La tutela del consumatore: il fideiussore è un consumatore?
Sommario : 1. La tutela del consumatore: caratteri generali – 2. Il fideiussore è un consumatore?
1. La tutela del consumatore: caratteri generali
La disciplina dei contratti del consumatore affonda le sue radici nell’esigenza, avvertita dal legislatore comunitario fin dagli anni ‘70, di tutelare gli interessi del consumatore, attraverso la regolazione dell’attività contrattuale che lo vede come protagonista di fronte ad un soggetto professionale in grado di dettare unilateralmente le condizioni contrattuali (contraente forte).
La crescente diffusione dei c. d. contratti per adesione , generalmente stipulati con le banche, con le assicurazioni, che offrono i propri servizi a condizioni predeterminate ( con moduli e formulari), mentre l’altro contraente ( utente o consumatore) si limita ad aderire automaticamente alla sottoscrizione, ha spinto il legislatore a sanare questo squilibrio, prevedendo una maggiore tutela in favore del contraente debole.
Per tale ragione, alla disciplina generale in materia di clausole vessatorie prevista dal codice civile (art. 1341 c. c.) è stata affiancata una disciplina specifica contenuta nel codice del consumo. (d.lgs. n. 206 del 2005 ).
Il predetto codice, infatti, rappresenta il tentativo di ricostruzione unitaria di un nuovo modello contrattuale tra consumatore e professionista, nella prospettiva di riconoscere e garantire una lista di diritti fondamentali dei consumatori quali la tutela della salute, della sicurezza, della qualità dei prodotti e dei servizi, della corretta informazione, della trasparenza e dell’educazione al consumo.
A norma dell’art. 3, comma 1, del codice del consumo deve essere considerato consumatore la persona fisica che, sebbene svolga attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, concluda un qualche contratto per esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di detta attività, mentre professionista è tanto “ la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale”.
I contratti del consumatore, attualmente disciplinati negli artt. 33-38 del Codice del Consumo, sicaratterizzano, oltre che per la suddetta classificazione soggettiva, per i seguenti aspetti: a) neoformalismo negoziale; b) controllo giudiziale sulla vessatorietà delle clausole; c) nullità di protezione; d) foro esclusivo.
A ben vedere, si tratta di specifiche forme di tutela che il legislatore ha previsto al fine di attenuare la debolezza contrattuale del consumatore.
Con riferimento al c.d. neoformalismo formale, la finalità delle prescrizioni di forma scritta risiede oltreché nella funzione di certezza del contenuto contrattuale, anche in quella di trasparenza e , più in generale, tale finalità e volta alla corretta formazione del consenso da parte del contraente debole.
Il neoformalismo, infatti , si sostanzia non solo nella prescrizione della forma scritta del contratto, ma anche nell’imposizione di un contenuto obbligatorio di informazioni da fornire al contraente, e nell’obbligo di formulare le clausole in modo chiaro e comprensibile.
Ulteriore peculiarità della disciplina dei contratti del consumatore è data dal controllo giudiziale sulla vessatorietà delle clausole.
Ai sensi dell’art. 33 Cod. cons., si considerano vessatorie “ le clausole contenute in un contratto tra un consumatore e un professionista che, seppur non contrarie a buona fede, poiché motivate da apprezzabili interessi del professionista, determinano, in capo al consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
Al fine di eliminare tale squilibrio ( informativo ed economico) gravante sul consumatore, le clausole vessatorie ex art 33 e 34 del cod. cons. sono sanzionate con la nullità di protezione, la quale opera solo a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice, mentre il contratto resta valido per il resto.
Inoltre, le clausole vessatorie si presumono tali fino a prova contraria, sicché graverà sul professionista l’onere di provare che la clausola abusiva sia stata appositamente negoziata, in caso contrario si invocherà la nullità di protezione di cui all’art. 36 cod. cons.
Così ad esempio a norma dell’ art. 33,comma 2, lett. u “ si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto quello di stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”.
Sempre in materia di tutela del consumatore, peraltro, assume particolare rilievo la normativa specifica a tutela delle “ negoziazioni concluse a domicilio o fuori dai locali commerciali”, introdotta dal d.lgs. n. 50/1992, con cui è stata recepita la Direttiva comunitaria n. 85/577/CEE, e oggi trasposta nel Codice del Consumo, agli artt. 49 e ss.
Qui, l’esigenza di tutela del consumatore è ancora più forte, posto che il medesimo è preso di sorpresa dall’iniziativa del professionista e, spesso, non ha alcuna possibilità di confrontare la qualità e il prezzo che gli vengono proposti con altre offerte.
Il legislatore, proprio al fine di prestare maggiori garanzie al compratore che conclude la negoziazione fuori dei locali commerciali del venditore, ha stabilito pregnanti obblighi di informazione, elencati nell’art. 49 cod. cons, stringenti requisiti formali, di cui all’art. 50, oltre alla possibilità di recere liberamente dal contratto entro quattordici giorni, senza dover fornire alcuna motivazione.
Infine, per realizzare una più adeguata tutela dei diritti del consumatore, il codice ha altresì previsto la legittimazione attiva delle associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti a promuovere l’azione inibitoria, oltre all’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori (c.d. class action).
2. Il fideiussore è un consumatore?
Il fideiussore è quel soggetto che garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del creditore di un rapporto obbligatorio.
Tuttavia, parte della dottrina , conformemente alle pronunce da ultimo emesse dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha qualificato il fideiussore come consumatore, sicché al contratto di fideiussione andrebbe applicata la disciplina della tutela del consumatore, contenuta nel d.lgs. n. 206/2005, c.d. codice del consumo.
Invero, secondo l’impostazione giurisprudenziale tradizionale , che valorizza il principio di attrazione, affinché un contratto di fideiussione possa considerarsi soggetto alla normativa in materia di clausole vessatorie di cui all’art. 33 del codice del consumo, “ è necessario che il debitore principale sia consumatore, in quanto la qualità di questo attrae quella del fideiussore, in caso contrario quest’ultimo dovrà considerarsi professionista” ( cfr. Cass. sent. n.10107/05).
Pertanto, ove il debitore principale non fosse qualificabile come consumatore , il contratto di garanzia sarebbe sottoposto soltanto alla disciplina generale civilistica, che dispone l’ inefficacia delle clausole abusive ( vessatorie) non approvate per iscritto (art. 1341 c. c.) , non potendo, dunque, trovare applicazione la tutela accordata al consumatore nel codice del consumo.
Ciò nonostante, si deve dare atto che in subiecta materia è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, la quale ha ribaltato l’orientamento seguito dalla corte di legittimità nazionale.
La CGE con la pronuncia n. 74/15 ha affermato che “ la disciplina delle clausole abusive può essere applicata ad un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione, stipulato da una persona fisica con un ente creditizio, al fine di garantire le obbligazioni assunte da una società commerciale nei confronti di tale ente creditizio, quando la persona fisica abbia agito per scopi che esulino dalla sua attività professionale, e non abbia alcun collegamento con la predetta società”.
Alla stregua di tale impostazione, ove il garante abbia agito per scopi estranei alla sua attività professionale e ove non sia ravvisabile alcun legame funzionale con la società che è chiamato a garantire ( in altri termini non è socio), il fideiussore potrebbe essere qualificato consumatore, e in ragione di ciò potrebbe trovare applicazione la più favorevole disciplina delle clausole vessatorie e della relativa nullità di protezione di cui all’art. 36 del codice del consumo.
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Annamaria Colombo
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