La tutela della libera estrinsecazione della volontà del testatore. Quando la libertà a testare risulta viziata: l’impugnazione del testamento

La tutela della libera estrinsecazione della volontà del testatore. Quando la libertà a testare risulta viziata: l’impugnazione del testamento

Il testamento (1), negozio unilaterale non recettizio, è un atto di autonomia privata strettamente personale con il quale un soggetto dispone dei propri beni per il tempo della sua morte.

Proprio perché il legislatore riconosce questa autonomia a testare, oltre al testamento c.d. pubblico, ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e disciplinato dall’articolo 603 c.c. (2), nel nostro ordinamento è ammesso anche il c.d. testamento olografo, ossia quello scritto per intero e di pugno dal testatore e disciplinato ai sensi dell’articolo 602 c.c(3).

Tale atto unilaterale può, però, risultare affetto da vizi formali e sostanziali e, in quanto tale, può essere impugnato dai c.d. soggetti che vedono ex lege riconosciuta legittimazione attiva c.d. legittimati attivamente.

Inoltre, la volontà del testatore deve essere libera e cosciente, risultando altrimenti viziata.

Relativamente ai vizi c.d. formali, l’articolo 606 c.c. (4) dispone due strade: la nullità e l’annullabilità.

Il testamento è nullo quando difetta di elementi formali che ne rendano incerta la paternità in quanto manca o ne è incerta la firma.

Al riguardo è necessario distinguere tra sottoscrizione e autografia.

In tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall’art. 602 c.c., distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, è quella di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche l’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo aver redatto testamento – anche in tempi diversi – abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento, non potendo trovare applicazione l’art. 590 c.c. che presuppone l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che, pur essendo affetta da nullità, sia comunque frutto della volontà del de cuius.

Circa l’autografia, invece, si afferma dai più la nullità del testamento olografo quando nella stesura del documento ad opera di un terzo, ancorché su incarico o con il consenso del testatore, questi ne elimini il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà di disporre del testatore.

Ai sensi dell’articolo 628 c.c. (5) è altresì nulla ogni disposizione fatta a favore di beneficiari indicati genericamente o comunque in alcun modo determinabili a meno che, dal contesto della scheda testamentaria, risulti in modo non equivoco quale persona il testatore voleva indicare (articolo 625 c.c.) (6).

Al fine di preservare gli atti di ultima volontà, il legislatore impone di compiere un’analisi interpretativa delle ultime volontà del de cuis, la quale analisi, rispetto a quella contrattuale, è caratterizzata da una più intensa ricerca ed efficacia delle volontà concrete del de cuius e da un più frequente ricorso alla integrazione con elementi estrinseci.

Relativamente alla data, in tema di testamento olografo, ne è stata ha ribadita l’essenzialità ex art. 602 c.c., poiché essa non può essere desunta aliunde.

Circa il testamento pubblico, invece, è causa di annullamento ex art. 606, co. 2 c.c. l’assenza del requisito formale dell’ora della sottoscrizione, essendo questo considerato dall’ordinamento quale atto solenne. 

Dal punto di vista sostanziale, il testamento risulta viziato quando le sue disposizioni si pongono in violazione delle disposizioni di legge.

È contra legem, e quindi nullo, ex articolo 589 c.c. (7) il testamento c.d. congiuntivo o reciproco. Tale nullità viene rafforzata per combinato disposto con l’art. 635 c.c., fatte salve solo quelle ipotesi in cui due testamenti siano redatti con schede distinte da due testatori.

È affetta da nullità assoluta, inoltre, quella disposizione testamentaria che vede la presenza di un motivo illecito, determinante ai fini della sua redazione ex articolo 626 c.c. (8) e che, in quanto tale, risulti contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume.

A tutela della libera estrinsecazione della volontà del testatore, gli articoli 631 (9) e 632 c.c. (10) comminano la sanzione della nullità per i casi in cui le disposizioni e le designazioni di ultima volontà si facciano dipendere dal mero arbitrio di un terzo, derogando a tale regola solo per il caso in cui questi sia stato incaricato dal testatore a scegliere il soggetto beneficiario di una certa attribuzione tra più persone, o in una famiglia o categoria, predeterminate dallo stesso testatore.

Nei casi in cui la volontà del de cuius risulti non cosciente nè libera, l’ordinamento commina l’annullabilità.

Rilevano al riguardo i casi di incapacità di intendere e di volere, sia che si tratti di incapacità di agire sia che si tratti di incapacità naturale, disciplinati ex articolo 591 c.c. (11), ed i casi di volontà viziata da errore, violenza o dolo.

Proprio nell’articolo 624 c.c. (12), il legislatore dedica, al co. 2, un’apposita disciplina relativamente all’errore sul motivo, di fatto o di diritto, il quale è causa di annullamento della disposizione testamentaria quando è certo che la volontà del de cuius sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, in modo da doversene dedurre che, se il fatto fosse stato percepito o conosciuto nella sua verità concreta, quella disposizione testamentaria non sarebbe stata dettata o redatta.

Le ipotesi in cui il testamento è nullo sono rilevabili in sede giudiziale, senza limiti di tempo, da parte dei soggetti ex lege legittimati, oltre che rilevabile d’ufficio dal giudice.

Per ogni altro difetto di forma, le ipotesi in cui il testamento è annullabile sono rilevabili in sede giudiziale, nel termine di cinque anni da quando le disposizioni sono eseguite o dal giorno in cui si viene a conoscenza del vizio di volontà, da parte di “chiunque vi abbia interesse”, legittimazione questa che, indubbiamente, estende la categoria dei legittimati rispetto alla normale azione di annullamento e la assimila a quella di nullità ex articolo 1421 c.c. (13), poiché l’interesse ad agire in tal senso non deve essere quisque de populo, ma diretto ed attuale. 

Solo i legittimari ex articolo 536 c.c. (14) possono impugnare il testamento nullo, nel termine ordinario prescrizionale di dieci anni, decorrente dall’apertura della successione, per i casi di cui all’articolo 735 c.c. (15), ossia per i casi di preterizione di eredi e lesione della quota di legittima, che si realizzano sia nelle ipotesi di omessa chiamata testamentaria  all’eredità del legittimario – in relazione alla quale si profila l’azione generale ex articolo 554 c.c. (16) – sia nelle ipotesi ove il testatore abbia operato una divisione attribuendo una quota inferiore a quella spettantegli, in ordine alla quale è riconosciuta l’azione speciale di riduzione ex articolo 735, co.2 c.c., e ciò in quanto il principio di intangibilità della quota di legittima deve intendersi soltanto in senso quantitativo e non anche in senso qualitativo, potendo il testatore soddisfare le ragioni dei legittimari con beni – di qualunque natura – purché compresi dell’asset ereditario.

Nel caso di azione ex articolo 554 c.c. per la riduzione di disposizioni testamentarie che si assumano lesive della quota di legittima, il giudice deve anzitutto accertare quale sia la quota spettante al legittimario che agisce in giudizio e, a tal fine, dovrà fittiziamente riunire i beni e determinare l’asset, per poi procedere ad una estimatio rei – c.d. valutazione di valore – degli stessi al momento dell’apertura della successione, tenuto conto anche della loro natura e delle somme di denaro già corrisposte dal de cuius in acconto della quota dovuta.

 

 

 

 

 


Note
(1) Testaménto s. m. [dal lat. testamentum, der. di testari: v. testare1]. – 1. Atto giuridico, essenzialmente revocabile, con il quale una persona dispone (salvo ipotesi eccezionali) in forma scritta delle proprie sostanze, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte, e può contenere inoltre disposizioni non patrimoniali (come il riconoscimento di un figlio naturale), del pari giuridicamente efficaci: t. pubblico, quello ricevuto, alla presenza di due testimoni, dal notaio che, messolo per iscritto, lo legge al testatore; t. segreto, quello presentato in busta chiusa al notaio, che la sigilla in presenza di testimoni e stende su di essa atto di riconoscimento; t. olografo, redatto integralmente di mano del testatore e da lui datato e sottoscritto; t. congiuntivo o reciproco, quello che nel medesimo atto accoglie la volontà di due o più persone a favore reciproco o di terzi (considerato però nullo dalla legge); t. speciale, quello che, malgrado rilevanti difetti di forma, è considerato valido dalla legge in considerazione delle circostanze particolari o eccezionali in cui versa il testatore (calamità naturali, epidemie, viaggi per mare, ecc.); t. biologico (ingl. living will), documento con cui una persona, dotata di piena capacità, esprime la propria volontà circa i trattamenti ai quali desidererebbe o no essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una malattia o per traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso; t. nuncupativo, nel diritto romano (v. nuncupativo); fare testamento (e in senso fig., puoi fare t.!ormai può fare t., sei condannato a morire, è ormai prossimo alla morte); è morto senza t. o senza far t.disporre per t. dei proprî benilasciare per t. qualche cosa a qualcunoricevereereditare per t.aperturapubblicazioneesecuzione del t.impugnareinvalidareannullare un t.le clausolei codicilli del testamento. 2. T. spirituale, espressione con cui viene tradizionalmente indicato un complesso di disposizioni, di carattere non patrimoniale ma ideologico o morale, che, incluso come parte nel vero e proprio testamento o steso come documento a sé, costituisce il lascito spirituale del testatore, il quale affida ad altri (discendenti, discepoli, concittadini, ecc.) il compito di continuare l’opera da lui intrapresa in vita o raccomanda di proseguire nel culto dei suoi stessi ideali. In senso fig., l’espressione indica anche scritti e opere (e talora atti, comportamenti, esempî di vita) che, pur senza essere stati coscientemente diretti a questo scopo, costituiscono in realtà il lascito spirituale di una persona importante per i superstiti e per i posteri. 3. estens. a. Gioco di pegni, in uso soprattutto fra ragazzi, talora anche fra adulti: chi deve «pagare il pegno» è invitato da un compagno che, postosi alle sue spalle, fa con la mano, senza essere visto da lui, un determinato gesto (allusivo a una percossa, a una botta in testa, a un calcio, oppure a una carezza, a un bacio, ecc.), a rispondere alle sue domande: «quanti di questi?» e «da chi?»; il compagno designato diventa allora l’esecutore della sgradevole o gradevole penitenza. b. Tipo di rappresentazione drammatica del folclore toscano (limitata oggi al contado lucchese), composta, come il contrasto e la zinganetta, affini per intrecci e carattere dei personaggi, in strofe di tre settenarî e un quinario: è in genere una parodia dei testamenti e dei contratti nuziali, e la figura centrale è costituita dal dottore (cioè il notaio). 4. a. Nella Vulgata, il termine (lat. testamentum, che rende il gr. διαϑκη, traduz. di bĕrīt del testo ebraico) è frequente col sign. di patto, promessa, alleanza; donde, in partic., il patto tra Dio e il suo popolo, e il documento che attesta tale patto, la Bibbia, cioè il Vecchio (o AnticoTestamento, e poi, per analogia, il Nuovo Testamento (ma l’attribuzione del termine alla raccolta dei libri ispirati della Sacra Scrittura è già in s. Paolo): Avete il novo e ’l vecchio Testamento, E ’l pastor della Chiesa che vi guida; Questo vi basti a vostro salvamento (Dante). Per estens., le due espressioni sono spesso adoperate a designare, rispettivam., l’epoca precedente e quella seguente alla venuta del Messia: le vicende degli Ebrei nel tempo del Vecchio T.il messaggio di carità lasciato da Gesù agli uomini del Nuovo Testamento. b. Con il sign. 1 (o con sign. affine), la parola compare invece nella denominazione tradizionale di alcuni scritti apocrifi del Vecchio Testamento, come il T. di Adamo, il T. di Abramo, il T. di Giobbe, il T. dei dodici Patriarch, da Enciclopedia Treccani Online, visionabile al link: https://www.treccani.it/vocabolario/testamento/
(2) Articolo 603 c.c., “Testamento pubblico”, << 1. Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. 2. Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi da lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento. 3. Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto. 4. Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni. >>
(3) Articolo 602 c.c., “Testamento olografo” << 1. Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. 2. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non e’ fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. 3. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacita’ del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento. >>
(4) Articolo 606 c.c., “Nullità del testamento per difetto di forma” << 1. Il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di testamento per atto di notaio. 2. Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. >>
(5) Articolo 628 c.c., “Disposizione a favore di persona incerta”, << È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata.>>
(6) Articolo 625 c.c., “Erronea indicazione dell’erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione”, << 1. Se la persona dell’erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare. 2. La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi. >>
(7) Articolo 589 c.c., “Testamento congiuntivo o reciproco”, << Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca. >>
(8) Articolo 626 c.c., “Motivo illecito” << Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre. >>
(9) Articolo 631 c.c., “Disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo”, << 1. È nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall’arbitrio di un terzo l’indicazione dell’erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità. 2. Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall’onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore e appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all’onerato. 3. Se l’onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni. >>
(10) Articolo 632 c.c., “Determinazione di legato per arbitrio altrui”, << 1. È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell’onerato o di un terzo di determinare l’oggetto o la quantità del legato. 2. Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l’oggetto o la quantità. >>
(11) Articolo 591 c.c., “Casi d’incapacità”, << 1. Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. 2. Sono incapaci di testare: 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età; 2) gli interdetti per infermità di mente; 3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento. 3. Nei casi d’incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. 4. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. >>
(12) Articolo 624 c.c., “Violenza, dolo, errore”, << 1. La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l’effetto di errore, di violenza o di dolo. 2. L’errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre. 3. L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell’errore. >>
(13) Articolo 1421 c.c., “Legittimazione all’azione di nullità”, << Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. >>
(14) Articolo 536 c.c., “Legittimari”, << 1. Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. 2. Ai figli sono equiparati gli adottivi. >>
(15) Articolo 735 c.c., “Preterizione di eredi e lesione di legittima”, << 1. La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti è nulla. 2. Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l’azione di riduzione contro gli altri coeredi. >>
(16) Articolo 554 c.c., “Riduzione delle disposizioni testamentarie”, << Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima. >>

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L'Avvocato Valentina Grazia Sapuppo è nata a Catania, Sicilia, e si è laureata in Giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania, tesi sperimentale dal titolo TecnoDiritto e CyberEthics, relatore S. Amato, membro del Comitato Nazionale di Bioetica. Esperto legale nel mondo digitale, protezione della privacy, cybersecurity, specializzata in etica dell’informazione e tutela del dato biometrico è Ricercatore Indipendente e svolge attività di consulenza stragiudiziale, consulenza in materia di data protection presso Profice. Auditor e formatore ISO/IEC. Ha svolto attività di consulenza data protection n.q. di Associate presso ICT Legal Consulting - Milano. Membro del Comitato Permanente del SAI - Sistemas Administrativos Inteligentes, Dipartimento dell’Accademia Nacional de Ciencias de Buenos Aires - ANCBA, l'Avv. Sapuppo è socio AIGA - Associazione Italiana Giovani Avvocati (per cui svolge anche attività di Coordinatore della Consulta dei Praticanti Avvocati di AIGA Catania), socio Federprivacy, socio DPO Innovation, socio Privacy Network, Socio ELSA - The European Student Association, ente locale ELSA Catania (presso la quale ricopre il ruolo di Director Professional Development), socio di ISOC International e parte del ISOC Youth Observatory - Chapter Italy. Fellow all’Istitituto Italiano per la Protezione e la Valorizzazione dei dati - IIP, nonché Partner Europrivacy, svolge diverse attività aventi ad oggetto la tutela dei diritti umani, l’accesso ad Internet e la lotta al digital divide. Scrive per le riviste scientifiche giuridiche Salvis Juribus, Astrea - Argentina e IJ Editores - Argentina, di cui è anche membro del Comitato Editoriale in qualità di rappresentante italiano. Collabora con diverse piattaforme informative, tra cui l'e-Learning Specialist. Selezionata come Eccellenza Italiana per l'Excellent Webinar Academy di ELSA Italia, confronta costantemente i temi delle nuove tecnologie con esperti italiani e stranieri. È parte dell’Alunni Alliance dell'University of Texas - Austin. - valentinasapuppo@gmail.com - https://www.linkedin.com/in/valentina-sapuppo-017002188/

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