sempre più comuni di credito al consumo (artt. 24 e 25). La Direttiva regolamenta tali prodotti finanziari al fine di aumentare il livello di protezione dei consumatori ed evitarne il sovraindebitamento. In particolare, e quanto alla concessione di scoperto, è disposto che il creditore informi il consumatore degli aumenti del tasso debitore o delle spese a suo carico, in tempo utile prima dell’entrata in vigore della modifica. Quanto invece allo sconfinamento, se consistente e protratto per oltre un mese, il creditore deve comunicare senza indugio al consumatore informazioni in merito, compresi l’importo interessato, il tasso debitore ed eventuali penali, spese o interessi di mora applicabili. In caso di sconfinamento regolare, il creditore deve offrire al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, per aiutarlo a individuare alternative meno dispendiose, e reindirizzare il consumatore verso servizi di consulenza sul debito.

È previsto che il consumatore possa recedere dal contratto di credito senza dare alcuna motivazione entro un periodo di 14 giorni di calendario. Tuttavia, al fine di aumentare la certezza del diritto, il periodo di recesso deve in ogni caso scadere 12 mesi e 14 giorni dopo la conclusione del contratto di credito se il consumatore non ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui alla Direttiva; non è prevista alcuna scadenza per l’esercizio del recesso se il consumatore non è stato informato dei suoi diritti in tal senso (art. 26).

È previsto che il consumatore possa avviare gratuitamente la procedura di scioglimento del contratto di credito a durata indeterminata in qualsiasi momento, a meno che le parti non abbiano convenuto un preavviso, che non può essere comunque superiore ad un mese (Art. 28). È inoltre garantito al consumatore il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare un rimborso anticipato. In tal caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto, e nel calcolare tale riduzione, devono essere presi in considerazione tutti i costi che il creditore pone a suo carico (art. 29).

È disposto che gli Stati membri adottino misure intese a prevenire efficacemente gli abusi e a far sì che ai consumatori non possano essere applicati tassi debitori, tassi annui effettivi globali o costi totali del credito eccessivamente elevati. La fissazione di limiti sui tassi debitori, sui tassi annui effettivi globali o sul costo totale del credito per il consumatore è una prassi comune in molti Stati membri che si è dimostrata particolarmente vantaggiosa per proteggere i consumatori. Nell’intento di rafforzare tale protezione, senza imporre agli Stati membri vincoli superflui, la Direttiva insiste per l’adozione di misure adeguate, quali limiti sui tassi o tassi usura, per prevenire efficacemente gli abusi e garantire che ai consumatori non siano imposti tassi eccessivamente elevati (artt. 30 e 31).

Sono prescritte una serie di norme di comportamento da rispettare quando si concedono crediti ai consumatori (art. 32) ed è disposto che il personale dei creditori e degli intermediari del credito possieda un livello di conoscenza e di competenza adeguato tale da raggiungere un’elevata professionalità (art. 33). È infatti richiesto ai creditori e agli intermediari del credito di dimostrare requisiti minimi di conoscenza e competenza. Il personale interessato da siffatta disposizione comprendere gli addetti ai servizi di sportello e ai servizi di gestione, inclusa la dirigenza e, se del caso, i membri del consiglio di amministrazione, che ricoprono un ruolo importante nel processo di concessione del credito. Fuoriescono dal perimetro di applicazione della Direttiva le persone che svolgono mansioni di supporto non legate al processo di concessione del credito, compreso il personale delle risorse umane e il personale impegnato nei servizi legati alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

È prevista la promozione di misure atte a favorire l’educazione dei consumatori in merito a un indebitamento e a una gestione del debito responsabili, in particolare per quanto riguarda i contratti di credito. Gli Stati membri dovrebbero cioè predisporre misure volte a rendere consapevoli le piccole e medie imprese che sono creditori o intermediari del credito delle prescrizioni della Direttiva e a facilitarne l’osservanza, come campagne di informazione, manuali e programmi di formazione per il personale. Al fine di accrescere la capacità dei consumatori di prendere decisioni informate e responsabili in materia di accensione di prestiti e di gestione del debito, gli Stati membri dovrebbero altresì promuovere misure a sostegno dell’educazione dei consumatori, in particolare per quanto riguarda i contratti di credito, nonché in merito alla gestione complessiva del bilancio. Risulta di particolare importanza fornire orientamenti ai consumatori che sottoscrivono un credito al consumo per la prima volta, specialmente per mezzo di strumenti digitali (art. 34).

È disposto che i creditori esercitino, se del caso, un ragionevole grado di tolleranza prima dell’avvio di procedimenti esecutivi (art. 35). Considerate, infatti, le conseguenze significative dei procedimenti esecutivi per i creditori e i consumatori e, potenzialmente, per la stabilità finanziaria, è necessario che i creditori affrontino in maniera proattiva il rischio di credito emergente in una fase precoce e predispongano le misure necessarie per esercitare, appunto, un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedimenti esecutivi. Nel decidere se sia opportuno applicare misure di tolleranza o se sia giustificato offrirle più volte, il creditore dovrebbe tenere conto, fra gli altri elementi, della situazione individuale del consumatore, quali i suoi interessi e diritti, la sua capacità di rimborsare il credito e il suo ragionevole fabbisogno di spese di sostentamento, così limitando i costi incombenti al consumatore in caso di inadempimento.

È previsto che i consumatori abbiano accesso ad adeguate, tempestive ed efficaci procedure di risoluzione alternativa delle controversie derivanti dai diritti e dagli obblighi relativi ai contratti di credito (art. 40). L’accesso a tali sistemi è invero già garantito dalla direttiva 2013/11/UE per quanto riguarda le controversie contrattuali.

La Direttiva introduce ora il diritto dei consumatori ad accedere a procedure di risoluzione alternativa delle controversie anche in caso di controversie precontrattuali riguardanti diritti e obblighi stabiliti dalla Direttiva medesima, ad esempio in relazione agli obblighi di informazione precontrattuale, ai servizi di consulenza e alla valutazione del merito creditizio nonché alle informazioni fornite dagli intermediari del credito che sono remunerati dai creditori e che non hanno quindi alcun rapporto contrattuale con i consumatori.

Note conclusive. Per quanto questa sia – data la novità della normativa – solo una descrizione iniziale del nuovo quadro normativo di riferimento, almeno tre elementi essenziali appaiono chiari e degni di rilievo.

Il primo, il tenere conto di un quadro di offerta di prodotti più ampio e per certi versi più sofisticato rispetto un decennio fa. Da qui anche la necessità di definizioni omogenee dei soggetti e degli oggetti di contratto.

Il secondo, il tenere conto in maniera profonda dell’uso di strumenti tecnologici che lavorano con dati particolarmente sensibili e che possono risultare determinanti in sede decisionale su aspetti particolarmente sensibili della vita dei cittadini.

Il terzo, il riconoscimento che la tutela dei consumatori deve essere estesa e maggiormente profonda in considerazione del maggior grado di sofisticazione dei prodotti offerti ai consumatori, dei nuovi canali di comunicazione e della globalizzazione del mercato del credito, oltre che delle nuove forme di offerta.

Nel recepimento della Direttiva sarà competenza dei singoli Stati approntare non solo i mezzi giuridici dichiarativo-normativi a disposizione della tutela del cittadino- consumatore, ma soprattutto predisporre gli strumenti tecnici e tecnologici per dare effettività alla tutela auspicata e dichiarata nella CCDII ed al contempo per verificare e sanzionare in maniera appropriata policy e comportamenti difformi.

Senza dimenticare che – proprio per la materia trattata e per l’invasività delle nuove tecnologie nel mercato di riferimento normato – eventuali precedenti saranno determinanti per indicare la direzione dell’applicazione della tutela concreta dei cittadini.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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