L’Arbitro per le Controversie Finanziarie: il Gatto del Cheshire dell’intermediazione

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie: il Gatto del Cheshire dell’intermediazione

Sommario: Introduzione –  1. Le caratteristiche regolamentari: origine e operatività dell’Organismo arbitrale – 2. La legittimazione a proporre il ricorso e la surrettizia sterilizzazione dei trend – 3. Valore delle decisioni e inottemperanza – 4. Regolamento delle competenze tra i sistemi di ADR (in particolare, con l’ABF)

Introduzione

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie credo sia l’argomento che sintetizzi, nel miglior modo possibile, quell’ontologica contiguità, del tutto irriducibile, intercorrente tra il settore bancario e quello finanziario[1], perché nasce, fondamentalmente, come una riproposizione, aggiornata e rivista (rectius, contingentata, visto l’ambito di applicazione più limitato, sia sotto il profilo soggettivo, quanto in relazione a quello oggettivo, del quale si discorrerà nel prosieguo)[2], dell’esperimento, ben riuscito, di risoluzione stragiudiziale delle controversie già attuato tramite l’ABF, ovverosia l’Arbitro Bancario Finanziario.

Questo mio breve intervento, di rassegna della fenomenologia dello strumento arbitrale, con specifico riguardo all’attività d’intermediazione finanziaria, non potrà, infatti, tacere della relazionalità tra i due sistemi di Alternative Dispute Resolution (di seguito, ADR), che sarà oggetto di una disamina più puntuale, anche se incidentale, nei prossimi paragrafi.

Per rendere il più accattivante possibile questa trattazione, propongo, tranchant, un paragone letterario, dal carattere dirompente: l’Arbitro per le Controversie Finanziarie m’è, sin da subito, rassomigliato a quel Gatto del Cheshire, reso celebre dal romanzo di Lewis Carroll, “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Lo Stregatto (per tornare subito al più caro italiano), difatti, rappresentava per la piccola Alice una fonte, quasi onnipresente, risolutiva dei più disparati problemi, tutti magistralmente partoriti dalla geniale immaginazione dello Scrittore britannico, ma, al contempo, era, pur tuttavia, contornato da un’aura di misteriosa ineffabilità e problematica incertezza: non facilmente reperibile alla bisogna, per quel suo caratteristico apparire e scomparire cadenzato, nei momenti meno prevedibili e nei luoghi meno previsti.

Ecco, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie non v’è dubbio che esista e che, al contempo, sia ben operativo; potrebbe concretamente essere una buona opportunità ermeneutica del diritto sostanziale e processuale, foriera, anche e soprattutto, di letture innovative[3], ma che, per come congeniato, nel momento più decisivo, ovverosia quello delle conseguenze e del loro pregnante riflesso sul piano pragmatico, sfuma, etereo, fino quasi a scomparire.

A tal proposito, accantonando, almeno per il momento, la letteratura e rimpatriando in un terreno senz’altro più canonico rispetto al tenore di questa dissertazione, mi pare doveroso, tratteggiare, concisamente e in via del tutto preliminare, i caratteri fondanti, la fisiologia propria dell’opportunità arbitrale, per giustificare, poi, la sussistenza del mio, forse ardito, forse pindarico, paragone con il personaggio della fiaba inglese, analizzandone i profili di maggiore e più evidente criticità.

1. Le caratteristiche regolamentari: origine e operatività dell’Organismo arbitrale

Mutuando, senza il rischio di incorrere in censure, un’espressione invalsa nell’attuale linguaggio politico, l’ACF è stato introdotto nel nostro panorama ordinamentale, perché ce l’ha chiesto l’Europa. In effetti, l’Arbitro è diventato operativo, da circa un anno e mezzo (segnatamente, da metà di Gennaio 2017), a seguito della Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, che rappresenta l’esito del recepimento in Italia della Direttiva 2013/11/UE, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recepita in Italia con il D.lgs. n. 130/2015, e che, di fatto, ha introdotto l’obbligo[4] per tutti gli intermediari vigilati dalla Consob di aderire al sistema di ADR predisposto da quest’ultima: l’ACF, per l’appunto.  

L’Organismo arbitrale, che si articola in un unico Collegio con sede a Roma[5], decide su controversie relative alla violazione da parte degli Intermediari[6] degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza[7], normativamente previsti, nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF (incluse le controversie transfrontaliere e quelle oggetto del Regolamento UE n. 524/2013), ovverosia, fondamentalmente, nella prestazione dei servizi di investimento[8] e di gestione collettiva del risparmio[9], tanto nella fase precontrattuale (e, quindi, indipendentemente da un’effettiva successiva stipula del contratto), quanto in quella propriamente contrattuale[10]. Risultano, dunque, evidentemente escluse dalla cognizione dell’ACF tutte le controversie che abbiano a oggetto richieste di risarcimento di danni non direttamente conseguenti alla violazione degli obblighi anzidetti, primi fra tutti i danni non patrimoniali[11], nonché il contenzioso relativo all’applicazione della normativa tributaria[12].

Rifuggendo da una riproposizione pedissequa della normativa regolamentare, facilmente reperibile sul sito istituzionale dell’ACF, poiché infiacchirebbe lo spirito che ho espressamente dichiarato di essermi proposto per questo mio intervento, segnalo, en passant, che, ai fini della ricevibilità del ricorso: non devono risultare pendenti altre procedure di risoluzione stragiudiziali, aventi a oggetto i medesimi fatti; dev’essere stato presentato preventivamente un apposito reclamo all’Intermediario, con l’ottenimento di una risposta o il decorso infruttuoso di 60gg.; da ultimo, tra reclamo e ricorso non deve intercorrere più di un anno. Parallelamente, a pena di inammissibilità, nel ricorso devono essere indicati petitum e causa petendi: si assiste, fondamentalmente, a una riproposizione di quanto disposto dall’art. 163, nn. 3 – 4, c.p.c., in relazione alla domanda giudiziale, con una differenziazione sul piano sanzionatorio (l’inammissibilità a fronte della nullità).

Il quadro, così tratteggiato, è completato dalla gratuità (o quasi) [13] della procedura, nonché dalla non – necessaria assistenza di un avvocato[14].

Snocciolati i caratteri primari del sistema arbitrale, si giunge direttamente alla prima problematica, quella della legittimazione a proporre il ricorso. Se, infatti, dal lato passivo, ci sia, in ogni caso, un Intermediario, dal lato attivo s’assiste a una circoscrizione dei legittimati, che ha suscitato alcune perplessità.

2. La legittimazione a proporre il ricorso e la surrettizia sterilizzazione dei trend

La legittimazione spetta ai soli investitori cc.dd. “retail”, ovvero “al dettaglio”[15], quelli destinati a ricevere la massima tutela nel panorama normativo, in quanto non ascrivibili nella categoria delle controparti qualificate, né, tantomeno, in quella, invero contigua, dei clienti professionali: come riportato nella sezione Glossario del sito istituzionale dell’ACF, sono, fondamentalmente, i “comuni risparmiatori che si rivolgono agli intermediari per effettuare i propri investimenti”. Di fatto, la scelta definitoria di “investitori” a fronte di quella di “clienti”, compiuta in sede di ABF, implica una prima, perlomeno formale, restrizione, a monte, della platea dei soggetti legittimati[16].

Come prontamente evidenziato dalla dottrina[17], la specificazione, poi, con espressa circoscrizione ai soli investitori “al dettaglio” implica un’ulteriore limitazione, che induce un correlato duplice ordine di criticità:

  1. la facoltà d’accesso al rimedio arbitrale riservata ai soli clienti non professionali può, realisticamente, tradursi nell’impossibilità per l’ACF di pronunciarsi su questioni complesse, ontologicamente molto lontane dalle scelte standardizzate effettuate dalla categoria di potenziali ricorrenti (solitamente autori di investimenti più semplici e tradizionali);

  2. di uguale fattura, il rilievo che il restringimento, ab origine, della platea di potenziali “avventori” possa complicare l’emersione di prassi d’impresa illegittime e la loro, conseguente, segnalazione alle competenti Autorità di vigilanza.

Di fatto, più che sulle prassi improprie, l’effetto deflattivo potrebbe, paradossalmente, registrarsi sulla giurisprudenza arbitrale, privata della possibilità di partorire filoni ermeneutici risolutivi, su di un’ampia e variegata rosa di materie e problematiche.

In definitiva, s’assisterebbe inconsapevolmente a una surrettizia sterilizzazione dei trend decisori dell’Organismo arbitrale e dell’influenza positiva sulle politiche di vigilanza e sulle prassi interne alle dinamiche dei mercati[18].

3. Valore delle decisioni e inottemperanza

Passando al secondo profilo di criticità, l’ACF sconta fondamentalmente la limitazione ontologica connaturata alla conformazione del rimedio arbitrale scelto per il sistema bancario – finanziario: la precaria valenza delle proprie decisioni, che è conseguenza mediata dell’ampiezza contenutistica associata alla nozione di ADR nella Direttiva unionale, tale da ricomprendere procedure difformi dalla fisiologia propria del lodo arbitrale[19]. Cerco di argomentare in maniera più efficace.

Le statuizioni del Collegio, pur arrivando in tempi sensibilmente inferiori se raffrontati a quelli spesso pachidermici della giustizia ordinaria (il termine massimo per definire il procedimento e addivenire a una pronuncia motivata è di 90 gg.), da un lato, non sono suscettibili di passare in giudicato e, dall’altro, non sono passibili di esecuzione forzata e, dunque, scarsamente coercibili.

Relativamente al primo profilo, appare senz’altro rilevante la pronuncia della Corte Costituzionale, del 21 luglio 2011, n. 218, laddove si afferma, con riferimento all’ABF e alla sua configurabilità come “giudice a quo”,  che, pur essendo stato “istituito sulla base di una disposizione di carattere legislativo […], ha poi trovato la propria disciplina esclusivamente in disposizioni di carattere amministrativo” e che, quindi, se ne deve, consequenzialmente, escludere “la riconducibilità di tale organismo a quelli giurisdizionali, ancorati, per la loro stessa natura, al fondamento costituzionale e alla riserva di legge”. Descrizione assolutamente mutuabile per tratteggiare i caratteri propri dell’ACF, in virtù delle ragioni suesposte.

Senza soluzione di continuità, si pongono alcune pronunce dello stesso Collegio arbitrale[20], con le quali si autocertifica l’impossibilità connaturata delle decisioni emesse di produrre come effetto “quello di determinare un giudicato rilevante”, ai sensi e per gli effetti di quanto testualmente disposto dall’art. 2909 c.c., nonché la possibilità per le stesse parti di proporre “qualsivoglia altra azione prevista dall’ordinamento”, a tutela delle proprie ragioni[21].

Evidenzio, incidenter tantum, come da siffatta natura non giurisdizionale, derivi l’impossibilità di dichiarare l’improcedibilità della domanda per la sopravvenuta sottoposizione dell’intermediario alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (la decisione, tuttavia, sarebbe rimessa all’eventuale riconoscimento discrezionale, da parte dei Commissari liquidatori).

Passando al secondo aspetto summenzionato, le decisioni, che siano di mero accertamento o anche di condanna[22], non costituiscono titolo per l’esecuzione forzata: l’Intermediario soccombente, laddove optasse per non conformarsi alla statuizione, risulterebbe danneggiato solo sul piano reputazionale, dalla pubblicazione, sul sito istituzionale dell’ACF e su due quotidiani a diffusione nazionale, della mancata esecuzione (anche parziale) della decisione, in base a quanto espressamente previsto dal terzo comma dell’art. 16, del Regolamento.

Circostanza questa che, specie se assommata alla contestuale delimitazione dell’ambito probatorio ai soli documenti scritti e al sostanziale contingentamento dei poteri istruttori previsti in capo agli Arbitri[23], nonché a un contraddittorio “attenuato”[24] ma che, di fatto, ascrive in capo al cliente – investitore la prova del danno e del nesso di causalità, farebbe apparire l’esito del procedimento arbitrale più rassomigliante alle grida manzoniane che a un effettivo strumento dissuasore, di stigmatizzazione di prassi scorrette e illegittime[25].

Parrebbe opportuno, quindi, introdurre un meccanismo maggiormente vincolante per gli aderenti, assumendo come modello quanto già sperimentato in ordinamenti contigui al nostro. Come evidenziato, infatti, nella Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario per l’anno 2016[26], che, come detto, rappresenta il prototipo d’impostazione cui la Consob ha scientemente deciso di ispirarsi, possono rilevarsi esperienze di ADR cui sia attribuito il potere di emettere una decisione dotata di efficacia vincolante, subordinata alla sussistenza di alcuni condizioni tipizzate. Il riferimento primario, come spesso accade, è alla Germania, dove vi sono due organismi privati operanti nel settore dei fondi di investimento, le cui decisioni sono vincolanti per l’Intermediario, qualora accettate dal cliente (e il valore della controversia non superi i 10.000 euro); situazione non dissimile nel Regno Unito, laddove è attivo il Financial Ombudsman Service (FOS), ovverosia un organismo operante in materia bancaria, assicurativa e dei servizi d’investimento, le cui decisioni assumono natura vincolante, solo se accettata dal cliente, e che persegue primariamente un obiettivo conciliativo, posponendo la fase propriamente decisoria, che appare, quindi, solo eventuale, ove sia fallito il precedente tentativo di risoluzione amichevole della controversia.

Anche all’interno di un sistema di tipo aggiudicativo come quello delineato dal Regolamento della Consob ci sarebbero, a mio giudizio, i margini per addurre una maggiore effettività alla presenza dell’Arbitro, superando la valenza coercitiva meramente reputazionale e la capacità valutativa strettamente prognostica, oggi riconosciutegli.

4. Regolamento delle competenze tra i sistemi di ADR (in particolare, con l’ABF)

Da ultimo, come evidenziato da autorevole dottrina[27], appare fumoso anche il regolamento dei confini (per mutuare, in maniera impropria ma meritoria, un’azione privatistica), tra l’ACF e altre forme contigue di ADR, primo fra tutte l’Arbitro Bancario Finanziario, specie se con riferimento a tipologie di prodotti cc.dd. “misti”, quali, a titolo meramente esemplificativo, uno swap collegato a un contratto di mutuo.

La vigente normativa regolamentare non pare soccorrere efficacemente sulla questione, dal momento che l’art. 4 prevede un generico principio di collaborazione tra organismi arbitrali.

La delimitazione delle reciproche competenze resta, in conclusione, rimessa a una valutazione “caso per caso”, che presta inevitabilmente il fianco alle critiche da sempre indirizzate verso tale tipologia di istruttoria e che, al contempo, concorre a rendere più accattivante l’idea della costituzione di un unico Organismo arbitrale, con competenza trasversale nel settore bancario e finanziario.

Dopo aver delineato il quadro delle prerogative e delle criticità dell’ACF, spero in maniera accattivante, come nelle mie appalesate, originarie, intenzioni, mi sovviene, allora, nuovamente la metafora letteraria, che ho scientemente adottato in apertura.

Ricordo, infatti, un passaggio del capolavoro letterario di Lewis Carroll, nel quale, (confesso di affidarmi alla memoria), una scorata Alice, giunta a un bivio segnalato malamente, chiede allo Stregatto “Che strada devo prendere?”, e, questo, sornione come sempre, le risponde “Dove vuoi andare?”.

Non lo so”, ammette la piccola Alice. “Allora, – le risponde affabile lo Stregatto – non ha importanza.”.

Ecco, credo che la conclusione possa essere la stessa, nel senso che bisognerebbe esattamente comprendere quale strada si voglia convintamente percorrere con l’istituzione degli Organismi arbitrali e, quindi, cosa si voglia effettivamente concorrere a realizzare con l’operatività dell’ACF.

Se debba continuare a essere solo una bella opportunità, di moral suasion, ben scritta, ma mal implementata.

O se possa, realmente, ricoprire un ruolo ben diverso, contrassegnato da un maggior prestigio e da una più effettiva incidenza, nel panorama ordinamentale italiano.


[1] Si tratta del testo, ampliato e corredato di alcune note essenziali, dell’intervento che ho pronunciato a Lecce, in occasione della tavola rotonda sull’educazione finanziaria, nell’ambito del II Congresso Salentino su trasparenza bancaria e finanziaria, tenutosi il 25 e 26 maggio 2018.
[2] Sul punto, R. Carleo, L’arbitro bancario – finanziario: anomalia felice o modello da replicare?, in
Rivista dell’Arbitrato, fasc. 1, 2017, 21. L’Autore, in particolare, evidenzia come la diversità del contesto di riferimento possa essere destinata ad incidere sui risvolti operativi in ragione delle significative differenze che caratterizzano quello che potrebbe indicarsi quale “DNA” di Banca d’Italia e di Consob. La prima, infatti, ha visto aggiungere la tutela della clientela alle sue funzioni tradizionali di vigilanza; la seconda, viceversa, ha mantenuto l’attività di vigilanza incentrata esclusivamente sui rischi sistemici.
[3] In tal senso, si rimanda alle note, pubblicate su questa stessa Rivista, ad alcune recenti decisioni dell’Organismo arbitrale.
[4] L’obbligatorietà dell’adesione rappresenta la prima differenza di rilievo con il preesistente sistema della Camera di Conciliazione ed Arbitrato, istituita sempre presso la Consob.
[5] Il Collegio è composto da un Presidente e da quattro membri, in possesso di comprovata competenza ed esperienza, di indiscussa indipendenza e onorabilità. Il Presidente e due membri sono nominati direttamente dalla Consob, mentre gli altri due componenti restanti sono rispettivamente designati dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale e dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.
[6] In base alla definizione contenuta nell’art. 2, primo comma, lett. h), del Regolamento, gli Intermediari sono: 1) i soggetti abilitati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del TUF, anche con riguardo all’attività svolta per loro conto da parte di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di cui all’articolo 31 del TUF; 2) la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta – autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, anche con riguardo all’attività svolta per suo conto da parte di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede; 3) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF; i gestori di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative e PMI innovative di cui all’articolo 50-quinquies del TUF; 4) le imprese di assicurazione limitatamente all’offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del TUF dalle stesse emessi.
[7] Nel limite dei cinquecentomila euro espressamente previsto all’art. 4, secondo comma, del Regolamento.
[8] Nella brochure illustrativa, pubblicata nel gennaio 2017, è riportata la seguente elencazione: negoziazione per conto proprio; esecuzione di ordini per conto dei clienti; ricezione e trasmissione di ordini; sottoscrizione e/o collocamento; gestione di portafogli; consulenza in materia di investimenti. V. ACF – Arbitro per le Controversie Finanziarie. Un modo semplice, veloce, gratuito ed efficace per risolvere una controversia, Gennaio 2017, https://www.acf.consob.it/documents/20184/0/brochure+ACF/ce930bc1-17c7-4767-bab3-639fd2ae9cbd, 7.
[9] Servizio offerto da specifici soggetti (quali le SGR e, anche se più raramente, le SICAV e le SICAF) appositamente autorizzati, che investono in titoli le somme raccolte da più clienti, secondo una predeterminata politica di investimento. V. brochure illustrativa, 8.
[10] In tal senso, bisogna registrare l’iniziale problematicità sottesa alla formulazione dell’art. 4 del Regolamento, che sembrava, prima facie, circoscrivere la cognizione dell’ACF ai soli rapporti di natura contrattuale. Impasse superato al termine della fase di pubblica consultazione, a favore di una dicitura esplicitamente inclusiva anche della fase precontrattuale. Sul punto, Consob, Esiti della consultazione, 4 Maggio 2016, 8, in www.consob.it.
[11] I danni non patrimoniali, proprio in considerazione dell’ambito di operatività tracciato dall’art. 4, terzo comma, del Regolamento, sono stati ritenuti “non deducibili” dallo stesso ACF, in due pronunce, pressoché consecutive. Il riferimento è a ACF, 28 agosto 2017, n. 37 e ACF, 18 settembre 2017, n. 45. Pare opportuno, pur tuttavia, evidenziare come, secondo un orientamento pressoché consolidato, sussista la possibilità di risarcire il danno – conseguenza (se, al contempo, sia possibile pervenire a una sua valutazione equitativa), ove si sia verificata la lesione di un diritto esistenziale o non si tratti di un danno futile; in tal senso, ABF, Collegio di Coordinamento, 5 novembre 2015, n. 8354.
[12] A titolo meramente esemplificativo si può indicare il c.d. “capital gain”. In tal senso, ACF, 23 giugno 2017, n. 8.
[13] Come puntualmente specificato nella sezione F.A.Q. del sito istituzionale dell’ACF, l’eventuale e facoltativa presentazione del ricorso tramite un avvocato o un’associazione dei consumatori può comportare dei costi connessi ai servizi professionali da questi prestati.
[14] In tal senso, P. Grieco, La violazione degli obblighi informativi nell’intermediazione finanziaria tra disciplina civilistica e regolamentare, in Responsabilita’ Civile e Previdenza, fasc. 4, 2017, 1266. L’Autore evidenzia come, di fatto, la coesistenza di tutti caratteri evidenziati renda la procedura arbitrale molto favorevole per le parti.
[15] Autorevole dottrina ha interpretato, comunque, estensivamente la scelta definitoria, facendola coincidere, latu sensu, con la clientela e ritenendo, consequenzialmente, legittimati all’accesso allo strumento arbitrale chiunque possa assumersi come “cliente”, a prescindere dal personale livello di competenza finanziaria. Così, A. A. Dolmetta – U. Malvagna, Sul nuovo «ADR Consob», in Banca Borsa e Titoli di credito, 2016, I, 266 ss.
[16] L’indicazione degli “investitori” rende possibile il ricorso all’Organismo solo in presenza di una qualificazione soggettiva (in linea con quanto espressamente stabilito dall’art. 2, lett. g), del Regolamento), che, contrariamente, è espunta nel contesto dell’ABF, laddove si prevede che chiunque abbia o abbia avuto rapporti contrattuali (o sia entrato soltanto in relazione) con un intermediario per servizi bancari e finanziari (compresi i servizi di pagamento) possa adire il Collegio competente.
[17] Sul punto, A. A. Dolmetta – U. Malvagna, Informativa sul nuovo Arbitro per le Controversie Finanziarie, in Diritto Bancario, 23 Maggio 2016, http://www.dirittobancario.it/news/alternative-dispute-resolution/informativa-sul-nuovo-arbitro-le-controversie-finanziarie.
[18] Profili evidenziati da V. Mirra, I sistemi di Alternative Dispute Resolution trovano nuovo vigore: il recepimento della Direttiva ADR e l’introduzione del nuovo «Arbitro per le Controversie Finanziarie», in Rivista dell’Arbitrato, fasc. 4, 2016, 693.
[19] Così, A. M. Mancaleoni, La risoluzione extragiudiziale delle controversie dei consumatori dopo la Direttiva 2013/11/UE, in Europa e Diritto Privato, fasc. 3, 1 settembre 2017, 1064.
[20] Il riferimento è a ACF, 7 luglio 2017, n. 12; ACF, 7 luglio 2017, n. 13; ACF, 3 ottobre 2017, n. 62.
[21] È d’uopo segnalare come, in dottrina, si sia posto il tema della possibile acquiescenza, in caso di ottemperanza dell’intermediario alla decisione. In senso negativo, V. Pisapia – M. Catenacci, Arbitro per le controversie finanziarie di Consob: le prime 100 decisioni, in il Quotidiano Giuridico, 6 dicembre 2017.
[22] Pare opportuno evidenziare come sia stata discussa la possibilità di decisioni di natura costitutiva. Sulla questione, si segnala la decisione n. 5 del 5 giugno 2017, con la quale l’ACF ha ritenuto che non gli sia preclusa la pronuncia su domande presupponenti la previa caducazione del contratto.
[23] Coincidenti, di fatto, con la sola possibilità di chiedere alle parti ulteriori elementi informativi, come puntualmente indicato nell’art. 11, comma 8, del Regolamento.
[24] Così, M. S. Puliafiato, Il nuovo arbitrato per le controversie finanziarie presso la Consob, in www.legance.it.
[25] In tal senso, pare, tuttavia, opportuno indicare come, in sede di ABF, la percentuale di adesione da parte degli Intermediari alle decisioni dei Collegi sia elevata.
[26] file:///C:/Documents%20and%20Settings/Amministratore/Documenti/Downloads/Relazione_ABF_2016.pdf.
[27] Così, A. A. Dolmetta – U. Malvagna, Sul nuovo «ADR Consob», in Banca Borsa e Titoli di credito, 2016, I, 266 ss.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Articoli inerenti