L’art. 403 c.c. quale misura a tutela reale dei minori e non abuso verso gli stessi

L’art. 403 c.c. quale misura a tutela reale dei minori e non abuso verso gli stessi

I minori sono soggetti tutelati sia dall’ordinamento interno che dall’ordinamento esterno attraverso norme richiamanti e riconoscenti quella libertà che rientra nei “diritti dell’uomo”.

Nel nostro ordinamento, nell’ambito dei diritti e doveri dei genitori e dei rapporti genitori-figli, di particolare rilievo in ambito minorile è l’art.31 comma 2 della Carta Costituzionale, il quale afferma “ La Repubblica…protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo ” [1] .

In questa ottica è stato tenuto conto del dispositivo santificato dall’arte. 403 cc, comma 1, che sancisce quanto segue: “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è, dunque, emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione” [2] .

Lo stesso articolo 403 del codice civile continua ad essere ancora oggi un articolo di tale utilità che lo stesso legislatore, con la riforma del Ministro Cartabia, ha integrato con gli annessi comma successivi il comma 1, definendo ulteriori compiti e termini degli organi giudiziari tra cui quelli relativi al Giudice e al Pubblico Ministero.

In questo lavoro l’attenzione si rivolge solo alla prima parte, e cioè al comma 1 dell’art 403, sopra descritto.

Prima di parlare degli interventi e dell’ambito di applicabilità dell’art. 403 comma 1 cc, è necessario aprire una piccola parentesi sui diritti propri dei minori che molto spesso alcuni organi di competenza, presi da “sindrome di potere”, non tengono presente, portando anche in capo al minore situazioni non sempre di stabilità psico-fisica .

Va ribadito inoltre che gli stessi diritti dei minori sono da collocarsi nella categoria dei diritti inviolabili dell’uomo, ai quali la stessa Carta Costituzionale offre tutela ai sensi dell’art. 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità …” [3] .

Pertanto, a tal proposito, occorre specificare quali sono i diritti dei minori nell’ambito della famiglia:

  • diritto di crescere nella propria famiglia.

  • possibilità di essere allontanati dalla famiglia con provvedimento eccezionale solo quando non vi sono altre soluzioni infra familiari sperimentabili.

  • diritto del minore in caso di mancanze sia genitoriali che familiari, da parte di entrambi i rami genitoriali, a non avere contatti né con i genitori né con i parenti in linea diretta e collaterale.

  • diritto ad avere cure da parte dei genitori. In caso di assenza è diritto del minore che gli organi competenti – quali i servizi sociali o altri organi a cui è attribuita la facoltà di tutelare il minore – valutino, nella cerchia di parentela lineare e affine, soluzioni adeguate che possono portare alla cura del minore , senza necessariamente che esso sia strappato dal proprio ambiente affettivo – familiare.

Alla luce di quanto emerso finora considerando i diritti dei minori, è stato precisato che il ricorso all’art. 403 comma 1 c.c., deve essere inteso in forma restrittiva, e cioè applicato a quelle ipotesi veramente urgenti che, per la gravità della situazione, richiedono un intervento immediato che comunque deve essere motivato da parte della pubblica autorità la quale non ha il tempo di attendere la decisione del tribunale per i minori, nella situazione concreta e nel tempo imminente della situazione concreta.

Si considerino, ad esempio, fattori quali l’ignoranza, la negligenza, o qualunque altra incapacità dei genitori e della parentela a provvedere all’educazione del minore che sia tanto attenta a determinare un rischio di incolumità del minore, creando di fatto un pregiudizio concreto. ed è imminente per lo stesso. E’ proprio in queste circostanze che si manifesta l’utilità dell’art 403 cc, poiché tutela l’interesse superiore del minore, nonché gli stessi diritti posti in capo ad esso, di essere mantenuti, di essere educati, di esprimere la propria volontà ecc.

Dalla stessa applicazione dell’art. 403 cc però restano fuori invece tutte le restanti motivazioni che non riguardano l’imminente pregiudizio che potrebbe essere posto in capo al minore di fronte a una situazione immediata e concreta. Ad esempio, se si considera il caso di due genitori (o uno dei due) che esercitano la responsabilità genitoriale e che vivono una condizione di indigenza, questa non può essere di ostacolo all’esercizio del diritto dei minori a restare nella propria famiglia, così come non può essere di ostacolo all’esercizio da parte dei genitori (o del genitore singolo) della stessa responsabilità genitoriale; in questo caso è responsabilità dell’autorità pubblica intervenire come sancito dall’art.2 Cost, comma 2 “…È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana…” [4] , e adottano, anche con l’ausilio di interventi di carattere pubblico, misure e piani di sostegno e assistenza delle famiglie.

Ma chi è il soggetto legittimato all’applicazione dell. 403 comma 1 c.c.?

L’organo legittimato ad adottare i provvedimenti, ancorché tali provvedimenti siano decisionali e vadano ad incidere nella sfera dei minori, e soprattutto nella delicata sfera dei rapporti genitori-figli, è il giudice; ma poichè lo stesso art. 403 cc deroga al principio generale, la sua stessa applicazione spetta alla “pubblica autorità”, per essa s’intende oltre che l’autorità giudiziaria, anche le forze di polizia e gli “uffici per i minori “, quali i servizi sociali operanti presso il comune di residenza del minore.

A tal proposito va detto che il coinvolgimento dell’autorità giudiziaria è sempre richiesto da parte della pubblica autorità quando sussiste l’opposizione dei genitori, i servizi sociali, non avendo poteri in materia di responsabilità genitoriale, sono tenuti a richiedere il coinvolgimento dell’autorità giudiziaria, in quanto essi svolgono esclusivamente una funzione tecnico-professionale in collaborazione con la stessa autorità giudiziaria.

Per concludere, l’art 403 c.c. nella sua applicazione rappresenta un vero e proprio strumento a favore della tutela dei minori, ma solo quando la stessa applicazione risulta necessaria di fronte a un pericolo, o meglio rappresenta un pregiudizio imminente e concreto posto in capo ai minori. Non è questo il caso invece quando tale pregiudizio concreto e imminente non risulta evidente, ma bensì sono evidenti solo situazioni risolvibili con interventi di natura sociale volte al sostegno materiale e sociale della famiglia.

 

 

 

 

 


[1] Art. 31 Cost., 1948.
[2] Articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 196/2003. 403 c.1 Codice Civile.
[3] Art. 2 Costo, 1948
[4] Art. 2, comma 2, Cost., 1948.

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Dott. Pino Tontoli

Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza presso Università degli Studi del SannioMateria di Competenza - Diritto di Famiglia e Minorile ( Area Civilistica)

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