L’amore riconosciuto in tutte le sue forme: la legge Cirinnà

L’amore riconosciuto in tutte le sue forme: la legge Cirinnà

Finalmente anche l’Italia riconosce l’amore in tutte le sue forme.

La legge 76 del 2016, cosiddetta legge Cirinnà, che prende il nome dalla senatrice Monica Cirinnà (PD) sua prima firmataria, è entrata in vigore nella Repubblica italiana il 5 giugno del 2016.

La legge pone fine ad ogni tipologia di disparità, sia essa presunta o effettiva, in ordine al trattamento sperequato che fino ad oggi hanno dovuto subire sia persone eterosessuali che omosessuali, per la mancata e piena attuazione dell’assetto dei valori costituzionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento.

Un assetto di valori che con la legge Cirinnà trova finalmente approdo.

La legge pone una differenza sostanziale fra tre schemi principali di famiglia, oggi tutti egualmente riconosciuti ma con diverse modalità di attuazione: il matrimonio, le unioni civili e le convivenze di fatto.

In tutte le ipotesi, i partner dovranno contribuire alla vita comune mediante le proprie sostanze e il proprio impegno lavorativo, potranno optare per la comunione o la separazione dei beni avendo inoltre pieno riconoscimento del diritto di visita nei casi di malattia e a quello di risarcimento dei danni in caso di morte del partner per illecito. Viene inoltre sancita la piena equiparazione quanto ai profili fiscali e lavorativi dei partner delle unioni civili ai coniugi.

Quanto alla costituzione dell’Unione civile, si effettua mediante dichiarazioni rese davanti all’Ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni e conseguente registrazione dell’atto nell’archivio dello stato civile .

La legge Cirinnà è intervenuta anche in tema di pensione di reversibilità e t.f.r. riconoscendo il pieno diritto al partner superstite dell’unione civile, mentre nel caso di successione a causa di morte compete al partner superstite la quota di legittima, pari al cinquanta per cento dell’eredità.

Viene esclusa soltanto la possibilità di adozione (c.d. stepchild adoption, non approvata dal Parlamento) legittimante.

In tema di adozione si deve tuttavia sottolineare come alcuni Tribunali abbiano già concesso la c.d. stepchild adoption, aprendo dunque all’introduzione di tale istituto anche se solo in via giurisprudenziale.

La legge è dunque intervenuta per garantire una tutela minima inderogabile, da potersi azionare davanti a qualsiasi giudice della Repubblica, riconoscendo sacrosanti diritti che prima ancora della legge Cirinnà sono contenuti nella nostra Costituzione e nelle Carte sovranazionali ed europee.

Nei casi patologici della relazione sentimentale, potrà essere ottenuto l’assegno di mantenimento ( escluse le convivenze di fatto in cui vi sono però gli alimenti). Non viene tuttavia previsto l’obbligo di fedeltà per le unioni civili e per le convivenze di fatto, obbligo cardine dell’istituto matrimoniale.

Quanto alle convivenze di fatto, la legge le definisce come quelle tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile .

Anche i conviventi assumono i medesimi diritti dei coniugi in ordine all’assistenza del partner nei casi di bisogno ( ad es. in carcere o in ospedale), con pieno riconoscimento di tale rapporto sentimentale e giuridico anche ai fini delle graduatorie per l’assegnazione di case popolari.

Si può dunque affermare che grazie alla legge Cirinnà anche la Repubblica italiana si sia pienamente adeguata alle esigenze non solo giuridiche ma anche soprattutto morali – proprie della natura dell’essere umano – ormai recepite da gran parte delle nazioni mondiali, almeno (ma non solo) di quelle che si definiscono democratiche.


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