L’acquisto del Fallimento: Il Concordato Fallimentare

L’acquisto del Fallimento: Il Concordato Fallimentare

Una delle possibilità di chiusura del fallimento è rappresentata dal Concordato Fallimentare, ex art. 130 L.F., 2° co..

L’istituto profondamente rinnovato dall’ultima riforma presenta un iter del tutto singolare.

La proposta di concordato è regolata dal dettato normativo dell’art. 124 L.F., che disciplina sia i soggetti legittimati a presentare la proposta (quali il fallito o società che egli controlla o in cui vi ha una partecipazione, sia da uno o più creditori, che da un terzo), che il contenuto vero e proprio della predetta.

Il presente articolo vuole porre l’attenzione sulla proposta derivata dal terzo ovvero del Concordato Fallimentare con Assuntore.

In questo caso, il soggetto terzo/assuntore risulta essere una persona fisica/giuridica del tutto estranea alla procedura ed al suo iter ma comunque in egual modo interessata alla stessa e sopratutto ai vari componenti che la costituiscono.

Si pensi, ad esempio, al fallimento di una società che ha molti beni di valore inventariati o acquisibili al fallimento, il cui riutilizzo o comunque il rilevarli, potrebbe interessare società concorrenti nella medesima attività di mercato. Si pensi non solo beni fisici ma anche magari, a beni derivanti da proprietà intellettuali come i brevetti, il cui ottenimento sicuramente potrebbe essere vantaggioso, per chi poi sia nelle condizioni di sfruttarli.

Inoltre è bene sottolineare come il terzo, ed anche i creditori, sia/siano oltremodo agevolati riguardo la presentazione della proposta di concordato fallimentare ed instaurazione del successivo inter; infatti per questi, non vi è alcun limite temporale, nè iniziale nè finale, di presentazione della predetta proposta, che può essere presentata immediatamente dopo la dichiarazione di fallimento, diversamente invece, dal fallito o dalle società come sopra menzionate, per il quale si dovrà aspettare il decorso di almeno un anno dalla dichiarazione di fallimento e si avrà facoltà di presentare la proposta, sino a due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo.

Presentata la proposta tramite ricorso al G.D. – completa di tutte le modalità che il terzo intenderà attuare per il soddisfo (anche se parziale) della massa creditoria, questa sarà poi soggetta al vaglio del Giudice e sarà sottoposta anche ad un parere della Curatela ed in fine, se costituito, il G.D. chiederà al Comitato dei Creditori di esprimersi in merito alla proposta.

La proposta se valutata positivamente, esperiti i dovuti rituali controlli, sarà sottoposta al voto dei creditori ex artt. 127 e 128 l.f..

Successivamente, la proposta è approvata dai creditori votanti sarà comunicata al fallito e verrà fissato un termine ( 15 – 30 giorni ex art. 129 l.f. 2°co.)per eventuali opposizioni da parte di chiunque fosse interessato.

Scaduto il termine senza che vengano sollevate opposizioni, il Tribunale omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il Curatore è tenuto ad un rendiconto della gestione ex art. 116 L.F. all’esito del quale il Tribunale può dichiarare chiuso il fallimento.

Tralasciando le situazioni patologiche del concordato fallimentare, ritengo tale istituto utilissimo, perchè se ben esperito, potrebbe permettere di chiudere vicende fallimentari che per la loro mole o complessità si protrarrebbero eccessivamente nel tempo, andando quindi a violare il principio della ragionevole durata del processo, che vede una sentita applicazione, ormai anche in ambito fallimentare, da parte di tutti i Tribunali nazionali.


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Riccardo De Simone

Laureato in Giurisprudenza con tesi in Diritto Civile all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", si occupa di tutto ciò che riguarda il diritto fallimentare e le procedure concorsuali nonchè crisi da sovraindebitamento.

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