L’assegno divorzile: cos’è?
Come abbiamo spesso detto nei nostri post, i film e i telefilm creano spesso molta confusione quando trattano di temi giuridici.
Forse, il campo in cui vengono usati maggiormente in modo improprio termini di diritto è proprio la separazione e il conseguente divorzio.
Infatti, tutti avrete sentito nominare il famigerato “assegno” (spesso nella frase “non mi paga l’assegno…”).
Ma di cosa si tratta?
Prima di analizzare l’assegno divorzile, come indicato nel nostro titolo, vogliamo fare un passo indietro.
In tema di trattamenti economici al momento della fine del matrimonio, infatti, occorre fare una breve chiosa.
Al momento della separazione, il Giudice può disporre a favore del coniuge economicamente più debole e, comunque, a favore dei figli minori o non autosufficienti, una somma a titolo di mantenimento.
Nella prima ipotesi, va ad aiutare il coniuge che abbia maggiori difficoltà economiche ed è volto a garantire un tenore di vita similare a quello tenuto in costanza di matrimonio.
Nel caso in cui venga disposto a favore dei figli, invece, viene stabilito in virtù del principio per il quale entrambi i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli.
Diverso è invece l’assegno divorzile.
La differenza, in primis, risiede nella sede in cui esso viene disposto: al momento del divorzio e non, già, in sede di separazione.
L’assegno di divorzio ha infatti una natura piuttosto complessa: esso ha in primis una natura assistenziale, volto a coprire il pregiudizio che uno dei due coniugi potrebbe avere dallo scioglimento del matrimonio, quindi, una natura risarcitoria, in caso di rottura per colpa e, infine, una componente compensativa in relazione agli apporti di ciascun coniuge alla vita famigliare.
Il diritto a percepire l’assegno divorzile viene meno qualora il soggetto beneficiario contragga nuove nozze.
Infine, è una condizione necessaria affinchè il coniuge che lo percepisce possa richiedere la pensione di reversibilità del coniuge deceduto.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Avv. Camilla Fasciolo
Nata il 07.09.1987 a Finale Ligure (SV), ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel luglio 2011 con una tesi in procedura penale, "La disciplina del patrocinio a spese dello stato nei procedimenti penali". Nel giugno 2013 si diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Genova, con una tesi in diritto di famiglia riguardante il nesso di causalità nell'addebito della separazione. Esercita la professione di avvocato dal Gennaio 2015.
Latest posts by Avv. Camilla Fasciolo (see all)
- Il divieto di animali domestici in condominio - 15 October 2017
- Permesso di soggiorno - 3 October 2017
- Il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio - 1 October 2017