L’albergatore è responsabile dei danni riportati dal cliente per la caduta nella vasca da bagno sprovvista di presidi antiscivolo?

L’albergatore è responsabile dei danni riportati dal cliente per la caduta nella vasca da bagno sprovvista di presidi antiscivolo?

La riflessione giuridica discende dalla disamina dell’ipotesi di gravi danni riportati dal cliente in una stanza di albergo a seguito della caduta nella vasca da bagno sprovvista di presidi antiscivolo.

La responsabilità contrattuale dell’albergatore per danno alla persona del cliente potrebbe individuarsi soltanto in casi in cui il pregiudizio si fosse determinato per effetto di una inidonea efficienza dei servizi compresi nel rapporto contrattuale, ossia sulla dannosità dinamica delle attrezzature predisposte.

Nel caso di specie, invece, si tratta di danni prodotti nel corso dell’uso di un’attrezzatura perfettamente efficiente. Circostanza questa che non consente di ritenere possibile la configurazione di una responsabilità contrattuale.

Pertanto, sarà necessario valutare se la responsabilità dell’albergatore possa essere ricondotta nell’ambito di applicazione dell’art. 2051 c.c., che prevede la responsabilità del custode per i danni arrecati dalla cosa in custodia, salvo che questi provi il caso fortuito, ovvero se essa non rientri nella figura generale di illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c..

In questo ultimo caso, alla struttura alberghiera non potrebbe essere mosso nessun addebito in assenza della dimostrazione di un comportamento doloso, o quanto meno colposo da imputarsi agli organi della struttura.

A questo punto, la domanda alla quale trovare risposta è la seguente: la pericolosità intrinseca dell’oggetto è elemento essenziale per far scattare in capo al custode la responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c. invece della figura generale ai sensi dell’art. 2043 c.c.?

Posta in tali termini, la questione trova risposta nelle massime della Corte di Cassazione in materia (Cass. n. 24739/2007; Cass. n. 1769/2012), a mente delle quali la responsabilità di un albergatore per i danni cagionati ad un cliente dalle dotazioni di una camera della struttura ricettiva si inquadra nella responsabilità extracontrattuale da cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c..

Ne discende che, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha cagionato l’incidente e l’evento dannoso. Ciò indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale degli oggetti e dalla condotta dell’albergatore, sul quale incombe l’onere di provare il caso fortuito ai fini dell’esclusione di detta responsabilità.

In altre pronunce, la Corte di Cassazione ha chiarito che la responsabilità sussiste anche per le cose inerti, esplicitando, inoltre, che si verifica il caso fortuito “quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l’evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell’evento dannoso da un elemento o fatto del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima” (Cass. n. 2564/2007).

Inoltre, la Corte di Cassazione (Cass. n. 1769/2012), a partire dalla considerazione che la responsabilità del custode è di natura oggettiva, ha avuto modo di affermare che la stessa non può escludersi per il solo fatto che la vittima abbia usato la cosa fonte di danno volontariamente ed in modo abnorme, quando tale uso, benché non conforme a quello ordinario, è reso possibile dalla facile accessibilità alla cosa medesima.

In considerazione di quanto esposto, si conclude che il caso può dirsi risolto con la configurazione in capo all’albergatore della responsabilità extracontrattuale da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ed il cliente dell’albergo potrà agire in giudizio, provando il nesso causale tra la vasca priva dei presidi antiscivolo e l’evento dannoso, per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno patito.


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Francesca Fumagalli

Avv. Francesca Fumagalli nata a Lecco nel 1992, dopo il diploma di maturità scientifica, ha conseguito a pieni voti la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca nel luglio 2016. Iscritta all'albo degli avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Lecco. Presta consulenza e assistenza nella fase stragiudiziale e contenziosa su tutto il territorio nazionale nell'ambito del diritto civile, con particolare riguardo alle materie di famiglia, successioni, responsabilità medica, responsabilità civile, diritti reali e condominio, contrattualistica, recupero crediti ed esecuzioni, nonché diritto penale, diritto minorile sia civile che penale e diritto dell'immigrazione.

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