L’adempimento indiretto dell’obbligazione naturale
L’obbligazione appartiene alla più ampia categoria dei doveri giuridici e ne forma un sottoinsieme. Tale sottoinsieme, a sua volta, si scinde in due ulteriori sottoinsiemi comprendenti l’obbligazione giuridica e l’obbligazione naturale.
Invero, un’obbligazione giuridica, per poter essere considerata tale, necessita della compresenza del carattere della patrimonialità e del dovere giuridico. Pertanto, la mancanza di uno dei due elementi fa sì che non si sia avanti ad un’obbligazione giuridica.
Infatti, quando si è in presenza di un obbligo, che manca del carattere del dovere giuridico, la patrimonialità di quell’obbligo può essere associata ad un dovere morale, sociale o religioso. Ed è proprio quando si è davanti ad un dovere di natura extra-giuridica che si parlerà di obbligazione naturale. La forma di obbligazione in oggetto può essere definita come l’incontro tra ciò che è giuridico, ovvero la patrimonialità, e ciò che vi esula (il dovere morale, sociale, religioso ecc…), trattandosi di un dovere morale o sociale giuridicamente non vincolante.
Le obbligazioni naturali possono essere tipiche o atipiche.
Costituiscono obbligazioni naturali tipiche il debito e la scommessa (art. 1933 c.c.), la disposizione fiduciaria testamentaria (art. 627 c.c.), nonché l’adempimento di un debito prescritto (art. 2940 c.c.), Tuttavia, il sistema delle obbligazioni naturali non è limitato alla casistica individuata dal legislatore, esso, al contrario, è un sistema aperto (art. 2034 c.c. comma 2), poiché un rapporto si può definire non giuridico per il contesto in cui esso sorge, in conformità alla volontà, espressa o tacita, manifestata dalle parti.
La natura di dovere morale o sociale giuridicamente non vincolante dell’obbligazione naturale è, inoltre, desumibile dalla relazione al codice civile, il legislatore, nel definire l’obbligazione naturale ha, infatti, affermato che essa non è produttiva di effetti giuridici, non essendo un idoneo vincolo giuridico.
Tuttavia, a mezzo dell’art. 2034 c.c., il legislatore ha previsto un effetto connesso all’obbligazione naturale: l’irripetibilità di quanto viene spontaneamente pagato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvi i casi di incapacità naturale. Tale previsione, tuttavia, non si pone in contraddizione con la natura dell’obbligazione naturale data dal legislatore nella relazione al codice civile, anzi è fondamentale per comprenderne la definizione per valutare se essa possa essere suscettibile di adempimento diretto o indiretto.
L’irripetibilità della prestazione eseguita in forza di un dovere naturale o sociale (art. 2034 c.c.), individua nell’obbligazione naturale una valida causa solvendi, pur non essendo una valida causa obligandi.
Invero, l’ordinamento non tollera spostamenti patrimoniali senza causa (art. 2041 c.c.), conseguentemente si deve concludere che, essendo prevista dal codice l’irripetibilità di quanto corrisposto, purché vengano rispettati i caratteri della spontaneità e della proporzionalità, l’esecuzione dell’obbligazione naturale tutela valori meritevoli a giustificare uno spostamento patrimoniale. È proprio per tale ragione che l’ordinamento, attraverso il disposto dell’art. 2034 c.c., prende in considerazione ciò che avviene successivamente all’esecuzione della prestazione.
Sulla base di tali premesse si può concludere quindi, che di per sé non è l’obbligazione naturale a produrre effetti giuridici (diretti), ma è all’atto della sua esecuzione che il legislatore ha voluto collegare un effetto giuridico. Tale atto di esecuzione spontanea, essendo l’obbligazione naturale un dovere extra-giuridico, non può essere ritenuto un adempimento in senso stretto. Anche il dato normativo è posto a suffragio di tali considerazioni, posto che, il legislatore nel momento in cui si occupa dell’estinzione di un’obbligazione naturale non utilizza il termine adempimento, ma ricorre al termine esecuzione, con ciò a sottolineare la diversa natura che caratterizza le obbligazioni naturali da quelle giuridiche.
Esclusa quindi la configurabilità di un adempimento diretto, è opportuno analizzare se l’obbligazione naturale possa essere adempiuta indirettamente.
L’adempimento indiretto si configurerebbe nel momento in cui l’oggetto dell’obbligazione naturale diviene l’oggetto di un’obbligazione giuridica, ovvero, quando il soggetto assume giuridicamente ciò che già ha assunto a titolo di dovere morale o sociale, non giuridicamente vincolante.
L’ordinamento offre istituti che in astratto potrebbero condurre all’assunzione giuridicamente rilevante di un’obbligazione naturale, sulla base del principio di autonomia privata. Nel dettaglio tali istituti sono la promessa di pagamento, la ricognizione di debito (art. 1988 c.c.) e la novazione (art. 1230 c.c.).
La promessa di pagamento, tuttavia, per quanto disposto dall’art. 1988 c.c., produce come unico effetto l’astrazione processuale della causa debendi, invertendo l’onere della prova, ma presupponendo sempre l’esistenza di un rapporto giuridico fondamentale (Cass. n. 8515/2003). Di conseguenza, la promessa di pagamento non dando vita ad un’astrazione sostanziale, non astrae nel rapporto sottostante. Pertanto, se il rapporto sottostante non esiste o non è valido viene meno anche la promessa unilaterale che ne è derivata. Ciò si verifica anche quando il rapporto sottostante è sorretto da un’obbligazione naturale. Invero quest’ultima non costituisce, per le ragioni esposte, una species delle obbligazioni giuridiche, invero, pur potendo presentare i caratteri della patrimonialità, manca della vincolatività giuridica, venendo, al contrario, eseguita in forza di un dovere morale o sociale.
Anche la ricognizione di debito si rivela uno strumento inidoneo a configurare un adempimento indiretto dell’obbligazione naturale e ciò, per le ragioni appena esposte, posto che, il soggetto riconoscerebbe un debito già assunto come dovere morale o sociale.
In merito, invece, l’utilizzo della novazione impone alcune considerazioni, dettate dalla natura e dalle peculiarità proprie del rapporto novativo. La novazione è infatti un peculiare contratto estintivo-costitutivo attraverso il quale, si estingue un’obbligazione, la quale, viene sostituita con un’altra obbligazione avente causa od oggetto diverso.
Applicando questi parametri, dunque, l’eventuale ricorso alla novazione produrrebbe l’estinzione dell’obbligazione naturale con contestuale assunzione di un’obbligazione giuridica. L’assenza di vincolatività dell’obbligazione naturale, come nella casistica precedentemente illustrata, non permette il ricorso a tale istituto, considerata l’assenza di causa del negozio costitutivo, poiché esso si fonda su un negozio estintivo privo di un rapporto giuridico fondamentale.
In conclusione, si deve escludere il ricorso agli istituti richiamati (promessa di pagamento, ricognizione di debito, novazione) ai fini della realizzazione di un adempimento indiretto, poiché l’ordinamento esclude che l’obbligazione naturale possa produrre effetti diversi dalla soluti retentio. L’obbligazione naturale è, infatti, valida causa solvendi solo ai fini dell’art. 2034 c.c. per tale ragione non è possibile effettuare una trasformazione dell’obbligazione naturale in obbligazione giuridica attraverso la promessa di pagamento, la ricognizione di debito o la novazione.
Infatti, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, affinché possano avere valenza, necessitano della presenza di un rapporto sottostante, costituito da un dovere giuridico valido ed efficace; non potendosi ritenere l’obbligazione naturale un vincolo giuridico, non ne è possibile promettere o riconoscerne il suo adempimento, poiché anche se ciò avvenisse, sia la ricognizione di debito, sia la promessa di pagamento, verrebbero meno, posta la mancanza del rapporto giuridico sottostante valido ed efficace.
Parimenti, non è possibile novare un’obbligazione naturale, poiché la novazione presuppone anch’essa la validità del titolo portato dall’obbligazione giuridica originaria da estinguere.
In definitiva, avuto riguardo della diversità ontologica dell’obbligazione naturale rispetto a quella giuridica, deve escludersi che essa possa essere oggetto di adempimento, sia diretto che indiretto.
Bibliografia
Fratini Marco, Il sistema del diritto civile 1 – Le obbligazioni, DIKE Giuridica Editrice, Roma, ed. 2018.
Caringella Francesco, Manuale Ragionato di Diritto Civile, DIKE Giuridica Editrice, Roma, 2019.
Torrente Andrea, Piero Schelesinger, a cura di Franco Anelli e Carlo Granelli, Manuale di Diritto Privato, ventesima edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2017.
Fratini Marco, Codice sistematico di diritto civile, DIKE Giuridica Editrice, Roma, 2017.
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Eleonora Mandrone
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- L’adempimento indiretto dell’obbligazione naturale - 7 November 2021