L’assegno divorzile va determinato sul reddito netto
Cassazione Civile, Sez. I, ord. 14 gennaio 2019, n. 651
La questione giuridica oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione attiene al criterio di calcolo dell’assegno divorzile spettante al coniuge economicamente più debole.
La Corte di Appello di Catania determinava l’assegno divorzile a carico dell’ex marito, poiché considerato titolare di una situazione più economica e stabile –rispetto alla ex moglie- sulla base del reddito lordo dichiarato e dell’acquisto di un immobile effettuato in un tempo successivo alla separazione. Il provvedimento emesso dal giudice di seconde cure veniva impugnato dall’ex marito.
Oltre a ribadire la natura assistenziale, perequativa e compensativa dell’assegno divorzile –di recente affermata dalle Sezioni Unite con sentenza n. 18287 del 11 luglio 2018- gli Ermellini hanno voluto svolgere un’analisi ancor più specifica in ordine ai criteri di determinazione del reddito degli ex coniugi.
Nel caso in esame, la Suprema Corte ha evidenziato che, la capacità economica del coniuge obbligato debba valutarsi in ordine al reddito netto di quest’ultimo e non in riferimento al reddito lordo. Ciò in relazione all’andamento economico avuto dai coniugi durante la conduzione della vita familiare.
A ben vedere, essi fanno presumibilmente affidamento sul netto dei propri redditi per misurare le proprie possibilità di spesa. Pertanto, medesimo criterio va applicato in fase di divorzio, seppur terminata l’affectio coniugalis, giacché criterio indipendente dalla stessa.
In virtù di ciò, la funzione equilibratrice assegnata all’assegno divorzile assurge al sostanziale riconoscimento del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio familiare e personale. Restando così esclusa l’ipotesi che l’assegno divorzile abbia funzione ricostitutiva del tenore di vita endoconiugale.
Tale principio di diritto conferma il già consolidato orientamento, formatosi sul punto dalla Corte di Cassazione con le pronunce n. 9719 del 2010 e n. 13954 del 2018, in materia di separazione personale tra i coniugi.
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte cassa la sentenza di secondo grado con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, per conformarsi e pronunciarsi anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
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