L’affdamento fiduciario e le situazioni affidanti
Il contratto di affidamento fiduciario, la cui elaborazione si deve a Maurizio Lupoi, è una figura negoziale che oggi si inserisce a pieno titolo nell’alveo delle cd. situazioni affidanti ma, al stesso tempo, discostandosi da tutti quei modelli cui è possibile ricorrere per imprimere ad un patrimonio una specifica destinazione.
L’obiettivo che si è posta la dottrina nell’elaborazione della figura contrattuale in esame è quello di superare i limiti del negozio fiduciario, degli atti atipici di destinazione di cui all’articolo 2645 ter c.c., nonché di configurarlo come uno strumento alternativo al trust di derivazione anglosassone.
Il legislatore, pur riconoscendo il contratto di affidamento fiduciario nella legge n. 112 del 2016 (Legge su Dopo di noi), non ne ha fornito una disciplina ad hoc, lasciando agli interpreti il compito, non sempre facile, di delinearne i caratteri e la funzione.
Pur in assenza di una definizione normativa, l’affidamento fiduciario può essere considerato come un contratto atipico, in virtù del quale un soggetto (affidante) devolve ad un diverso soggetto (affidatario) la gestione e l’impiego di un determinato compendio patrimoniale, per l’attuazione di interessi di uno o più terzi (beneficiari).
Il fulcro e il tratto qualificante della vicenda negoziale che si crea per effetto del contratto è rappresentato dal programma destinatorio che viene predisposto dall’affidante e che deve essere caratterizzato dalla meritevolezza.
La natura giuridica del contratto è discussa, in quanto, se vi sono orientamenti che tendono a ricondurre l’affidamento fiduciario allo schema delle liberalità, vi sono altri orientamenti che, invece, ritengono più opportuno che la qualificazione della fattispecie debba conseguire ad una valutazione operata caso per caso, ben potendo tale fattispecie porsi in funzione, per l’affidante, di scopi egoistici.
I soggetti che caratterizzano il rapporto contrattuale in esame sono: l’affidante, l’affidatario e il beneficiario.
L’affidante è colui che predispone il programma destinatorio che dovrà essere realizzato dall’affidatario.
L’affidante, inoltre, vanta il diritto di esigere, attraverso gli strumenti di autotutela posti a disposizione del contratto, che l’affidatario adempia l’obbligazione assunta.
In dottrina si ritiene che la posizione dell’affidante non possa essere trasferita mortis causa e che lo stesso possa anche assumere provvisoriamente il ruolo dell’affidatario, senza che ciò alteri il meccanismo contrattuale.
L’affidatario, la cui persona può essere sostituita nel corso del rapporto laddove non sia in grado di espletare le funzioni secondo quanto stabilito, è colui che è tenuto ad attuare il programma destinatorio, secondo i tempi e le modalità fissate e mantenendo una posizione di neutralità rispetto all’affidante.
I soggetti interessati a conseguire i vantaggi connessi all’attuazione del programma sono i beneficiari, che non sono necessariamente parte del contratto e possono essere individuati anche nel corso dell’attuazione del programma, sulla base di criteri già prefissati.
Di solito è parte del contratto anche il garante che svolge un’attività di controllo sulla corretta attuazione del programma da parte dell’affidatario.
L’affidamento fiduciario nel panorama attuale costituisce un unicum rispetto a figure negoziali già conosciute dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Sicuramente attraverso questo nuovo modello si superano i limiti che caratterizzano il negozio fiduciario, non idoneo ad imprimere vincoli al potere del fiduciario; si deve, poi, evidenziare la differenza rispetto all’oggetto degli atti di destinazione di cui all’articolo 2645 ter c.c. individuati in singoli beni immobili o mobili registrati, mentre la figura in esame ha ad oggetto un compendio patrimoniale.
A ben vedere si tratta di un modello contrattuale atto ad avvincere, con efficacia erga omnes, un compendio patrimoniale ad una specifica funzione, consistente nell’attuazione, da parte di un terzo, di un programma gestorio finalizzato alla realizzazione dell’interesse di specifici beneficiari.
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Michela Falcone
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