L’affidamento paritario come soluzione per il benessere del minore
L’effetto negativo sull’evoluzione psicologica del bambino del perdurante ed elevato conflitto genitoriale, relativamente alle tematiche riguardanti i figli, è noto alla letteratura e ben documentato in una grande quantità di studi e revisioni sistematiche sull’argomento. Da tempo sono state prodotte molte evidenze in merito a vari possibili effetti sulla sfera emotiva interna del bambino e sulle problematiche comportamentali, effetti sul rendimento scolastico, sulle funzioni psico-biologiche, sul funzionamento cognitivo e sociale. Tra le categorie protettive del conflitto genitoriale è stato recentemente messo in luce il costrutto di cogenitorialità, il quale fa riferimento al supporto e alla solidarietà tra gli adulti responsabili della cura dei figli. La ricerca dimostra che quando tale elemento sostiene l’agire dei genitori, siano essi in coppie unite o separate/divorziate, i figli mostrano un sano sviluppo e un buon adattamento.
In tale ottica, si muove l’evoluzione del concetto di affidamento genitoriale “paritario”: Se entrambi i genitori manifestano il principio dell’affido condiviso, con una distribuzione sostanzialmente paritaria dei tempi di permanenza, il Tribunale ben può disporre l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con l’ulteriore possibilità per i figli minori di essere domiciliati presso entrambi i genitori.”( ordinanza dell’11.04.2017, Tribunale di BRINDISI). Il Tribunale di Brindisi, con delle linee guida innovative e attuali, guarda i contesti familiari in modo concreto e pratico, attribuendo rilevanza ad entrambi i genitori, eliminando finalmente la vecchia figura del “genitore collocatario” e quella del “genitore che versa l’assegno di mantenimento”. I genitori hanno pari diritti e fanno parte della vita dei propri figli attivamente ed in egual misura.
Il Tribunale di Brindisi, in linea con i principi di diritto elaborati in dottrina e giurisprudenza, segue le indicazioni dell’Unione Europea e delle Convenzioni alle quali anche l’Italia ha aderito, interpretando pienamente la legge sull’affido condiviso, rimodellando il principio di bigenitorialità e riconoscendo parità del ruolo di entrambi i genitori.
Il concetto di “bigenitorialità” non deve essere visto in modo precettivo e limitato, ma come l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi, una paritaria condivisione del ruolo genitoriale, con l’esclusivo scopo di tutelare l’interesse del minore, valutando concretamente caso per caso come applicare i principi di bigenitorialità. In tal senso si è espresso anche il Tribunale Salerno, sez. I, che con l’ordinanza del 18/04/2017 ha così precisato: “L’affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Ciò non di meno (per le ragioni meglio di seguito evidenziate) l’affido condiviso è (in applicazione stretta degli artt. 337 bis e ter c.c.) inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell’interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano (ovviamente ove possibile) alla conservazione (od al ripristino) del rapporto dei minori con entrambi i genitori il che comporta l’attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l’interesse ad una frequentazione paritaria”.
Tutto ciò si traduce in un soddisfacimento del bisogno di stabilità che ogni bambino avverte, soprattutto se i genitori non sono più legati sentimentalmente. Una tale soluzione, eviterebbe i continui spostamenti da una abitazione all’altra specie durante la settimana quando già il minore è impegnato in molte attività, creando un clima di equilibrio e scongiurerebbe un estremo frazionamento dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, riuscendo a superare l’anacronistica visione di un genitore predominante rispetto all’altro.
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