L’anatocismo degli interessi composti
Sommario: 1. L’ordinanza civile n. 33964/2022 nella pronuncia sostanziale della prima sezione della Suprema Corte di Cassazione – 2. L’eterogenea «utilità» sperequativa degli interessi «composti» nella mediazione economico-finanziaria e nell’erogazione del credito «ordinario» o «speciale»: giuridicità obiettiva e tecnicismo applicativo – 2.1. La sensibilità giuridica dell’art. 644 c.p. – 2.1.1. La metrica economico-finanziaria nell’interesse «composto» – 2.1.2. L’istologica «comunicazione» finanziaria attraverso il valore «economico» degli «interessi composti» – 3. Conclusioni di «ordine interpretativo»
Giurisprudenza: Cass. Civ., I Sez., Ord. n. 33964/2022; art. 2, comma 1, L. 108/1996; art. 1, L. 108/1996; art. 4, L. 108/1996; art. 646 comma 1 e comma 4, c.p.; art. 644 c.p.; Cass. S.U., Sent. nr. 8806/2017; art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000; art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; art. 120 T.U.B. .
1.L’ordinanza civile n. 33964/2022 nella pronuncia sostanziale della prima sezione della Suprema Corte di Cassazione
Il 17 novembre 2022, la prima sezione civile della suprema Corte di Cassazione, si pronuncia, attraverso l’ordinanza n. 33964, di carattere monitorio, a tutela di un rapporto di credito ordinario, e in tema di incidentale formulazione dell’«interesse composto».
La giudiziale impugnazione, si radicalizza nello stondare, in una oggettiva riflessione, abbracciante, un conto corrente di corrispondenza, rispondente, a una società a responsabilità limitata (in status liquidation), un debito da interesse passivo trasformato in una accessorium obligatio.
In data 22.05.2003, veniva acceso il conto corrente predetto, estintosi, il 13.08.2009, con inerente pattuizione, risalente, al 27.03.2003.
Il Teg[1], annuo, formulato, ab origine, del rapporto di corrispondenza col correntista, veniva definito nella misura del 14,47 per cento, di fatto, superando, la dimensione economica del tasso soglia dell’anno 2003, risultante, all’epoca, nella propria esternata concretezza pari al 14,06 per cento.
Veniva, così, manifestamente, ad esibirsi, un’operazione di «capitalizzazione», di natura trimestrale, relativamente agli interessi passivi, resi addebitabili, e similmente, assimilabili, al montante finale del capitale stesso.
La Suprema Corte, attraverso tale «ordinanza», evidenzia, la legittimità di merito, nonché, sensibilmente «contrattuale», dell’operazione di «capitalizzazione», interessante, nello specifico, il calcolo degli interessi «attivi» e «passivi» per il correntista.
Non legittima, altresì, l’assimilazione del debito da interesse passivo nel montante finale, o, capitale esecutivo/attivo.
In fatto e in diritto, la Suprema Corte, non legittima:
la «variazione del regime giuridico»[2] inizialmente «pattuito»;
la conversione sostanziale della c.d. obbligazione «accessoria» in obbligazione «principale»,[3]
biasimando, de iure condito, la violazione[4], nonché, falsata applicazione[5]:
dell’art. 2, comma1, L. n. 108/1996[6];
dell’art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000[7];
dell’art. 644 c.p.;[8]
dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.[9],
poiché, nello specifico, si operava, scientemente, un «disvalore», di carattere «operativo», curato, dal gestore del conto corrente di corrispondenza, precitato, di natura significativamente finanziaria, nella sostenuta tesi implicante che:
«[omissis] gli interessi [omissis] cessano di essere tali, essendosi trasformati in capitale, onde non possono essere computati, ai fini della rilevazione del tasso degli stessi, fra le voci di costo periodico del conto corrente.»,
e, più propriamente, intrinsecamente, alla propria giudiziale perseguibilità di merito, ovvero, nella istante profondità della elettiva «corporeità» del nomos «operativo».
Una determinazione di falsata «legittimità», oggettivante, l’efficienza sostanziale dell’inerente «rapporto di corrispondenza», attraverso, l’aggiuntiva, precitata, presuntiva «trasformazione», di una c.d. accessorium obligatio o adiectus obligatio, in principalis obligatio.
2.L’eterogenea «utilità» sperequativa degli interessi «composti» nella mediazione economico-finanziaria e nell’erogazione del credito «ordinario» o «speciale»: giuridicità obiettiva e tecnicismo applicativo
La speculare soggettività elettiva, esecutiva, del iudicium legitimationis – o, «legittimità di prova» – della Suprema Corte, in sollecitudine all’ordinanza n. 33964/2022, onde, alla fattispecie valutata da quest’ultima, legittima, una compendiosa sintesi di carattere procedurale, pertinente, alla meritevolezza contestuale, cui al delitto di «usura», ovvero, sensibilmente, al riconoscimento di un complemento di «azione», agente, ai sensi del combinato disposto cui all’art. 644 c.p. e dell’art. 1, L. n. 108/1996.[10]
Il comma 3 della predetta disposizione codicistica, rinforza, la sostanza delittuosa cui alla criminalis actio, in debenza, e, osservanza, del calcolo degli «interessi usurari», sostenendo che:
«La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.».
Inoltre:
«Per la determinazione del tasso di interesse usurario [omissis] sono rese consistenti[11] [omissis] le[12] commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e [omissis] le[13] spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.»,[14]
così come, ulteriormente reso evidente, attraverso, la stesura giudiziale cui alla sentenza n. 8806,[15] curata, dalla prima sezione civile della Suprema Cassazione italiana, alla pagina 5 del corpus scripturae d’inerenza, e risalente al 30 gennaio 2017.
Tale sentenza, rimarca, la pienezza «institoria», e la derivazione propriamente «penale», nonché, segnatamente «civile», della medesima implicanza delittuosa, nei seguenti termini:
«[omissis] detto carattere «onnicomprensivo» per la rilevanza delle voci economiche – nel limite esclusivo del loro collegamento all’operazione di credito – vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario.
L’unitarietà della regolamentazione – così come la centralità sistematica della norma dell’art. 644 per la definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo, che qui specificamente interessa – si trova sottolineata, del resto, dallo stesso fatto che la legge n. 108/1996 viene a considerare pari passu[16] entrambi questi aspetti (cfr., in particolare, la disposizione dell’art. 4).».
Secondo note analisi codicistiche e giudiziali, si palesa vivamente, contestualmente e di concerto a ciò supposto, un c.d. «momento consumativo»,[17] o «illecita» aggressiva «durezza estimativa» di merito.
Ovvero, una precipua valenza «oggettiva», non generica, dell’actio delicta conducente in sé, a una veemenza e sollecitudine di frazionamento di condotta, o prolungata consumazione della stessa, nel ritenersi che:
«[omissis] i pagamenti effettuati da persona offesa, in esecuzione del patto usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante.».[18]
L’imperativa ingerenza, dell’offesa giuridica intrinsecamente intesa, in materia di legislativa e giurisprudenziale pregnanza, interrogano, nitidamente, i seguenti pedissequi elementi di «verbale» discettazione, ovvero:
la soggettivazione della persona, estrinseco artigianale manufatto del reato stricto sensu;
l’oggettivazione del patto usurario;
la concretezza dell’illegittimo coefficiente estimatorio di «distribuita» o «frazionata» analitica esecutività del patto usurario;
la congiunta e simbiotica «effettività» della continuità, nonché, contiguità temporale, consona e interiore alla predetta «ripartizione»;
l’obiettivazione di endemica dinamicità estensiva, cui all’actio delittuosa, e dell’attenzione procedurale del giudizio di cognizione di giuridico riferimento.
2.1.La sensibilità giuridica dell’art. 644 c.p.
Il comma 1, cui all’art. 644 c.p., afferma che:
«Chiunque, fuori dei casi previsti dall’art. 643[19], si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da € 5.000 a € 30.000.».
Di quest’ultimo, si rende conseguente discente, l’applicazione del principio di complessità «dolosa», cui alla precitata pagina 5 in tema di sentenza n. 8806, curata, dalla Suprema Cassazione civile italiana il 30 gennaio 2017, allorquando, consolida:
«[omissis] una[20]unitarietà di[21] regolamentazione [omissis]»;
«[omissis] una[22] centralità sistematica della norma dell’art. 644 [omissis]»;
«[omissis] una[23] definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo [omissis].
Il comma 2, cui al riferimento codicistico in tema di art. 644 c.p., in preminente trattazione di «valore» alla presente circostanziata «analisi», evidenzia che:
«Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso (110) nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario (644 ter, 649).».
I portanti elementi di eminente profilazione giudizial-processuale, di eziologica e giuridica natura, sono, in buona sostanza, i seguenti:
la conceptio delicta o criminalibus conceptionis ab origine, così come contestualmente contemplata dalla previsione codicistica di istruzione penale;
l’esigente materialità cui alla fruibilità della «mansione» in corpus pecunia dell’«ingiusto (o, «pretestuoso») profitto»;
l’esigente materialità – ovvero, «finanziaria» – delittuosa rendicontazione, nella configurazione di un delitto contro il «patrimonio»;
l’opponibile «illiceità» della sancente capiente «utilità»;
la «mediazione» in sé;
il «compenso usurario», stricto sensu e lato sensu.
Fondativo «segmento», in ciò, come noto, la ricerca del relativo elemento «condizionante», satisfattivo – così come inteso in materia codicistica[24] – dell’«oggettiva usurarietà delle condizioni economiche stabilite dalle parti»,[25] ovvero, l’«unitarietà» o oggettiva «frazionabilità», dell’azione «dolosa, concernente la figura dell’«istante», producente, in actio e in cogitatio, una rappresentata «inefficienza» di «negoziabilità», riferibile, in «fatto» e in «diritto», al rapporto bancario di corrispondenza, in argomento di ordinanza n. 33964, considerando che:
«Il delitto: è doloso o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dell’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione [omissis]».[26]
Nella frangenza di un rimando, che da sé, si costituisce, intrinsecamente «terminologico», cui al comma 1 dell’art. 2, in sostanza e giuridica permanenza della L. 108/1996:
«1.Il Ministro del tesoro, sentiti la banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’ufficio italiano dei cambi e dalla banca d’Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.».
Una «fisiologia» in verbis legis[27], di «tautologico» ordito, nella perspicacità «dispositiva» di un reato di «indebita appropriazione»,[28] in profondità di «altezza», «capienza» e «salienza» cui alla vestibolare cognizione dell’art. 644 c.p., e significativamente in ordine al:
«[omissis] limite previsto dal terzo comma [omissis], oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e ove[29] è stabilito che[30] nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, sia[31] ((aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore agli otto punti percentuali.)).».[32]
Ciò così concepito, attraverso, il comma 4 cui all’art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, riconduce in sé, la precitata «sofferenza» del «diritto di debenza», conformemente, all’autoriale scrittura di codicistica «sanzione», cui al momento consumativo del delitto di «indebita appropriazione», nei sensi dell’art. 646 c.p., primo capoverso.[33]
Una esigente promozione, di «sanatoria» penalistica «ricerca», in «purezza», e in «occorrenza», alla delittuosa origine dell’istante «dolo specifico»[34], restituente, la predefinita profilazione di un «ingiusto profitto», sancente, inter alia, la fisica «osmolarità» di delittuosa oggettivazione, cui all’economica sistematicità operativa del negozio creditizio usurario di specie.[35]
2.1.1.La metrica economico-finanziaria nell’interesse «composto»
L’intrinseca «pattuizione» di sapienza giurisprudenziale, emergente, dalle meritevolezza delle «interpretazioni» in maturità della sentenza n. 8806/2017, sancisce, consistentemente, che:
«La centralità sistematica della norma dell’art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere, peraltro, pure per l’intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e quindi anche le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia. Se è manifesta l’esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che il centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall’art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia.».[36]
Una «centralità», quella dell’art. 644 c.p., precedentemente illustrata, in qualità di «indice», o incontestabile «semiotico» coacervo – (in diritto) – di «lemmi» dispositivi, e disquisizioni potestative, di configurata rispondenza, ai canoni «prescrittivi», cui all’interiore verbalità dell’art. 120 T.U.B.,[37] sostanziante, l’«ostativa» pregnanza di designati fondamenti, quali:
l’investita «economica disponibilità», nel plafond «di credito», di un eventuale correntista;
le ascrivibili «modalità» e gli inerenti «criteri» di imputabilità, con incisivo riguardo al computo degli «interessi attivi» e degli «interessi passivi» in vigilanza del CICR;
l’inerente periodicità nel conteggio degli «interessi» inibitori debitori e creditori non inferiore all’anno;
la maturazione in «sorte capitale» degli interessi debitori, escludendone il computo di interessi ulteriori, salvo, il calcolo di una eventuale mora debendi in saldo.
Come noto, il «mandato», concepito, attraverso la letteratura matematico-finanziaria, ispo facto, cui ai connaturabili istruttori segmenti contestualmente evidenziati, si perfeziona quale «leva» razionale, applicativa e ordinativa, di una «composita» didascalia, di annaspante proceduralità, endemica, al seguente «tropologico»[38] intervallo di definizione, ovvero:
[«INTERESSI COMPOSTI» e/o «TASSI NON EQUIVALENTI»],
allorquando, l’analitico «dominio» di esistenza, di quest’ultimo, in composita «espressione» procedurale, si rende esso stesso, pregnante investigabile «presenza», di anatocistico «differenziale» di riferimento, in analitica crescente o decrescente «concavità», o precettiva «convessità», di tipologica e acquisitiva natura.[39]
Studi in materia[40] riferiscono che, le rilevabili vischiosità corrispondenti alle operazioni di credito ordinario e/o straordinario, costituiscono delle concrete «anomalie», inabilitanti, le soggiacenti «leggi» dal carattere «finanziario», ordinanti, il tessuto connettivo del sistema bancario tout court.[41]
Quello dell’economia forfettaria di partizioni di rischi, gestionali computistiche ragionerie «di parte», assenzienti accessibilità a performanti quantificazioni di «misura» o inerente «rendicontazione», per lo più, «vincolanti», centralità di forme, argomenti e strumenti, quiescenti, nel sistema connettivo finanziario di concezione, costruiscono sensibilità di «leve» matematiche di soggettive istituzionali responsabilità.
Più propriamente, una obiettivazione di «negoziali» riporti, adeguabili, similmente, ad una ideologica «cifra» di discretiva interpretazione di tempi, capitali, stocastiche variabili, indicizzazioni, mediazioni, provvigioni e utilità, dal carattere «discretivo» o «continuo», sancenti, un:
«[omissis] interesse che[42] viene capitalizzato (composto) al termine di ciascun periodo di lunghezza specificata (anno, trimestre, mese e così via). [omissis] le cui[43] formule presuppongono la presenza di flussi di cassa discreti (ossia singole somme distinte) collocati in corrispondenza della fine/inizio dei periodi di capitalizzazione.».[44]
O meglio un:
«[omissis] regime composto [omissis] la cui[45] maggiorazione per interesse [sul capitale][46] contribuisce, [omissis], alla formazione dell’interesse [omissis] in[47] istanti di tempo successivi [omissis] prevedendone[48] la stessa[49] capitalizzazione [omissis]».[50]
In previsione di ciò, valentemente indicative, risultano, le corrispondenti «leve» finanziarie, cui fare pedissequamente riferimento, le quali, in argomento, si riepilogano nel seguente modo, seguendo la notoria scientifica scrittura riferita all’anno:
tasso di interesse annuale i;
capitale di inizio anno C;
montante di fine anno M;
il valore attuale di inizio anno A, riferibile, al valore del montante M, dell’anno medesimo;
la c.d. funzione valore V, rappresentante, la funzione di attualizzazione A, nonché, la funzione del montante M, in ragione, del regime di interessi[51]
In tale guisa, si legittima, la seguente generica formulazione, che, studi in materia, preziosamente testimoniano, riportando e ipotizzando, una capitalizzazione del montante di attinenza, narrato, nel primo anno dell’intervallo temporale di definizione, nella seguente matematica autenticità:
M= C + iC = C(1+i)[52]
2.1.2.L’istologica «comunicazione» finanziaria attraverso il valore «economico» degli «interessi composti»
Il dispositivo apparato logico-finanziario, «interesse-capitale», è, affannoso «accertamento» di simbolici «volumi» di statistiche configurazioni, o, quantiche matematiche grandezze.
La fenomenologica «osservazione» della sintassi elaborativa e modulativa, esecutiva narrazione, del tasso di interesse composto, è composita «partecipazione», di «ordinaria» o «straordinaria» ottimizzazione, dell’intrinseca «progettazione» di un «capitale», da «indicizzare» ed «escutere», attraverso, un inerente computo di esigente «sociale» pedagogia.
Un inderogabile «disciplinare», quest’ultimo, il quale «diversifica» e «contraddistingue», una stemperabile sartoriale «unità» di «percentuale» e «indicativa» «incidenza», segnatamente, al calcolo di una algebrica «variazione», insita, nell’esigenza di una obiettiva «elasticità» di ordine «temporale», sussistente, invero, internamente all’intervallo di esistenza delle variabili elementari impiegabili.
Le variabili in argomento circoscrivibili, sono le seguenti, ovvero:
x = quale capitale di riferimento;
y = quale saggio percentuale del calcolo dell’interesse composto;
z = quale durata dell’intervallo di definizione;
f = quale valore analitico dell’operazione finanziaria in sé.[53]
Il montante M, da valutarsi è, come notorio, fornito dalla seguente equazione:
M = C + I
o, più esplicitamente:
Montante = Capitale + Interesse.
In caso di calcolo di montante ad interesse composto, la manualistica di inerenza, argomenta in tema di base annua, ovvero, frazionata.[54]
Il riferimento analitico, di scientifica evidenza, pende, contestualmente, matematicamente, su una base annua.
La letteratura di settore, rileva che, l’interesse composto su tale base, implica, la c.d. capitalizzazione annua, mostrando che:
M = (1 + i )ⁿ
ovvero:
l’unità 1, di capitale, da addizionarsi, al tasso di interesse i. Una operazione da elevarsi interamente alla variabile temporale n, nella precipua formulazione di ordine generale.
Come noto, se il «valore» interno alla parentesi, risulta essere maggiore di 1, è rilevabile, una funzione crescente monotonicamente, ovvero, implicante, nell’arco di tempo graficamente rappresentabile, o apprezzabile, un costante andamento crescente.
Diversamente, se il «valore» interno alla parentesi, risultasse essere minore di 1, la funzione sarebbe monotonicamente decrescente nel suo intervallo o dominio di definizione.
L’operazione di capitalizzazione dell’interesse composto, su base annua, semestrale, trimestrale, o anche mensile, fornisce la possibilità di conoscere il valore degli interessi maturati in tale segmento temporale di 12, 6, 3 mesi o 30 giorni.
Il montante così ottenuto, capitalizzerà, ovvero, frutterà, dei nuovi interessi, nel successivo anno, semestre, trimestre o mese di riferimento.
Ci sarà quindi un diverso capitale da quello originario, presente al tempo zero, comprensivo di un cespite finanziario acquisito sottoforma di interessi, e maturante una nuova formulazione di questi ultimi.
Interessi produttivi di nuovi interessi, come ben evidenziato dagli studiosi.[55]
Ma tale tipologica applicazione sconfina nel c.d. anatocismo bancario.
Uno stato di sofferenza finanziaria illegittimamente provocata dagli operatori ed intermediari del settore, nella violazione degli artt. 1283 e 821 c.c. .[56]
Lo studioso Aretusi, interviene contestualemente, esplicitando, e definendo, nella pagina 15 del suo studio,[57] attraverso le parole di E. Levi – risalenti ad una pubblicazione del 1953 di quest’ultimo – che:
«Originariamente capitalizzazione significa capitalizzazione degli interessi, e cioè trasformazione degli interessi in capitale, [omissis] e[58] dunque il fatto, per cui contrattualmente si stabilisce (nelle operazioni a lunga scadenza) che periodicamente gli interessi si aggiungono al capitale, e da quel punto in poi l’interesse si calcola sul montante (con la formula prestabilita). È questo dunque[59] [omissis] un[60] concetto elementare di interesse composto ([omissis] un concetto elementare di[61] anatocismo).».[62]
3.Conclusioni di «ordine interpretativo»
Ai sensi dell’Ordinanza n. 33964/2022:
«[omissis]si deve ritenere che la capitalizzazione [omissis] degli interessi passivi esprima un costo del credito; e che, in quanto tale, la stessa vada inserita nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell’operazione di erogazione del denaro. [omissis] non rileva, a tal fine, la legittimità della previsione della capitalizzazione stessa, rilevando invece il fatto in sé che tale costo sia previsto dalla regolamentazione contrattuale.».
Il comma 2 cui all’art. 1815 c.c., così come modificato dall’art. 4 delle l. 108/1996, specifica che:
«Se sono convenuti interessi usurari [a livello contrattuale][63] la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.».
Condizioni «sostanziali» di consistenza procedurale e negoziale, in ordine al giudiziale «viatico» di legittimità, in profilo di ordinanza n. 33964/22, e di sentenza n. 8806/2017 – entrambe, elementi coordinatori, del presente elaborato – rinforzanti la specifica meritevolezza monitaria in tema di anatocismo bancario, sancendo che:
la restituzione della c.d. linea capitale;
e la c.d. prestazione degli interessi convenzionali,[64]
risultano essere «fondativi» elementi, i quali, intervengono, formalmente e sostanzialmente, nella formulazione prescrittiva cui alla determinazione «giuridica» del negozio creditizio usurario[65] di merito.
Il perimetro «decisorio», endemicamente al quale, intervengono, le variabili macroeconomiche del sistema bancario italiano, nonché gli elaiomi[66] di finanziaria operatività degli intermediari del settore, esibisce le proprie insite implementazioni di assiologica e quantitativa natura, confluendo, come noto, i tassi di interesse attraverso una istitutiva c.d. convergenza di nominale natura, la quale «convergenza», si rende da sé costruzione del:[67]
«[omissis] livello dei prezzi, dei tassi di interesse stesso[68]e del bilancio pubblico [omissis].
Il mantenimento di una adeguata politica monetaria, che favorisca quindi una leale e maggiormente legittimata varianza dei tassi di interesse tout court, agevola una migliore velocità di circolazione del denaro favorendo una politica degli investimenti e della crescita economica dei settori finanziari più agevole ed egualitaria.
Frazionando ciò che studi in materia definiscono una «meccanica di trasmissione» della politica monetaria di uno Stato di diritto, una eccessiva «fluidità» e falsata «indicizzazione» dei tassi di interessi, certamente, falsa l’origine di un conseguente corretto funzionamento dei mercati finanziari nonché valutari, al tempo medesimo.
Un approccio quello degli interessi «usurari» di discorde notoria «asimmetria economica», laddove, è possibile che si crei il seguente fenomeno di statistica pregnanza, ovvero:
«una distribuzione condizionata di un carattere dato l’altro.».[69]
Un disvalore, una fagocitata remunerazione dei servizi resi nella illegittimata resilienza della offerta liquidità monetaria generata dalla transazione finanziaria in sé e per se stessa.
Affinché non si addivenga a disputate alterità di percezione nella determinazione della ricchezza nel tempo, e nel valore medesimo di quest’ultima, la legittimazione giuridica delle regolamentazioni di specie, saranno in grado di rispondere alla seguente equazione di incertezza, aspettativa, accertamento e sviluppo, nell’allocazione di una risorsa dal circolare percorso sociale e commerciale, di redditività e prosperità quale la seguente?
M = €Y[70]L(i)[71],
laddove, l’offerta di moneta si considera essere uguale alla domanda di moneta, e dove:
«[omissis] il tasso di interesse deve essere tale da indurre gli individui a tenere una quantità di moneta pari all’offerta di moneta, M.[72] [omissis] una relazione di equilibrio [omissis] chiamata curva LM ovvero di sanatoria «liquidità monetaria»[73] ».[74]
***
[1] «Tasso effettivo globale».
[2] Suprema Cassazione Civile, Ordinanza n. 33964/22, pag. 2.
[3] Ibidem.
[4] Suprema Cassazione Civile, Ordinanza n. 33964/22, pag. 3, «Ragioni della decisione».
[5] Ibidem.
[6] «Disposizioni in materia di usura» cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, con inerente entrata in vigore il 24.03.1996. Pubblicata nella G.U. n. 58 del 09.03.1996 – Suppl. Ord. n. 44, e, il cui ultimo aggiornamento di concernente pubblicazione, riporta, la relativa datazione del 17 ottobre 2022.
[7] «Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura.», ovvero, D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 (G.U. n. 303 del 30.12.2000). Entrato in vigore il 31.12.2000. Tale medesimo «decreto», è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24 (G.U. 28.02.2001, n. 49), con opportuni aggiornamenti legislativi risalenti al 06.03.2002.
[8] «Usura», Libro II, «Dei delitti in particolare», Titolo XIII, «Delitti contro il patrimonio», Capo II, «Dei delitti contro il patrimonio mediante frode».
[9] «Sentenze impugnabili e motivi di ricorso», Capo III, «Del ricorso per cassazione», Sezione I, «Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi», Titolo III, «Delle impugnazioni», Libro II, «Del processo di cognizione».
[10] Nei termini delle annotazioni codicistiche riportate in pagina 2091 del Codice Penale di L. ALIBRANDI, 46ª ed., Piacenza, 2021, in pedissequa evidenza della novellata scrittura cui all’art. 644 c.p., si riporta che la configurazione del corpus iuris del predetto articolo, si precisa «a norma dell’art. 1, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2021, n. 24, ai fini dell’applicazione di questo articolo e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.».
E: «Le parole «da uno a sei anni e con la multa da euro 3.098 a euro 15.493» sono state così sostituite dalle attuali: «da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000» dall’art. 2, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.».
[11] Il corsivo è della scrivente.
[12] Ibidem.
[13] Ibidem.
[14] Art. 644 (Usura), comma 4, c.p., Titolo XIII, «Dei delitti contro il patrimonio», Libro II, «Dei delitti», Capo I, «Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone».
[15] Avente ad oggetto: «banca» e «usura».
[16] Ovvero, con eguale forza di cogenza regolamentare.
[17] L. ALIBRANDI, Codice Penale, 46ª ed., Piacenza, 2021, pag. 2093.
[18] Cass. pen., sez. II, 8 ottobre 2015, n. 40380 (ud. 11 giugno 2015.) [RV264887].
[19] «Circonvenzione di persone incapaci».
[20] Il corsivo è della scrivente.
[21] Ibidem.
[22] Ibidem.
[23] Ibidem.
[24] L. ALIBRANDI, Codice Penale, 46ª ed., Piacenza, 2021, pag. 2091, lettera a)Elemento oggettivo.
[25] Cass. pen., sez. II, 18 settembre 2019, n. 38551 (ud. 26 aprile 2019), D.M.C. [RV27709001].
[26] Art. 43 c.p., «Elemento piscologico del reato», Titolo III, «Del reato», Libro I, «Dei reati», Capo I, «Del reato consumato e tentato».
[27] Nei termini di «legge».
[28] Si consulti la nota a margine di pagina 2099, lettera d)Elemento psicologico, art. 646 (Appropriazione indebita) c.p., di L. ALIBRANDI, Codice Penale, 46ª ed., Piacenza, 2021.
[29] Il corsivo è della scrivente.
[30] Ibidem.
[31] Ibidem.
[32] Art. 2, comma 4, Legge 7 marzo 1996, n. 108.
[33] «Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000 (649; 1144-1146 c.n.).» Comma 1, art. 646 c.p., «Appropriazione indebita», Titolo XIII, «Dei delitti contro il patrimonio», Libro II, «Dei delitti», Capo I, «Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone».
[34] Art. 646 c.p., «Appropriazione indebita», lettera d)Elemento psicologico, pag. 2099 del Codice penale commentato di L. ALIBRANDI, 46ª ed., Piacenza, 2021.
[35] Si consultino le pagine 4 e 5 della sentenza n. 8806, in legittimazione di pronuncia a cura della prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione italiana.
[36] Pag. 6 della sentenza n. 8806/2017 in tema di «Ragioni della decisione».
[37] «Testo Unico Bancario» cui al Decreto legislativo risalente al 1° settembre 1993, n. 385. Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Versione aggiornata alla legge 23 dicembre 2021, n. 238 – Luglio 2022.
[38] Il termine, viene in tale sede, «impiegato», nell’adempimento di una «scrittura» di ordine etico-morale, debitamente attualizzante, l’insita convergenza lessicale, consona, al «vocabolo» medesimo.
[39] G. ARETUSI, Mutui e Anatocismo: Aspetti matematici e tecnici. Nuova edizione rivista e integrata con applicativi di calcolo, Teramo, 2018.
[40] Ibidem.
[41] Ibidem.
[42] Il corsivo è della scrivente.
[43] Ibidem.
[44] W.G. SULLIVAN, E.M. WICKS, J.T. LUXHOJ, Economia applicata all’ingegneria, Milano, 2006, Capitolo 4, Relazioni tempo-denaro e concetto di equivalenza, pag. 122.
[45] Il corsivo è della scrivente.
[46] L’inserimento in corsivo è della scrivente.
[47] Ibidem.
[48] Ibidem.
[49] Ibidem.
[50] G. ARETUSI, Mutui e Anatocismo: Aspetti matematici e tecnici. Nuova edizione rivista e integrata con applicativi di calcolo, Teramo, 2018, pag. 5.
[51] Ibidem. Il riferimento è riscontrabile alla pag. 8, del testo consultato.
[52] G. ARETUSI, Mutui e Anatocismo: Aspetti matematici e tecnici. Nuova edizione rivista e integrata con applicativi di calcolo, Teramo, 2018, pag. 9.
[53] Il riferimento «matematico» di natura «descrittiva», effettuato, attraverso le variabili x, y, z, f, è frutto di una personale scelta di scrittura curata dall’autrice del presente elaborato.
[54] M. TROVATO, R. BOTTI, Matematica applicata per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, Milano, 1980, Capitolo 2, Operazioni di prestito, pag. 85 ss.
[55] G. ARETUSI, Mutui e Anatocismo: Aspetti matematici e tecnici. Nuova edizione rivista e integrata con applicativi di calcolo, Teramo, 2018, pag. 7.
[56] G. ARETUSI, Mutui e Anatocismo: Aspetti matematici e tecnici. Nuova edizione rivista e integrata con applicativi di calcolo, Teramo, 2018, nota 17, pagg. 14-15.
[57] G. ARETUSI, Mutui e Anatocismo: Aspetti matematici e tecnici. Nuova edizione rivista e integrata con applicativi di calcolo, Teramo, 2018, paragrafo 1.4., Anatocismo, pag. 14 ss.
[58] Il corsivo è della scrivente.
[59] Il corsivo è della scrivente.
[60] Ibidem.
[61] Ibidem.
[62] E. LEVI, Corso di Matematica Finanziaria, Prima Edizione, Milano, 1953, pag. 31.
[63] Il corsivo è della scrivente.
[64] Sentenza n. 8806/2017.
[65] Così come in definizione di sentenza n. 8806/2017, pag. 3.
[66] «Elaioma: neoformazione connettivale sottocutanea, che ingloba sostanze oleose iniettate e non assorbite; si presenta come un nodulo, duro alla palpazione e può persistere per mesi e anni.». Definizione fornita dal «Dizionario Devoto Oli della lingua italiana», a cura di G. DEVOTO e G.C. OLI, Firenze, 2004, pag. 948.
[67] U. MARANI, C. ROSARIA R., O. NAPOLITANO, P. FORESTI, Politica economica. La teoria e l’Unione Europea, Milano, 2008, pag. 191.
[68] Il corsivo è della scrivente.
[69] S. BORRA, A. Di CIACCIO, Statistica. Metodologie per le scienze economiche e sociali, Seconda edizione, Milano, 2008, pag. 140.
[70] «€Y», ovvero: il livello di reddito nominale. Si consulti: O. BLANCHARD, Macroeconomia, a cura di F. GIAVAZZI e A. AMIGHINI, Quinta edizione, Bologna, 2009, pag. 85.
[71] O. BLANCHARD, Macroeconomia, a cura di F. GIAVAZZI e A. AMIGHINI, Quinta edizione, Bologna, 2009, pag. 85.
[72] «Moneta».
[73] Il corsivo è della scrivente.
[74] Ibidem.
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Lucia D'Angelo
Ricercatrice, giurista, articolista e saggista.