La verifica dell’attualità della pericolosità nell’applicazione delle misure di prevenzione personali
La presente questione[1] trae spunto da una recente ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli, Sez. misure di prevenzione in data 17 aprile 2018 con la quale, anche in sintonia con le sollecitazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, è stata ritenuta inapplicabile la sorveglianza speciale rispetto a soggetto nei confronti del quale sia in corso di esecuzione una pena detentiva di lunga durata.
Il provvedimento trae origine dalla richiesta di applicazione della sorveglianza speciale nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad associazione mafiosa e detenuto in esecuzione di diverse condanne con scadenza pena indicata nel 2 febbraio 2033.
Il giudice, nel caso in esame, giunge ad escludere l’applicazione della sorveglianza speciale valorizzando le recenti evoluzioni normative sulla disciplina delle misure di prevenzione in ragione dell’esigenza di accertare l’attualità della pericolosità del prevenuto.
Come noto, qualora sia prospettata l’appartenenza del proposto ad una associazione di tipo mafioso, occorre accertare: a) l’esistenza della associazione di tipo mafioso in cui si assume essere inserito il proposto; b) l’esistenza di indizi idonei a desumere l’appartenenza dal proposto ad una associazione di tipo mafioso.
Nel caso in cui la proposta sia avanzata nei confronti di soggetto indiziato di uno dei delitti di cui all’art. 51 comma 3-bis c.p.p., occorre accertare, sempre sulla base di concreti elementi di fatto: a) l’esistenza di indizi idonei a desumere la qualificata probabilità di commissione di uno di detti delitti (e, qualora si tratti del reato di cui all’art. 74 DPR 309/90 anche l’esistenza dell’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti); b) la pericolosità sociale del proposto, secondo gli ordinari criteri elaborati dalla giurisprudenza, trattandosi di requisito imprescindibile in considerazione delle esigenze di prevenzione cui sono ispirate le misure di prevenzione personale[2]; pericolosità “in senso lato”, comprendente pure l’accertata predisposizione al delitto, anche se nei confronti del soggetto non si sia raggiunta la prova di reità[3].
Tuttavia, il giudizio di pericolosità sociale nei confronti del proposto non è sufficiente ad accogliere la richiesta di applicazione della misura personale della sorveglianza speciale, essendo necessario valutare l’attualità della stessa al momento della decisione, anche con riferimento alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell’art. 4 del decreto legislativo 159/2011, anche se le occasioni e le ragioni su cui poggia tale pericolosità sono desunte da comportamenti e circostanze pregresse, le quali, nella logica del sistema creato dalle norme di prevenzione, riverberano sul tempo futuro le conseguenze del loro valore sintomatico.
Ebbene, è evidente che una pronuncia nei confronti di un proposto, di una sentenza di condanna passata in giudicato per partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso o per i reati previsti dall’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, consente di superare la soglia del dato indiziario e di ritenere un fatto incontrovertibile l’esistenza dei presupposti di cui alla lettera a) o b) dell’art. 4 del Decreto legislativo 159/2011.
Così, l’attenzione del Giudice si sposta sulla verifica dell’altro presupposto necessario ad adottare una misura di prevenzione personale, che è quello, come si è detto, dell’attualità della pericolosità sociale atteso che, alla luce delle evoluzioni giurisprudenziali e legislative intervenute, non si può non tener conto sia dello stato di detenzione per esecuzione pena cui il preposto è sottoposto sia della durata della pena ancora da espiare.
È noto come il profilo della compatibilità tra l’applicazione della misura di prevenzione e lo stato di detenzione sia stata e sia ancora oggi una tematica su cui sono intervenute, fin dagli anni ’90 dello scorso secolo, innumerevoli pronunce della Suprema Corte, spesso in contrasto tra loro, tanto da portare alla rimessione della questione alle Sezioni Unite, che intervennero sul tema con la nota sentenza n. 6 del 1993 (Tumminelli)[4].
Appare utile ripercorrere le argomentazioni della citata sentenza – anche per quanto riguarda la disamina degli orientamenti diversi che si erano creati – in quanto l’elaborazione in essa contenuta, se posta in relazione alla pronuncia della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 291 del 2013 (in tema della rivalutazione della pericolosità sociale dopo la detenzione per espiazione pena) ed alla conseguente riforma del Codice Antimafia ad opera della legge n. 161 del 2017, rappresentano le premesse della decisione adottata dal Tribunale di Napoli.
Gli orientamenti che si erano delineati prima dell’intervento delle Sezioni Unite del 1993 erano sostanzialmente due.
Una prima interpretazione considerava compatibile l’applicazione della misura di prevenzione con la restrizione in carcere per titolo definitivo, sul presupposto che può sussistere pericolosità sociale anche qualora il soggetto sia detenuto in espiazione di pena, e che, d’altro canto, nulla autorizza a ritenere certa la prognosi dell’esito positivo del trattamento penitenziario, pur rimanendo l’esecuzione della misura stessa posposta necessariamente al termine di espiazione della pena, salva la possibilità di chiederne la revoca, ai sensi dell’art. 7 della legge 1423/56, ove, medio tempore, la pericolosità accertata sia venuta meno[5].
Un secondo indirizzo interpretativo riteneva, invece, l’incompatibilità della misura di prevenzione con lo stato detentivo in espiazione di pena (non anche con la custodia cautelare in carcere) in considerazione del fatto che non è ipotizzabile la pericolosità sociale nei confronti di un individuo che, per essere soggetto alla restrizione carceraria e, nel contempo, al trattamento rieducativo, non soltanto non può ritenersi in grado di dar luogo a comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, ma deve ritenersi, inoltre, un soggetto potenzialmente in grado di superare le sue criticità in quanto destinatario degli effetti riabilitanti della pena, almeno potenzialmente idonei all’annullamento della residua pericolosità sociale, a nulla rilevando la distinzione tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura.
Secondo tale ultimo orientamento, infatti, diversamente opinando, il giudizio di pericolosità, che deve riposare sull’attualità, avrebbe finito per essere rapportato non già alla situazione presente, ma a quella futura ed incerta che si sarebbe determinata allorquando l’espiazione della pena avrebbe avuto termine, con inevitabile scissione dell’indispensabile correlazione temporale tra valutazione dell’attualità della pericolosità ed applicazione effettiva della misura[6].
Intervenendo su tale contrasto la Suprema Corte, deliberando, come si è detto, a Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 6 del 1993, dopo aver distinto i diversi momenti dell’applicazione e dell’esecuzione della misura della sorveglianza speciale, riteneva di dover risolvere il contrasto sottopostole confermando l’indirizzo giurisprudenziale favorevole all’applicazione della misura della sorveglianza speciale anche nei confronti del detenuto in espiazione di pena, in considerazione del fatto che nella legge n. 1423 del 1956, vigente all’epoca (come d’altronde oggi nel nuovo codice antimafia), non si ritrova alcuna norma che osti all’applicabilità della sorveglianza speciale nei confronti di chi si trovi in stato di espiazione pena nel momento in cui il Tribunale è chiamato a decidere[7].
Nell’aderire a tale impostazione la Suprema Corte evidenziava come gli argomenti opposti a tale interpretazione fossero stati essenzialmente due:
a) non poteva considerarsi “pericoloso per la sicurezza pubblica” in forza dell’art. 3 della succitata legge n. 1423/56 chi, essendo detenuto in espiazione di pena, si trovava nell’impossibilità di commettere le azioni per la cui prevenzione era predisposta la misura in discorso;
b) ritenere, d’altro canto, la pericolosità del soggetto con riferimento al momento in cui si sarebbe trovato di nuovo in stato di libertà e quindi eseguire in quel momento la misura applicatagli equivarrebbe a misconoscere preventivamente ogni effetto correttivo all’espiazione della pena.
La Suprema Corte, in ordine a tali obiezioni, osservava, come le stesse fossero destinate a cadere, in quanto, premessa la distinzione tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura, la incompatibilità della sorveglianza speciale con lo stato di detenzione del proposto è prevista dalle norme solo in relazione al momento esecutivo della misura, che avrebbe potuto avere inizio solo quando tale stato fosse venuto a cessare.
Le Sezioni Unite, inoltre, evidenziavano che, se da un lato, l’inclinazione della persona a delinquere non è necessariamente cancellata dalla espiazione della pena in corso, anche perché la detenzione di per sé stessa non elimina totalmente i contatti con il mondo esterno, d’altro canto, deve negarsi che l’interesse all’adozione della misura sia contraddetto dall’impossibilità della sua esecuzione attuale, posto che, al contrario, «è reale e concreta l’esigenza della predisposizione della misura stessa affinché essa possa essere immediatamente posta in esecuzione, senza il rischio di pericolose dilazioni, nel momento stesso in cui il detenuto riacquista la libertà, esigenza tanto più avvertita se è vero che il riacquisto della libertà può aversi ancor prima della completa espiazione della pena, non tanto in virtù degli istituti dell’affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà, delle licenze, dei permessi – i quali costituiscono modalità di attuazione della pena rimesse al giudizio del magistrato di sorveglianza, nel presupposto della meritevolezza del condannato – quanto in dipendenza della possibilità della liberazione anticipata e del rinvio dell’esecuzione della pena».
Tanto premesso, la Suprema Corte ribadiva che l’orientamento da condividere fosse quello in base al quale la sola condizione richiesta per l’applicabilità di una misura di prevenzione personale dovesse essere ritenuta l’esistenza della pericolosità sociale, e che questa dovesse necessariamente essere accertata con esclusivo riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che l’afferma[8].
La Corte, onde sottolineare la esattezza della soluzione prescelta, evidenziava che la normativa in materia avesse predisposto uno specifico rimedio per l’ipotesi in cui la pericolosità che ha dato luogo all’applicazione della misura dovesse successivamente venire meno per qualsiasi ragione, e quindi anche per l’emenda del condannato conseguente al trattamento rieducativo cui viene sottoposto durante la detenzione, prevedendo, al secondo comma dell’art. 7 della legge 1423 del 1956 (trasfuso nell’attuale art. 11 del Codice Antimafia) che, su istanza dell’interessato, e sentita l’autorità di p.s. proponente, il provvedimento di prevenzione potesse essere revocato o modificato quando fosse cessata o mutata la causa che l’aveva determinato.
L’orientamento fatto proprio dalla Sezioni Unite della Suprema Corte nel 1993, è stato, come è ampiamente noto, costantemente seguito dalla giurisprudenza che, aderendo a tale impostazione, ha ritenuto che la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza fosse applicabile anche a persona detenuta in espiazione dell’ergastolo[9].
Tale consolidata interpretazione giurisprudenziale si è incrinata all’indomani dell’intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 291 del 2013 innanzi citata, ha dichiarato la parziale illegittimità dell’ art. 12, comma 1, della Legge n. 1423/1956, nella parte in cui non prevedeva che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale restasse sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che aveva adottato il provvedimento di applicazione dovesse valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura.
Inoltre, la Consulta, nella sentenza, facendo applicazione dell’art. 37 della legge n. 87 dell’11 marzo 1953, ha altresì dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 15 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel quale l’art.12, della legge. n. 1423 del 1956, è stato sostanzialmente trasfuso.
Trattasi di pronuncia che la dottrina tradizionalmente qualifica di natura additiva, giacché con essa non risulta espunta una statuizione normativa in contrasto con principi costituzionali, che viene invece adeguata ad una dimensione di coerenza costituzionale grazie ad una sua integrazione.
Il ragionamento seguito dalla Corte Costituzionale prende atto del decorso del tempo, e dello iato che, in caso di una detenzione in espiazione pena particolarmente lunga, può crearsi tra il decreto impositivo della misura ed il momento della sua pratica esecuzione ed osserva che allorquando questo scollamento temporale risulti tale da mutare la situazione di fatto sulla quale si fonda la valutazione di pericolosità, erodendone la necessaria attualità, degradare tale valutazione a mera presunzione, attraverso una sorta di automatismo, costituisce principio ontologicamente incompatibile con le garanzie costituzionali che informano la materia delle misure di prevenzione personali, caratterizzate da interventi limitativi delle libertà individuali.
L’attenta esegesi dell’art. 27, comma terzo, Cost., come valutato nella sentenza, prende atto della comune esigenza di risocializzazione, propria alle misure di sicurezza, alle misure di prevenzione personali ed insita nella stessa finalità rieducativa della pena, accomunando poi tali istituti in funzione della valutazione della pericolosità sociale; valutazione che verrebbe frustrata da un meccanismo di “riespansione” automatica della misura di prevenzione.
Tale pronuncia, a ben vedere, ha inciso fortemente sugli argomenti in base ai quali le Sezioni Unite nel 1993 (ed ancora nel 2008) avevano ritenuto che il giudizio di attualità potesse non essere correlato al momento dell’esecuzione, così affermando una sorta di ultrattività della valutazione compiuta al momento dell’applicazione della misura, che giustificasse la sua applicazione differita anche in presenza di un periodo, più o meno prolungato, trascorso in espiazione pena.
All’indomani della citata significativa pronuncia della Corte Costituzionale il legislatore ha modificato, con la Legge n. 161 del 2017, l’art. 14 del D.Lgs. n. 159 del 2011, aggiungendo il comma 2-ter che così recita: «L’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d’ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l’amministrazione penitenziaria e l’autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria…»[10].
Al comma 2-bis di detta disposizione normativa il legislatore ha, poi, espressamente escluso tale obbligo di rivalutazione per i soggetti sottoposti a misura cautelare, cessata la quale il soggetto sarà, invece, immediatamente sottoposto o risottoposto alla misura.
Attualmente, pertanto, in base all’assetto normativo vigente, l’applicazione di una misura di prevenzione nei confronti di un soggetto sottoposto ad espiazione pena, la cui durata si prolungherà, presumibilmente per un periodo pari ad almeno due anni successivi all’emanazione del decreto applicativo della misura, non consentirà l’esecuzione della misura stessa all’esito della scarcerazione.
Si può, dunque, ritenere che l’art. 14, comma 2-bis, del decreto legislativo ha introdotto un’ipotesi di ineseguibilità del provvedimento di prevenzione, subordinando la stessa esecuzione della misura di prevenzione, nell’ipotesi descritta dalla norma, al previo espletamento, da parte del Tribunale, di un articolato giudizio di rivalutazione della pericolosità del sottoponendo, che si concluderà con la pronuncia di un decreto con il quale si potrà disporre o che sia data esecuzione alla misura come già applicata, o modificare ovvero, infine, anche, se del caso, revocare la stessa; avverso tale decreto sono proponibili, ovviamente, tutte le impugnazioni già previste in riferimento al titolo originario.
Appare, quindi, chiaro come la normativa in materia di prevenzione emanata nel tempo, e, quindi, sia di quella dettata dalla legge 1423 del 1956, dalla legge 575 del 1965 sia di quello dettata dal decreto legislativo 159/2011 più volte citato, persegua la finalità di assicurare, in concreto, l’anticipazione della soglia di tutela della collettività in presenza di situazioni concrete idonee a porre in pericolo la stessa.
Tale finalità è, invero, alla base della natura eccezionale di molte norme che regolano e la materia in questione ed il relativo procedimento.
In tal senso è di particolare rilievo che, nell’ambito del processo di prevenzione, non opera la regola generale prevista nel processo penale dall’art. 588 c.p.p., che prevede la sospensione dell’esecuzione in pendenza di impugnazione; tale principio non trova applicazione, invece, nel regime delle impugnazioni delle misure di prevenzione secondo il quale, per quanto disposto dall’art. 10, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 159 del 2011 (che riprende la formulazione dell’art. 4 della legge 1423 del 1956), il ricorso, che va proposto nei dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, non ha effetto sospensivo.
Dal carattere non sospensivo del ricorso discende, a ben vedere, la regola della immediata esecutività dei provvedimenti emessi nel processo di prevenzione, tranne che per le ipotesi disciplinate, oggi, dall’art. 27, comma 2., d.lgs. n. 159 del 20112[11].
Tale regime si fonda, quindi, sull’esigenza di assicurare una forma di controllo immediato su di un individuo al momento in cui si valuta la pericolosità sociale dello stesso, esigenza che diventa, evidentemente, ancora più urgente, quando nonostante il percorso detentivo in esecuzione pena, il proposto sia da ritenere ancora pericoloso[12].
In base a tali argomenti si riteneva che l’applicazione delle misure di prevenzione personali non fosse incompatibile con lo stato di detenzione in espiazione pena del soggetto interessato, giacché la sola condizione richiesta a tal fine è la pericolosità sociale, da accertare con riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che la afferma: pericolosità che non è necessariamente elisa dall’espiazione della pena in corso, anche perché la detenzione, di per sé stessa, non elimina totalmente i contatti con il mondo esterno (anche per effetto di istituti quali la liberazione anticipata o il rinvio dell’esecuzione della pena stessa).
Se in passato si giustificava l’applicazione della misura nonostante lo status detentionis del proposto in ragione della ritenuta necessaria immediata esecuzione all’esito della espiazione della pena – ferma restando la possibilità di richiedere ex post la revoca della misura ex art. 7 l. 575/65 poi art. 11 D.lgs 159/2011 – oggi tale ratio appare del tutto svilita in virtù della necessaria preventiva revisione della pericolosità del soggetto da effettuarsi, anche d’ufficio, prima della esecuzione, come stabilito dalla sentenza n. 291 del 2013 Corte Cost.
Ne consegue che, in caso di adozione del decreto di prevenzione nei confronti di un proposto condannato con sentenze passate in giudicato e detenuto in espiazione pena, la cui prognosi di scadenza della stessa detenzione sia di oltre due anni dalla prevedibile applicazione della misura, le finalità special preventive ritenute dalle Sezioni Unite nel 1993, e fatte proprie dalla giurisprudenza successiva, non solo non verrebbero assicurate ma verrebbero addirittura in concreto ostacolate.
Sul punto deve evidenziarsi, del resto, che il problema si è già posto nella giurisprudenza di merito[13] più attenta la quale, nella disciplina delle misure di sicurezza, ha messo in luce un problema di duplicazione del giudizio di pericolosità contraria alle ragioni di economia processuale ed evidenziato alcune carenze riguardanti il secondo momento valutativo (soltanto in parte risolte dalla novella legislativa del 2017).
Invero, il Tribunale, dovendosi necessariamente adeguare al principio espresso dalla Corte Costituzionale entrato a far parte del diritto positivo, ma seguendo comunque il vecchio orientamento giurisprudenziale maturato ante pronuncia n. 291/2013, sarebbe chiamato a valutare due volte la sussistenza della pericolosità attuale del soggetto: una prima volta al momento della proposta ed una seconda volta all’esito dell’espiazione della pena, andando così – tale impianto – a cozzare fragorosamente con il principio di economia processuale senza alcuna evidente utilità o effettivo perseguimento degli scopi preventivi prima richiamati.
Siffatta giurisprudenza ha rilevato un «evidente paradosso» derivante dalla sentenza della Consulta n. 291/2013: «se oggi si applica la misura di prevenzione di sorveglianza speciale ad un detenuto cui resta da scontare una pena residua elevata o ad un ergastolano, si rischia di andare contro gli stessi principi che la Corte costituzionale vuole salvaguardare in quanto la misura, allo stato, in assenza di norme attuative, sarebbe automaticamente posta in esecuzione al momento della scarcerazione».
Ed invero, mentre la attuale persistenza della pericolosità, nonostante il percorso detentivo, si rivelerebbe come una sorta di emergenza che renderebbe quanto mai opportuna l’esecuzione del decreto applicativo della misura all’atto della cessazione della misura detentiva, così concatenando la sottoposizione alla misura di prevenzione alla fine della carcerazione, di contro, la nuova formulazione dell’art. 14 comma 2-ter, del Codice Antimafia, prevedendo per tali casi che, dopo la cessazione della detenzione, la misura non possa essere eseguita se non all’esito del necessario ed articolato giudizio di rivalutazione della pericolosità, impedisce, di fatto, tale concatenazione (e, quindi, l’immediata sottoposizione del soggetto pericoloso all’atto della sua scarcerazione).
Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale napoletano ha ritenuto che, «nell’ipotesi di prolungata espiazione della pena detentiva, la richiesta dell’organo proponente volta a valutare l’attualità della pericolosità prospettata sia sostanzialmente inammissibile».
La decisione del Tribunale di Napoli pare quindi apprezzabile nella misura in cui, nel quadro normativo descritto, compie un ulteriore passo avanti nella direzione della valorizzazione del presupposto dell’attualità della pericolosità nell’applicazione delle misure di prevenzione personali (mentre, come noto, per quelle patrimoniali si è assistito al contrario ad una progressiva eliminazione del legame con tale requisito).
[1] Giacomo Romano, La verifica dell’attualità della pericolosità nell’applicazione delle misure di prevenzione personali, Gazzetta Forense n. 5, Giapeto Editore, Napoli, 2018.
[2] cfr. Corte Cost. , sent. 30 giugno 1964 n. 68.
[3] tra le tante: S.C. sez. I, 29 aprile 1986, Cucinella; sez. I, 21 aprile 1986, Gavioli.
[4] Si noti che le argomentazioni della sentenza “Tumminelli” sono state nuovamente ribadite dalle medesime Sezioni Unite, con la sentenza n. 10281/2008 del 2007 (Gallo).
[5] Tra le principali sentenze espressioni di tale orientamento cfr. Sez. I, sent. 30 maggio 1985, n. 648 Celeste; Sez. I, 7 aprile 1986, n. 1637, Saccà; Sez. I, 28 novembre 1986, n. 3652 Tinnirello; Sez. I, 3 marzo 1987, n. 606, Campanella; Sez. I, sent. 3 marzo 1989, n. 578, Rugolino; Sez. IV, sent. 7 aprile 1989, n. 940, Zuccheroso.
[6] In questo senso cfr. Sez. I, 26 settembre 1988, n. 2066, Musitano; Sez. I, sent. 12 novembre 1990, n. 3058, Albergatore; Sez. I sent. 9 marzo 1992, n. 1092, Franchina; Sez. I, sent. 15 giugno 1992, n. 2815, Cordaro.
[7] Infatti, non l’art. 10 della legge 1423 del 1956 (oggi art. 13 del Decreto legislativo n. 159 del 2011) che regolava il conflitto tra misure di sicurezza e misure di prevenzione; non l’art. 11 della legge 1423 del 1956 (oggi art.14 del decreto legislativo 159 cit.) che prevedeva un nuovo decorso del termine stabilito per la sorveglianza quando il sorvegliato aveva da espiare una pena per reato commesso durante l’applicazione della misura; non l’art. 12 cpv. della stessa legge (oggi art.15 del codice antimafia), che prevedeva la non computabilità del tempo trascorso in custodia preventiva o in espiazione di pena nella durata dell’obbligo di soggiorno.
[8] così: Sez. I, 2 dicembre 1970, Bontade; Sez. I, sent., 30 gennaio 1987, Mutari; Sez. I, sent. 26 aprile 1989, Garofalo; Sez. I, 21 settembre 1989, Giuliano.
[9] Sez. VI, Sentenza n. 49881 del 6.12.2012, dep. 21.12.2012, Lauria; contra Trib. Napoli, decr. 26.6.1996, Pres. Gialanella, est. Lomonte, D’Agostino, in Crit. del diritto, 1997, pag. 174 e ss.
[10] È evidente, allora, come, proprio nel solco della pronuncia della Corte Costituzionale, il legislatore abbia in effetti subordinato la concreta sottoposizione alla misura di prevenzione del soggetto, che abbia espiato una pena detentiva nei due anni successivi all’adozione, nei suoi confronti, della misura di prevenzione personale, alla previa valutazione della persistenza della pericolosità sulla base della considerazione, incidentalmente espressa già dalla Corte, che se, «già in linea generale, il decorso di un lungo lasso di tempo incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell’atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile … a maggior ragione ciò vale quando si discuta di persona che, durante tale lasso temporale, è sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla sua risocializzazione».
[11] Tale eccezione, come affermato costantemente dalla Suprema Corte nelle pronunce rese sotto la vigenza della legge 1423 del 1956, trova il suo fondamento nella specialità del processo (Cfr. Cass., Sez. I, 1034 del 1998). Ed invero la natura eccezionale della previsione, rispetto alla regola generale prevista dall’art. 588, co. 1, c.p.p., è imposta dalla scelta politico-legislativa, sottesa alla legislazione di prevenzione, di rendere efficaci e immediate le misure ante delictum
[12] Ed è su questa esigenza che, come si è detto, si fonda l’impianto motivazionale della sentenza resa, a Sezioni Unite, della Suprema Corte nel 1993, laddove in essa è stato puntualmente ed espressamente sottolineata «…l’esigenza della predisposizione della misura stessa affinché essa possa essere immediatamente posta in esecuzione, senza il rischio di pericolose dilazioni, nel momento stesso in cui il detenuto riacquista la libertà».
[13] cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza del 13 aprile 2016 in Gazzetta Forense, 2016, con commento di G. Romano, Problemi in ordine all’applicazione delle misure di prevenzione per i condannati a pene di lunga durata.
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.