L’annullamento dell’aggiudicazione e gli atti da impugnare innanzi al T.A.R.

L’annullamento dell’aggiudicazione e gli atti da impugnare innanzi al T.A.R.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4715 del 09.06.2022, è intervenuto a dirimere e fare chiarezza su una spigolosa querelle relativa alla materia degli appalti pubblici.

In particolare, l’interrogativo sul quale gli addetti ai lavori si erano più volte soffermati, ingenerando confusione, afferiva alla natura del provvedimento di nuova aggiudicazione emesso dalla stazione appaltante in seguito all’annullamento (giurisdizionale e non) dell’aggiudicazione della prima graduata.

Una questione non meramente accademica, bensì pregna di risvolti pratici.

Dal diverso inquadramento, infatti, deriva la necessità per l’operatore escluso, a pena di inammissibilità del giudizio proposto, il dovere o meno di impugnare, contestualmente al provvedimento di annullamento relativo alla propria aggiudicazione, quello di nuova aggiudicazione in favore della seconda graduata.

Orbene, su un terreno tanto scivoloso, rispetto al quale è facile intuire i molteplici e rilevanti interessi in gioco, i Giudici di Palazzo Spada hanno statuito un significativo principio di diritto.

In particolare, il Consiglio di Stato ha precisato che l’aggiudicazione al secondo graduato per mero scorrimento della graduatoria in seguito alla esclusione della prima classificata esclude il rinnovato esercizio del potere amministrativo, poiché questo richiederebbe la riapertura della istruttoria sulle offerte presentate e la rinnovata valutazione delle stesse.

Al contrario, risultando queste ultime già valutate nella rituale fase procedimentale, al cospetto di un provvedimento di annullamento, la Stazione Appaltante è tenuta in maniera automatica e vincolata ad aggiudicare la gara al secondo graduato.

In quanto tale, il provvedimento di cui si discute non assume un’autonoma portata amministrativa lesiva e per tale ragione non abbisogna di essere impugnato dall’operatore escluso, insieme al provvedimento di annullamento, ai fini dell’ammissibilità del giudizio.

Ciò, del resto, comporta che il nuovo provvedimento di aggiudicazione, nel caso di eventuale accoglimento del ricorso, sarà destinato ad essere caducato automaticamente per effetto espansivo esterno della alla sentenza che accerti la legittimità dell’originaria aggiudicazione.

Orbene, al netto della arguta motivazione, tale principio può essere salutato con gran favore.

In esso, infatti, trovano conferma i principi cardine del diritto amministrativo e, in specie, quelli che governano la materia degli appalti pubblici, ove ogni inutile adempimento di carattere esclusivamente formale e abnorme, tanto di natura sostanziale quanto processuale, va rifuggito.

Il tutto al fine di garantire una libertà di concorrenza e parità di trattamento perfetti.


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