L’assegno divorzile alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale

L’assegno divorzile alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale

L’istituto del divorzio, nel corso degli anni, ha subito innumerevoli cambiamenti dettati dal progresso sociale e dalle esigenze di economia processuale. Decisamente importante in tal senso, è stata la riforma che ha introdotto il c.d divorzio breve con legge 6 maggio 2015 n° 55. Il nuovo istituto del divorzio prevede la possibilità di richiedere il definitivo scioglimento del matrimonio quando sono trascorsi soli 6 mesi dalla separazione consensuale, o 1 anno da quella giudiziale. 

Basti pensare che la precedente legge prevedeva un termine di ben 3 anni, decorrenti dalla data si separazione, per poter richiedere lo scioglimento del divorzio. Lo snellimento della procedura ha quindi apportato importanti vantaggi al sistema giudiziario, ma è necessario sottolineare che non solo sono cambiati i termini del divorzio, ma anche ciò che concerne il riconoscimento degli assegni di mantenimento divorzile. 

La giurisprudenza dei tribunali e della corte di cassazione hanno determinato un vero e proprio revirement sulla materia, stravolgendo del tutto la precedente percezione sui requisiti di riconoscimento di questo diritto. 

Già la cassazione, con sentenza del 10 maggio 2017 n. 11504 (sentenza Grilli), aveva ribaltato il precedente orientamento che riconosceva l’assegno divorzile all’ex coniuge basandosi sul potenziale tenore di vita (Vedi anche Tribunale Bologna, sez. I, 01/02/2018, n. 331 in Redazione Giuffrè 2018) che la coppia avrebbe avuto nel corso del matrimonio, tenendo conto delle sostanze patrimoniali esistenti tra i coniugi. Tale sentenza, appunto, ha invece ritenuto che l’assegno divorzile avrebbe dovuto essere riconosciuto solamente a sostegno dell’ex coniuge con una ridotta capacità economica, dovuta alla propria incapacità o impossibilità a sostenersi economicamente. 

Qualora l’ex coniuge fosse riconosciuta in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, ma ad esempio avesse agito per non ottenerlo con lo scopo di continuare a gravare sull’ex coniuge, si ritiene (alla luce del nuovo orientamento) che il giudice non potrà più riconoscere l’assegno divorzile.

La cassazione ha infatti ribadito che lo scioglimento del matrimonio a seguito di divorzio comporta certamente la cessazione dei doveri coniugali di assistenza morale ed economica nei confronti del coniuge, ed è per tale motivo che non può più ritenersi applicabile il precedente orientamento che in qualche modo continuava a far sopravvivere, nella maggior parte dei casi, il sostegno economico. 

La più recente sentenza della cassazione (sentenza n. 6663/2018), riconferma il nuovo criterio di assegnazione dell’assegno di mantenimento che deve essere attribuito solamente a quei soggetti riconosciuti privi di capacità economica al punto da non riuscire a sostenere una dignitosa sopravvivenza. 

Infatti una sentenza del tribunale di Matera (Tribunale Matera 07/03/2018 n.250 in GiustiziaCivile 13/04/2018) ha riconosciuto la necessità di verificare le condizioni patrimoniali dei due ex coniugi, stabilendo così l’eventuale impossibilità del coniuge richiedente l’assegno, di non essere in grado di svolgere l’attività lavorativa necessaria per poter provvedere al proprio sostentamento, ad esempio a seguito dell’età avanzata o di infortunio o malattia. 

Ancora, la corte di appello di Napoli (Corte appello Napoli 22/02/2018 n. 911 in Redazione Giuffrè 2018), ha stabilito che la richiesta di aumento dell’assegno divorzile debba essere subordinata alla prova dell’assenza di validi mezzi di sostentamento e di una concreta impossibilità a lavorare. 

A tal proposito, sempre in cassazione (Cassaizone civile, sez. VI, 07/02/2018 n. 3015, in Guida al diritto, 10, 20), è stata respinta una domanda proposta dall’ex coniuge per un incremento dell’assegno divorzile a seguito del licenziamento spontaneo di questo per scelta di vita personale.

La cassazione civile (Cassazione Civile sez. I, 20/02/2018 n. 4091, in Giustizia Civile Massimario 2018) ha anche affermato che il giudice non è obbligato a prendere in considerazione tutti i parametri elencati dalla legge 898/1970 per stabilire se il coniuge necessiti di un assegno di mantenimento, ma può anche prendere in considerazione solamente alcuni degli elementi elencati dalla legge.

In definitiva sembra ormai che questo tipo di orientamento si stia consolidando nei nostri tribunali, e pare improbabile (almeno per il momento) un ritorno al precedente orientamento. 

Tirando un po’ le somme del nostro discorso, sembra proprio che la ratio di questa scelta giurisprudenziale, sia dovuta ad una nuova lettura delle disposizioni sul divorzio e sulla cessazione del rapporto coniugale, prevedendo quindi il riconoscimento dell’assegno di mantenimento divorzile solamente lì dove l’ex coniuge non sia concretamente in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento economico, per ragioni che devono essere provate dalla richiedente e che non possono riguardare scelte di vita o fattori esterni (quali scarsità di offerte di lavoro), ma che devono riguardare fattori di incapacità personale come età avanzata, malattie o infermità. 


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Riccardo Speciale

Dottore in Giurisprudenza, praticante avvocato presso il Foro di Palermo. Laureato Magistrale presso l'Università degli Studi di Palermo. Tesi di laurea in Diritto Civile e Diritto penale: "Il principio del migliore interesse del minore: strumenti e tecniche di tutela di tipo civilistico e penalistico". Corso di Perfezionamento in DNA e cadaveri eccellenti: educazione forense, presso l'Università degli Studi di Palermo. Masterizzando in Risk Management e organizzazione sanitaria (Master Internazionale di II livello presso l'Università degli Studi di Palermo).

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