L’art. 141 Cod. Ass. e la tutela del terzo trasportato alla luce delle più recenti sentenze di legittimità
L’art. 141 Cod. Ass. tutela il terzo trasportato il quale, fatto salvo il caso fortuito, «è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro (…) a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro». È evidente il trattamento di favore che la norma vuole riservare al terzo trasportato, in quanto gli consente un più immediato risarcimento del danno, svincolato dall’accertamento delle responsabilità, che poi percorrerà una strada a sé stante.
Sul tema si è espressa anche la Corte Costituzionale (cfr. ordinanza n°205 del 13 giugno 2008), secondo cui si «rafforza la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso».
In tema di onere probatorio, quindi, tenendo anche conto dell’articolo 2697 c.c., il terzo trasportato che agisca in giudizio ai sensi dell’articolo 141 Cod. Ass., se da un lato, può avvantaggiarsi del fatto di non dover attendere che venga accertata la dinamica del sinistro (né su di lui ricade alcun onere probatorio in merito), dall’altro, dovrà provare che il sinistro sia avvenuto e il nesso di causalità tra quest’ultimo e il danno da lui patito, e quindi da risarcire (cfr. Corte Cass., sent. n°20.654/2016).
La questione su cui occorre ragionare è la seguente: l’art. 141 Cod. Ass. è utilizzabile, dal danneggiato, in presenza di un sinistro che coinvolge più veicoli, oppure anche nel caso in cui anche nel caso in cui è coinvolto solo il veicolo su cui viaggiava il trasportato?
È la domanda a cui ha risposto, recentemente, la Cassazione (cfr. sent. n°17963 del 23 giugno 2021), attenendosi a un’interpretazione letterale della norma: l’esigenza di una tutela di favore per il terzo ha significato solo quando vi è una pluralità di veicoli coinvolti, perché solo in questo caso il danneggiato può agire «a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro».
Tale sentenza è l’ultima di una giurisprudenza univoca della Suprema Corte sul tema: ciò che va specificato è, in primo luogo, che se è univocamente accettato che i veicoli devono essere due, o più di due, ai fini dell’applicabilità dell’articolo 141 Cod. Ass., non è detto che l’altro veicolo sia assicurato né identificato (cfr. Corte di Cass. sent. n°16477/2017). Difatti, la Corte ha specificato che, volendo applicare il principio vulneratus ante omnia reficiendus, quest’ultimo non può essere subordinato alla possibilità concreta di agire in rivalsa: la scelta del legislatore, come detto in apertura, è proprio quella di privilegiare il trasportato a prescindere dalle rispettive responsabilità, e, conseguentemente, anche a prescindere dalle ricerche del veicolo responsabile se non identificato.
Infine, una completa lettura della norma non può prescindere dalla considerazione del caso fortuito, caso nel quale la compagnia assicurativa può legittimamente evitare il risarcimento al terzo trasportato. Se, come parte della dottrina ritiene, il caso fortuito è riferibile a un evento naturale, questo deve essere eccezionale, obiettivamente inverosimile, e imprevedibile, cioè deve sensibilmente deviare dalla normale frequenza statistica (cfr. Corte Cass., SS.UU, n°5.422 del 26.2.2021).
Recente giurisprudenza (cfr. Corte Cass. sent. n°4.147 del 13.2.2019) specifica che il caso fortuito è identificato «in un evento di origine puramente naturale, che sfugge al controllo degli esseri umani; il caso fortuito nel linguaggio giuridico, al contrario, alle cause naturali (il “caso”, in questo senso, è causa) aggiunge pure le condotte umane – compresa quella del danneggiato – cui l’autonomia e la imprevedibilità conferiscano appunto il ruolo di causa “assorbente”, ovvero che elide il nesso causale con gli elementi antecedenti». Ritiene la Corte che, se il legislatore avesse voluto restringere il campo del caso fortuito, si sarebbe subito espresso in tal senso, specialmente avendolo inteso come criterio di bilanciamento di interessi.
Quindi, proseguendo nella sentenza appena citata: «prima di tutto deve essere escluso il caso fortuito (…) dopo di che, in una situazione quindi di corresponsabilità (…), si procede “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, ovvero non rientra nel thema decidendum il grado di ripartizione».
L’onere probatorio del caso fortuito ricade sull’assicuratore del vettore: se quest’ultima non adempie all’onere impostogli dalla regola del caso fortuito di provare la totale derivazione dell’evento dannoso da questo, il processo non deve ulteriormente essere speso sul profilo della responsabilità, in quanto l’assicuratore del vettore è comunque tenuto a risarcire completamente il trasportato, la presenza di una eventuale corresponsabilità incidendo poi ai fini di rivalsa secondo il combinato disposto dell’art. 141, comma 4, e art. 150, comma 1, lett. a) del Codice.
Si può concludere, quindi, in primo luogo che il terzo trasportato può agire ai sensi dell’articolo 141 Cod. Ass., ottenendo un trattamento di favore, con l’onere probatorio esclusivamente che il sinistro sia avvenuto e che vi sia nesso di causalità tra quest’ultimo e il danno da lui patito. In secondo luogo, il caso fortuito, che deve essere eccepito e dimostrato dalla Assicurazione, ha un significato maggiormente inclusivo, anche relativo alle condotte umane e non solo naturali, il che richiede, ai sensi della citata sentenza 4.147 del 2019, che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro. Ciò posto, ovviamente, la ripartizione delle responsabilità non fa parte del giudizio relativo al risarcimento verso il terzo trasportato.
Infine, nel caso il terzo trasportato patisca dei danni in un incidente in cui non ci sono due o più veicoli, potrà usufruire dell’art. 144 Cod. Ass., in base al quale «il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione».
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Dal 2014 svolgo la professione forense presso il Foro di Napoli, in ambito civile.Nel 2015 ho collaborato, insieme ad altri, al Manuale di diritto d’autore curato dal Prof. Fabio Dell’Aversana, dedicandomi alla parte relativa ai contratti dello spettacolo.Nel 2017 e nel 2019 ho partecipato all’IGF, rispettivamente di Bologna e di Torino, dove ho trattato il tema dell’identità e della privacy dei minori in Rete, argomento trattato anche al convegno «Insert law to continue» tenuto alla Federico II di Napoli e, nel giugno 2021, nel convegno «La scuola e le sfide del Covid».Nel 2020 ho collaborato, insieme ad altri, al volume «Il valore della Carta dei diritti di Internet», a cura di Laura Abba e Angelo Alù, con il contributo intitolato: «La sicurezza in Rete e il delicato equilibrio tra vari interessi in gioco» e anche al volume «Stato di diritto, emergenza, tecnologia», edito su Consultaonline a cura di Giovanna De Minico e di Massimo Villone, con il contributo «Coronavirus e principio di uguaglianza: problematiche e spunti».Tra il 2020 e il 2021 ho affrontato il tema dello smart working sia nel breve saggio «Il diritto alla disconnessione: questioni pratiche e possibili tutele», su Rassegna Astrid, 16/2020, poi pubblicato in spagnolo nella Revista de Ciencia de la Legislaciòn, 9/2021, sia, con la Dott.ssa Valentina Sapuppo, nell’articolo «Diritto alla disconnessione: utopia o certezza normativa» pubblicato su e-learning specialist.eu l’8 marzo 2021.Nel 2021 ho collaborato, insieme ad altri, al volume «La Pubblica Amministrazione del futuro. Tra sfide e opportunità per l’innovazione del settore pubblico», a cura di Angelo Alù e di Alessia Ciccarello, con il contributo intitolato: «Discorsi d’odio, social e libertà di espressione: quis custodiet custodes?», argomento trattato anche il 14 maggio 2021 come speaker nell’ambito del ciclo di conferenze «Internet per tutti, a scuola con Isoc».Nel 2023 ho partecipato all'incontro organizzato da Icon’s in Bocconi con un intervento relativo a «Le implicazioni dei discorsi d’odio e delle fake news nel dibattito politico» nel panel intitolato «Le nuove agorà digitali: trasformazioni della politica e della democrazia», intervenendo nel panel con un intervento relativo a «Le implicazioni dei discorsi d’odio e delle fake news nel dibattito politico».Nel marzo 2024 ho partecipato, al Teatro Polivalente di Bologna, all'evento Reclaim the Tech 2024: Laboratorio «Tecnologie, democrazia, dati: tra abusi (dis-)informazione e strategie di resistenza» in questo laboratorio ho parlato dell’impatto della disinformazione in politica per il tramite delle tecnologie.Nel giugno 2024 ho preso parte alla VI Conferenza internazionale e Summer school dell’Associazione “Per l’Europa di Ventotene” (9-14 giugno 2024): nella manifestazione, organizzata dal Prof. Andrea Patroni Griffi, sono intervenuto come speaker nel panel intitolato «Il federalizing process europeo e i processi federali negli Stati membri: quale regionalismo in Europa e per l’Europa?», con un intervento intitolato «Integrazione europea e autonomie territoriali: auspici e problematiche sul ruolo sovranazionale delle Regioni» segnalando come la partecipazione multilivello delle Regioni alle politiche comunitarie può essere utile sia per rafforzare l’unità e la partecipazione con un approccio inclusivo, ma anche un utile raccordo da parte di Enti maggiormente vicini ai cittadini, per far percepire l’Europa meno lontana.A ottobre 2024 ho partecipato presso l’Università di Trento alla conferenza annuale di ICON'S Italia “Lo stato delle transizioni”, moderando il panel panel intitolato “La democrazia nella Rete, la Rete per la democrazia: intelligenza artificiale e uguaglianza nelle politiche eurounitarie”.
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