La violenza online: il Cyberbullismo
Per la nuova generazione di adolescenti che stanno crescendo a contatto con le nuove tecnologie, la distinzione tra vita online e vita offline è davvero minima.
Le attività che questi ragazzi svolgono online o attraverso i media tecnologici hanno quindi spesso conseguenze anche nella loro vita reale ed allo stesso modo, le vite online influenzano anche il modo di comportarsi dei ragazzi offline.
Questo nuovo modo di rapportarsi con gli altri e “vivere” ha sviluppato dei nuovi fenomeni aggressivi di bullismo, ovvero il cyber-bullismo che consiste in atteggiamenti e comportamenti da parte di qualcuno, finalizzati ad offendere, spaventare, umiliare la vittima tramite i mezzi elettronici (l’e-mail, la messaggeria istantanea, i blog, i telefoni cellulari, i cercapersone e/o i siti web).
Le vittime dei bulli telematici sono adolescenti di 12-14 anni, in età scolare che, nella maggior parte dei casi, frequentano la stessa scuola del cyber-persecutore.
Il fenomeno di cyber-bullismo è caratterizzato da un aspetto molto singolare, ovvero che la stragrande maggioranza dei reati commessi dai bulli è commesso attraverso il pc scolastico, andando a costituire uno strano parallelismo con la statistiche. Sembra che, fuori dalle mura domestiche, vi sia una spersonalizzazione maggiore della propria condotta consapevolmente negativa.
Il bullismo quindi, sposta il suo raggio d’azione online, ma non si esauriscono qui le differenze tra i due fenomeni.
Bullismo | Cyber-bullismo |
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell’Istituto; | Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo; |
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo; | Chiunque, anche chi e vittima nella vita reale, può diventare cyber-bullo; |
I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima; | I cyber-bulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri “amici” anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo; |
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente; | Il materiale utilizzato per azioni di cyber-bullismo può essere diffuso in tutto il mondo; |
Le azioni di bullismo avvengono durante l’orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa; | Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24; |
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive; | I cyber-bulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale; |
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima; | Percezione di invisibilità da parte del cyber-bullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia; |
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell’atto dell’azione di bullismo; | Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyber-bullo di vedere gli effetti delle proprie azioni; |
Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza. | Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al “profilo utente” creato. |
La legge 29 maggio 2017 n. 71 rubricata “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo” cerca di offrire un sistema di tutele per arginare il fenomeno.
E’ bene fin da subito specificare che la suddetta legge non introduce alcun reato di cyber-bullismo; piuttosto definisce un sistema di misure a carattere preventivo volte a contrastare il fenomeno, al fino di un corretto sviluppo psico-fisico e delle esigenze educative dei minori protagonisti.
Prima della suddetta legge, la fattispecie del cyber-bullismo veniva integrata per analogia entro altre fattispecie previste in ordinamento, e in modo particolare dal codice penale. Si trattava, ovviamente, di integrare i vari reati connessi alla pratica in questione con specifiche aggravanti. In termini di tutela delle vittime, l’architrave era costituita dall’art. 120 c.p., ovvero dalle tutele previste nei casi di reati perpetrati nei confronti minori, e segnatamente, ai sensi del c.14 e dei cc. 14 – 18, le querele poste in essere contro i responsabili di detti reati, fermo restando, ovviamente, la procedibilità per i reati in quanto tali.
Oggi, con la legge 71/2017 l’art 1 comma 2 stabilisce che <<ai fini della presente legge, per “cyber-bullismo”si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo internazionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo>>.
Secondo N. Willard nel suo studio “Cyberbulling and cyberthreats”, I comportamenti del cyber-bullo possono essere catalogati in 5 diverse tipologie:
Flaming: invio di messaggi dal contenuto aggressivo, volgare, denigratorio, tra 2 o poiù contendenti, i quali innescano una disputa verbale telematicamente;
Harassment: invio di un insieme di messaggi con contenuto volgare e/o minatorio aggressivo per via telematica;
Denigration: diffusione online di notizie, fotografie, video, vere o artefatte appartenenti al bullizzato (happy-sharing);
Impersonation: il bullo si impadronisce delle chiavi di accesso ai profili digitali della vittima e ne approfitta per creare nocumento e/o imbarazzo;
Outing and trickery: diffusione senza consenso di immagini sensibili della vittima ottenute lecitamente.
L’art. 2 aumenta le tutele previste dall’ordinamento, rendendo possibile l’esercizio di una sorta di diritto all’oblio o all’oscuramento sulla rete del materiale che leda la dignità del minore offeso.
Infatti, ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui alla nozione di cyber-bullismo specificata dalla presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Tale operazione deve avvenire previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall’articolo 167 del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.
Qualora, entro le 24 ore successive al ricevimento dell’istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro 48 ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale interviene entro 48 ore dal ricevimento della richiesta.
Inoltre, è stata prevista la presenza di un docente, formato sul tema, con funzioni di “referente” per le iniziative contro il cyber-bullismo (che dovrà collaborare con le forze dell’ordine, con le associazioni e i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio).
Sicuramente non siamo in presenta di un’autonoma fattispecie di reato. Tuttavia, se si considera l’ampio spettro delle condotte che rientrano nel cyber-bullismo è palese la difficoltà di formulare una nozione omnicomprensiva.
V. Sella-Roli, “il nuovo reato di cyberbullismo”, Milano, 2017.
M. Alovisio, “Gli strumenti di governance previsti dalla l. 71/2017”, in Il Cyberbullismo alla luce della legge 29 maggio 2017 n. 71, p. 50 ss.
C. Grandi, “il reato che non c’è: le finalità preventive della legge 71/2017 e la rilevanza penale del cyberbullismo”, in Studium Iuris 12/2017, p. 1440 ss.
N. Willard, “Cyberbulling and cyberthreats. Responding to the challenge of on line social aggression threats and distress”.
F. De Salvatore, “Bullismo e cyberbulling, dal reale al virtuale tra media e new media”, in Minorigiustizia 2012, n.4.
F. Ricotta, “Cyberbullismo: riflessioni critiche sulla nuova legge”, in Altalex, 10/10/2017.
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Avvocato iscritto presso il Consiglio dell'Ordine del Foro di Cassino.
Master conseguito presso la Luiss Guido Carli in Legal Advisor and Human Resources Management.
Docente di diritto presso Centri di formazione e scuole private.
Autrice di diverse pubblicazioni scientifiche tra le quali degno di nota è un lavoro in tema di mobbing, " Il rischio psicosociale del mobbing".
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