L’anima dei diritti umani: la dignità della persona
Sommario: 1. La dignità umana: un concetto travagliato – 2. La dignità umana come valore e principio di priorità assoluta – 3. La dignità umana come proiezione del principio personalista – 4. La dignità umana nelle Costituzioni e nella dimensione europea
1. La dignità umana: un concetto travagliato
L’individuazione della nozione giuridica di dignità della persona umana appare ardua, e certamente risultano insoddisfacenti quelle ricostruzioni dottrinali che tendono a ricondurla al rispetto delle qualità morali dell’individuo, dei suoi convincimenti etico-religiosi, dell’onore, nonché a considerare costituzionalmente illecito che a taluni cittadini sia riservato un trattamento che disconosca il valore comune di tutti i componenti il corpo sociale.
In realtà l’espressione “dignità umana” non supera, per sé, il pluralismo ideologico, culturale, morale, presente nella società, ma se ne intride.
Per usare un efficace sintesi proposta dalla dottrina, “tale pluralismo può essere sostanzialmente sintetizzato in due matrici fondamentali dalle quali promanano contenuti opposti della formula “dignità umana”: una sostenuta da alcuni propugnatori dell’etica utilitarista e l’altra elaborata dai sostenitori dell’etica ontologica”.
In base al primo orientamento la tutela della dignità dell’uomo è essenzialmente imperniata sul rispetto della sua volontà, e pertanto, può essere attuata solo quando l’individuo gode di piena autonomia.
“In tale concezione, pertanto, gioca un ruolo predominante il principio di autodeterminazione, secondo cui è necessario assicurare al soggetto il massimo grado di libertà e decisionalità su tutte le questioni che lo riguardano, dalla nascita alla morte: questa inclinazione può sinteticamente individuarsi con la formula pro choice, che evidenzia la rilevanza fondamentale dell’assoluta libertà di scelta”.
La teoria dei diritti umani si fonda sulla considerazione del fatto che l’uomo, non può essere sottomesso al dominio di nessuno.
In sintesi, quindi, per i fautori dell’etica utilitaristica la dignità umana, “si riduce a benessere e autodeterminazione.
I fautori dell’orientamento ontologico propugnano una prospettiva che pur non trascurando affatto la qualità della vita tende a inquadrarla all’interno di una struttura concettuale che le offrirebbe il suo vero fondamento razionale: appunto la dignità della persona.
Al fine di aderire agli elementi positivi di entrambe le posizioni si aderisce alla definizione di “dignità umana” data da un autorevole dottrina, per la quale essa è “la dignità che spetta all’uomo di per sé stesso, indipendentemente dal valore o disvalore dei suoi atti”.
2. La dignità umana come valore e principio di priorità assoluta
Sotto il profilo filosofico, non v’è dubbio che la dignità sia un valore, cioè un quid da apprezzare positivamente o anche, detto altrimenti, una preferenza intersoggettivamente orientata.
Depongono nel senso della dignità come valore la storia millenaria e l’alta pregnanza etica del concetto nonché il rilievo che nella dimensione valoriale, le scelte “sono oggetto di percezioni e propensioni non giustificabili razionalmente”. Si aggiungono ulteriori tessere al mosaico se si considera che il valore, almeno a partire da Kant, ha assunto una connotazione filosofica specifica e densa di significato, che lo inquadra quale bene finale, destinato a “realizzarsi attraverso attività teologicamente orientate”.
Il riferimento alla dignità come valore compare emblematicamente nel Preambolo della Carta di Nizza non solo come valore essa stessa, bensì anche in funzione qualificativa, secondo un uso tipico del valore.
Che la dignità umana sia un bene costituzionalmente tutelato non vi sono dubbi. Dalla giurisprudenza costituzionale emerge con nettezza che essa non rappresenta soltanto uno status esistenziale comune per natura a tutti gli esseri umani, ma è anche un valore fondamentale dell’assetto costituzionale italiano fortemente affermato e ampiamente riconosciuto. Con un orientamento che non è mai mutato nel tempo, la dignità umana – identificata talvolta con l’uso di sinonimi quali “dignità della persona”, “dignità dell’uomo”, “dignità della figura umana”, “dignità del soggetto” – è qualificata come “valore di priorità assoluta e di carattere fondante nella scala di valori espressi dalla Costituzione”, come “valore supremo”, come “valore costituzionale che permea di per sé il diritto positivo” e che gioca , pertanto, un ruolo decisivo nell’interpretazione di tutte le norme dell’ordinamento giuridico.
Uno dei primi esempi di questa accezione è rintracciabile nella sentenza del giugno 1964, là dove si afferma come “particolari ragioni di tutela della dignità umana hanno indotto il legislatore ad abolire la regolamentazione della prostituzione, il tesseramento e qualsiasi altra degradante qualificazione o sorveglianza sulle donne che esercitano la prostituzione”.
La legge 20 febbraio 1958 n.75, è stata, introdotta in Italia anche per recepire quanto previsto dalla Convenzione per la repressione della tratta degli essere umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la quale afferma che “la prostituzione è incompatibile con la dignità e il valore della persona umana”. In ambito giuridico, la dignità si atteggia a principio espressivo del valore corrispondente e condivide dei principi, la caratteristica di poter operare a prescindere da un riconoscimento espresso.
Secondo taluni, però, la dignità non avrebbe natura affatto peculiare, non suscettibile di bilanciamento. Trattasi di affermazione frequentemente smentita dalla realtà degli ordinamenti. Insistendo ancora sulla natura di principio che si inserisce in un ordinamento democratico, risulta errato assumere la dignità a parametro unico o andare alla ricerca di una sua collocazione gerarchica. Il termine principio compare nella proposizione finale del Preambolo della Carta di Nizza.
3. La dignità umana come proiezione del principio personalista
L’attinenza della dignità umana al principio personalista deriva dal riconoscimento dell’anteriorità della persona rispetto allo Stato. Se l’uomo ha un valore insopprimibile, racchiuso nell’idea della sua dignità, questo valore deve essere riconosciuto dallo Stato e protetto mediante la garanzia di alcuni diritti fondamentali connaturati a tale valore. Il principio personalista è consacrato nell’art 2 Cost., la cui formulazione sottende una visione secondo cui “non l’uomo è in funzione dello Stato ma quest’ultimo è in funzione dell’uomo, nel senso che suo fine è di assicurare lo svolgimento della persona umana e di garantirne i diritti, e che pertanto questi sono inviolabili”. In altri termini, la protezione dei diritti fondamentali presuppone la centralità della persona, assunta come fondamento dell’ordinamento. La persona, peraltro, non è più intesa secondo il paradigma delle dichiarazioni dei diritti settecentesche: l’uomo non è più visto come astratto e isolato, ma nella sua concretezza esistenziale e soprattutto nel legame indissolubile con la società. Ciò si desume sia dal riferimento, contenuto nell’art.2 Cost., alle formazioni sociali in cui si svolge la personalità umana, sia dalla disciplina dei rapporti etico-sociali, cui sono dedicati rispettivamente il secondo e il terzo titolo della prima parte della Carta.
In generale si può dire che la Costituzione non si limita a disciplinare i rapporti tra Stato e cittadini, ma regola anche i rapporti tra singolo e società. Nel concetto di “persona sociale” si realizza la composizione tra individualismo e solidarismo. Questa concezione della persona e della sua anteriorità rispetto allo Stato trova riscontro nei lavori preparatori dell’art 2 Cost. Per il deputato socialdemocratico Giorgio Pira, il compito della nuova Costituzione doveva essere quello di “riaffermare solennemente i diritti naturali – imprescrittibili, sacri, originari – della persona umana e costruire la struttura dello Stato in funzione di essi.
“Lo Stato per la persona e non la persona per lo Stato: ecco la premessa ineliminabile di uno Stato essenzialmente democratico”. Fu Giuseppe Dossetti a tradurre il progetto culturale di La Pira in ipotesi politica: la Costituzione doveva avere una base ideologica comune, ma ciò non implicava l’imposizione di un’ideologia.
L’articolo ora dispone che «Per tutelare i principi inviolabili e sacri di autonomia e dignità della persona e di umanità e giustizia fra gli uomini, la Repubblica italiana garantisce i diritti essenziali agli individui ed alle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità e richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale». I diritti fondamentali non sono più definiti “inalienabili” e “sacri” ma “essenziali”: è stato quindi eliminato il riferimento a un fondamento giusnaturalistico e religioso dei diritti. La sacralità è stata invece riferita ai principi di autonomia e di dignità, ma con una valenza più generica rispetto alla formulazione originaria. Fondamentale è il richiamo al principio di dignità, alla cui attuazione è strumentale la tutela dei diritti umani.
Nella relazione tra dignità e diritti si traduce l’anteriorità della persona rispetto allo Stato. A partire dalla metà degli anni Sessanta il novero dei significati nei quali il concetto è stato impiegato si è ampliato in maniera significativa, andando anche a coprire (sovrapponendosi o, più frequentemente associandovisi) le estrinsecazioni del principio personalista. Il primo esempio di questa accezione è da rintracciarsi nella sentenza n°44 del 1964, là dove si è sottolineato come “particolari ragioni di tutela della dignità umana abbiano indotto il legislatore ad abolire la regolamentazione della prostituzione, la registrazione, il tesseramento e qualsiasi altra degradante qualificazione o sorveglianza sulle donne che esercitano la prostituzione
4. La dignità umana nelle Costituzioni e nella dimensione europea
La Costituzione Italiana non dedica alla dignità umana una disposizione di carattere generale, paragonabile all’art.1 della Legge fondamentale tedesca. «La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Questi principi, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana ed hanno, quindi, una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale»: uno di questi principi supremi è indubbiamente la dignità umana. Tale concetto trova espressione sotto tre distinti profili. Innanzitutto, esso risulta strettamente collegato al principio personalista e alla garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, sanciti dall’art.2 Cost. Tra questi diritti, particolare è il rapporto che intercorre tra la dignità e i diritti sociali, la cui protezione è indispensabile ai fini di una concreta realizzazione dell’idea di dignità umana. In secondo luogo, ad essa si fa esplicito riferimento in alcuni articoli della Costituzione. In particolare, l’art.3 co.1, Cost. proclama la pari dignità sociale di tutti i cittadini. L’art.36 co.1, Cost assume dignità quale parametro della retribuzione, che deve essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. L’art.41 co.2, Cost. indica la dignità umana come limite all’iniziativa economica privata. Come emerge dalle letture delle disposizioni citate, soltanto l’art.41 Cost. parla di dignità umana, mentre negli altri casi sembra accolta una diversa accezione del termine “dignità”. Ciò rende impossibile la ricostruzione di un concetto unitario di dignità e impone al contrario un’analisi particolareggiata dei singoli richiami, che ne illustri il significato e la portata applicativa. Una simile operazione va condotta con riguardo alla dignità sociale, di cui all’art.3 Cost, allo scopo di coglierne le implicazioni giuridiche e il legame con la dignità umana. Non solo la Costituzione, ma ora anche gli Statuti delle Regioni Ordinarie contengono riferimenti alla tutela della dignità umana. Si può pertanto convenire con chi ha sostenuto che la dignità umana “rappresenta, all’interno di ogni ordinamento giuridico statuale, il bene maggiormente meritevole di tutela. Considerata come fondamento di tutti i diritti della persona, come fonte dalla quale tutti gli altri diritti sono tratti, è menzionata nei preamboli o nei primi articoli delle principali carte costituzionali, come principale rispetto agli diritti successivamente garantiti dalle medesime”. La forza persuasiva della dignità umana è, infine, comprovata dalla sua presenza in tante altre Costituzioni del secondo dopoguerra, pur appartenenti a Paesi anche molto diversi tra loro per area geografica, retaggio storico, contesto socioculturale e dinamiche politiche. Cosi la Costituzione tedesca del 1949 all’art 1, comma 1, recita: “La dignità dell’uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla”. In modo non dissimile l’art.7 della Costituzione federale Svizzera del 1999 recita: “La dignità della persona va rispettata e protetta”. La Costituzione finlandese del 2000 afferma, all’art.1, che “la Costituzione garantisce l’inviolabilità della dignità umana e la libertà e i diritti dell’individuo”. Ancor più solennemente la Costituzione greca del 1986 all’art.2, comma 1, dichiara che “Il rispetto e la protezione della persona umana costituiscono l’obbligo fondamentale dello Stato”.
Per l’art.1 della Costituzione portoghese del 1976, addirittura “Il Portogallo è una Repubblica sovrana, fondata sulla dignità della persona umana” e per l’art.10, comma 1, della Costituzione spagnola “La dignità della persona, i diritti inviolabili che le sono connaturati, il libero sviluppo della personalità, il rispetto della legge e dei diritti altrui sono fondamento dell’ordine politico e della pace sociale”. Un punto di partenza comunemente accettato per tentare definire la portata dell’espressione “dignità umana” può essere rinvenuto nella Carta delle Nazioni Unite sottoscritta il 26 giugno 1945 a San Francisco. Ciò ha trovato un’articolata espressione nella successiva Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, che fissa nel rispetto dell’eguale dignità degli uomini la base dei diritti dell’Uomo. Proclamata all’indomani della fine della tragedia della Seconda Guerra Mondiale, la Dichiarazione Universale afferma che “il riconoscimento della dignità, costituisce il fondamento della libertà” e che “i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’eguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna e hanno deciso di promuovere un migliore tenore di vita in una maggiore libertà”.
In ambito europeo, non deve trarre in inganno la mancata menzione espressa della dignità nella Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), adottata dai Paesi membri del Consiglio d’Europa il 4 novembre 1950. Quell’ideale supremo deve leggersi comunque sullo sfondo per via del richiamo, operato nel preambolo, alla Dichiarazione dei diritti umani e ancor più perché è stato proprio il vecchio continente ad elaborare quei concetti poi esportati all over the world. A dichiarare espressamente inviolabile la dignità umana, è la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza nel 2000. In quest’ultima, la dignità umana ha un carattere di preminenza rispetto agli altri diritti. Nell’art.1 ne è sancita l’inviolabilità: “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”. La dignità è “inviolabile” in quanto “impossibile da violare”, ma la dignità è anche “inviolabile” in quanto non deve essere violata. La dignità umana non è solo un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali. Si apre all’insegna della dignità umana il Trattato di Lisbona, siglato il 13 dicembre 2007 dai capi di Stato e di governo dei 27 Stati Membri dell’Unione Europea ed entrato in vigore il primo dicembre 2009. L’art 1 nell’enunciare i valori fondativi, mette al primo posto il rispetto della dignità umana, cui si aggiungono libertà, democrazia, uguaglianza e diritti umani, tutti capisaldi “comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra uomini e donne”.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Dott.ssa Luana Leo
La dottoressa Luana Leo è dottoranda di ricerca in "Teoria generale del processo" presso l'Università LUM Jean Monnet.
È cultrice di Diritto pubblico generale e Diritto costituzionale nell'Università del Salento.
Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso il medesimo ateneo discutendo una tesi in Diritto Processuale Civile dal titolo ”Famiglie al collasso: nuovi approcci alla gestione della crisi coniugale”.
È co-autrice dell'opera "Il Presidente di tutti".
Ha compiuto un percorso di perfezionamento in Diritto costituzionale presso l´Università di Firenze.
Ha preso parte al Congresso annuale DPCE con una relazione intitolata ”La scalata delle ordinanze sindacali ”.
Ha presentato una relazione intitolata ”La crisi del costituzionalismo italiano. Verso il tramonto?” al Global Summit ”The International Forum on the Future of Constitutionalism”.
È stata borsista del Corso di Alta Formazione in Diritto costituzionale 2020 (“Tutela dell’ambiente: diritti e politiche”) presso l´Università del Piemonte Orientale.
È autore di molteplici pubblicazioni sulle più importanti riviste scientifiche in materia.
Si occupa principalmente di tematiche legate alla sfera familiare, ai diritti fondamentali, alle dinamiche istituzionali, al meretricio, alla figura della donna e dello straniero.
Latest posts by Dott.ssa Luana Leo (see all)
- L’eredità lasciata dalla sentenza costituzionale sul doppio cognome - 4 May 2022
- Green Pass e ambito di lavoro: la dignità umana è in bilico? - 29 November 2021
- Il Presidente di tutti. Prestazioni di unità - 9 October 2021