L’AGCM bacchetta il Governo sui voucher per i voli
Sommario: 1. La competenza dell’AGCM in materia di tutela del consumatore – 2. I voucher e il Decreto Cura Italia – 3. La segnalazione e i contrasti con la norme UE
Dopo le migliaia di segnalazioni, pervenute all’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato in merito al diniego posto dalle compagnie aeree alla richiesta di un rimborso per i voli cancellati causa Covid, l’authority giorno 28 maggio invia una segnalazione al governo e alle camere.
1. La competenza dell’AGCM in materia di tutela del consumatore
La direttiva 2005/29/CE, recepita con d.lgs 145/2007, predispone come obiettivo per gli stati membri quello di garantire una adeguata tutela al consumatore, amministrativa o giurisdizionale, cumulativamente o alternativamente; il Codice del Consumo ha optato per la tutela amministrativa, sancendo con l’Art.27 la competenza dell’AGCM. Questa disposizione ha comportato dei dubbi sulla ripartizione delle competenze fra l’autorità di regolazione del mercato e le autorità di regolazione in materia dei diritti del consumatore, dubbi che sono stati risolti con il d.lgs 21/2014 che aggiunge all’Art,27 il comma 1 – bis, il quale porrebbe l’azione delle diverse autorità in rapporto di alternatività con prevalenza dell’AGCM che acquisirà comunque il parere dell’autorità competente, lasciando però aperta la questione su un difficile coordinamento fra i diversi organismi.
L’AGCM d’ufficio, ovvero su richiesta di soggetto o organizzazione che ne ha interesse, procede a indagini e in caso di particolare gravità la sospensione delle pratiche dopo aver avvisato il professionista dell’inizio della procedura istruttoria; se rileva invece la sussistenza della scorrettezza delle pratiche ne ordina l’immediata cessazione e può condannare il professionista a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 5000000 euro, commisurata alla gravità della violazione.
A partire dal 13 giugno 2014 l’Autorità vigila sul rispetto delle nuove norme sui diritti dei consumatori previste dalla Direttiva europea 83/2011/UE recepita con D.Lgs n.21/2014.
Inoltre, l’Autorità vigila in materia di divieto di discriminazione dei consumatori e delle micro-imprese basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza, così come previsto dalla Legge n. 161/2014.
2. I voucher e il Decreto Cura Italia
Da quando il traffico aereo si è dovuto ridimensionare, se non fermare completamente, a causa del lockdown in tutta l’UE, le compagnie aeree sono state costrette a cancellare migliaia di voli, causando una miriade di richieste di rimborso da parte dei consumatori. In risposta a tali richieste le compagnie hanno però preferito, parzialmente giustificate dalle milioni di perdite subite, “concedere” ai consumatori dei voucher pari al valore del biglietto acquistato utilizzabili entro un anno, piuttosto che erogare un immediato rimborso. Ovviamente le associazioni di consumatori hanno agito sia per vie legali sia attraverso le segnalazioni alle autorità amministrative indipendenti in base alle loro competenza.
Diverso è il caso in cui la violazione venga “autorizzata” dalla legge, comportando un contrasto con la normativa di tutela al consumo di matrice comunitaria. Come se non bastasse,infatti, il tanto atteso decreto Cura Italia 1, all’Art.88 bis prevede che “Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.” Quell’ovvero consentirebbe infatti agli operatori di offrire ai consumatori un voucher, non alternativamente al rimborso lasciando libera la scelta, ma al posto del rimborso, e quindi come unica scelta percorribile.
3. La segnalazione e i contrasti con la norme UE
Questa palese violazione della basilare normativa in materia di rimborso ai consumatori ha costretto l’AGCM ad inviare una segnalazione ai presidenti di Camera e Senato e al Governo, evidenziando, dato che ciò non sembrava essere conosciuto da chi ha redatto il decreto, le norme violate.
L’Antitrust può infatti segnalare al Governo, al Parlamento, alle Regioni e agli Enti locali i provvedimenti normativi e amministrativi già vigenti, o in via di formazione, che introducono restrizioni della concorrenza. L’articolo 21-bis della legge 287/90, introdotto nel 2012, ha anche attribuito all’Autorità la legittimazione a impugnare gli atti della pubblica amministrazione che determinano distorsioni della concorrenza.
Ciò che emerge dalla segnalazione è che risulterebbe più in generale essere stata violata la Direttiva 2015/2302 in materia di pacchetti turistici, recepita con il nostro Codice del Consumo2, all’Art.41 prevede che in caso di circostanza inevitabili e straordinarie (come la pandemia) il viaggiatore ha il diritto di recedere dal contratto e al rimborso integrale dei pagamenti effettuati . Inoltre vi è una specifica normativa, composta fra le altre dal Regolamento UE 2004/261 3, che prevede che il vettore deve necessariamente offrire sia il totale rimborso sia il voucher, lasciando scegliere il secondo al consumatore solo su espresso rifiuto del rimborso. Dato che la prassi delle compagnia di fornire il buono piuttosto che restituire la somma spesa per i voli è diventata comune all’interno nell’Unione Europea, la Commissione UE, che ha anche la funzione di Autorità Antitrust comunitaria oltre che propulsore dell’iter legis dell’Unione, il 13 maggio ha inviato una Raccomandazione relativa ai buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di Covid-19 4.
Seppur la Raccomandazione sia un atto di soft law, quindi non vincolante come sancito dall’Art.288 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, fa capire come le istituzioni UE stiano attenzionando la situazione, nonostante siano risultate infondate le voci su una prossima procedura di infrazione nei confronti dell’Italia. La raccomandazione evidenzia chiaramente ciò che già si evince da tutte le norme citate, ossia che il buono/voucher può essere offerto solamente a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro5, che implica pertanto una esplicita accettazione di questa tipologia di rimborso alternativa.
In più i buoni, per essere concessi, devono avere determinate caratteristiche che impediscono la non effettiva tutela del consumatore nel caso nel suo anno di validità non può essre utilizzato per vari motivi: è infatti previsto che devono avere una copertura assicurativa in caso di fallimento del tour operator e devono contemplare la possibilità di un rimborso in denaro alla scadenza annuale se il consumatore non ha usufruito del voucher.
In definitiva l’Antitrust invita il legislatore ad adeguare e rendere legittima la disposizione del “Cura Italia”, fermo restando che essa la disapplicherà in quanto contrastante con la normativa europea di tutela al consumo.
1Decreto legge 18/2020, convertito in legge il 24 aprile con l.27/2020
2D.lgs 79 del 23 Maggio 2011
3Oltre che dal regolamento 2007/13, regolamento 2010/1177 e regolamento 2011/181. https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/ST23_segnalazione.pdf
4Sottoscritta dal Commissario UE per i Trasporti Adina-Ioana Valean
5Considerando 9 della Raccomandazione
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Praticante avvocato.
Mi occupo, attraverso associazioni culturali senza scopo di lucro, di diffondere il diritto negli istituti secondari.
Principali materie di studio: Diritto Amministrativo, Costituzionale, Antitrust.