L’accertamento della conoscenza dell’informatica nei concorsi pubblici
Il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 3975 del 22 giugno 2020 si è pronunciato sulla questione afferente all’accertamento della conoscenza dell’informatica dei canditati nello svolgimento dei concorsi pubblici.
Come noto, l’art. 37, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, anche prima della sua novella ad opera dell’art. 17, l. 7 agosto 2015, n. 124, che ne ha reso più esplicito il principio, ha autorizzato le pubbliche amministrazioni a qualificare nei propri concorsi la conoscenza dell’informatica (come pure quella della lingua straniera) indifferentemente come elemento di valutazione al pari delle altre materie di esame ovvero come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale.
Nel caso in cui l’Amministrazione opti per la seconda soluzione, la previsione di esclusione del candidato dalla procedura selettiva è di fatto implicita (essendone in pratica coessenziale) nella qualificazione della conoscenza dell’informatica quale requisito di ammissione alla procedura stessa, il cui accertamento non dà luogo a punteggio ma a giudizio di idoneità; ciò che equivale a dire che chi non è giudicato idoneo, per mancanza di tale conoscenza, per ciò solo deve essere escluso dalla procedura di selezione.
In tal senso, si richiama una precedente pronuncia dello stesso Consiglio di Stato secondo il quale “Dal combinato disposto degli artt. 37 e 1, co. 2, d.lgs. n. 165 cit. emerge, infatti, che:
a) a decorrere dal primo gennaio 2000 tutte le amministrazioni pubbliche (statali, autonome, regionali, locali ecc.) sono tenute, in sede di redazione dei bandi di concorso, a contemplare la conoscenza di almeno una lingua straniera e delle applicazioni ed apparecchiature informatiche basiche;
b) nel silenzio delle disposizioni primarie, i bandi possono prevedere che l’accertamento di tali conoscenze costituisca parte integrante delle prove di esame, ovvero che venga in rilievo quale requisito di ammissione al concorso;
c) per il solo personale statale, dirigente e non è previsto che siano emanate disposizioni regolamentari che disciplinino le modalità di accertamento, i livelli di conoscenza e gli eventuali casi di esonero;
d) in ogni caso, la mancata emanazione di tali disposizioni regolamentari non pregiudica la possibilità che i bandi dispongano direttamente le modalità di accertamento ed i livelli delle conoscenze in questione”.
Tale prospettiva, ad opinione del Consesso, non muta nel caso in cui non sia stata inserita un’espressa previsione di esclusione in seno al bando.
Si è ritenuto dunque legittima la scelta dell’Amministrazione di riscontrare l’effettiva conoscenza degli strumenti informatici – al pari di quella della lingua inglese – in occasione e durante la fase di prova orale, da cui poi la ulteriore conseguenza di un’eventuale esclusione del candidato risultato privo di detta conoscenza all’esito di questa stessa prova.
In conclusione, trattandosi di un requisito di qualificazione e non di materia di esame, è possibile non predeterminare i ‘quesiti’ da porre ai candidati (così come al contrario previsto, invece, per le vere e proprie prove d’esame).
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Alexandra Genovese
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