L’assenza (colpevole?) dell’istituto delle offerte concorrenti nel concordato liquidatorio semplificato
di Andrea Jonathan Pagano, Simone Giugni, Luca Provaroni, Simonetta Sforzi, Rita Emanuela Galvagno, Jessica dal Canto e Mariangela Salvante
Sommario: 1. Abstract – 2. L’istituto delle offerte concorrenti nelle procedure concorsuali volontarie – 3. Offerte concorrenti e procedure competitive – 4. Gli specifici casi di inapplicabilità delle procedure competitive ed offerte concorrenti – 5. La composizione negoziata e la legittimazione alle prepacked solutions – 6. Osservazioni
1. L’articolo redigendo inerisce alla analisi della modalità di cessione e liquidazione degli assets aziendali ai sensi della disciplina della nuova composizione negoziata della crisi introdotta con il D.L. 118/2021. In particolare, l’assenza del richiamo alle offerte concorrenti contenuto nella sezione di cui al concordato preventivo, sembra paventare un ritorno al passato, quantomeno ante 2015, con la possibilità di addivenire alla instaurazione ed esaurimento delle procedure attraverso delle soluzioni c.d. prepacked.
L’analisi, muovendo dalla generale disciplina concordataria delle offerte concorrenti ed, in residuale ipotesi, delle procedure competitive per la totalità delle diverse fattispecie concorsuali, cerca di analizzare le caratteristiche e le criticità dell’istituto negoziale introdotto.
In particolare, gli autori cercano di verificare la astratta inapplicabilità delle offerte competitive, espressamente prescritta nella disciplina novellata, alla luce dei casi, più giurisprudenziali che normativi, in cui competitive e concorrenti non hanno luogo nelle diverse procedure concorsuali.
2. Il 2015 è stato interessato da una importante riforma che ha novellato la disciplina fallimentare, e più segnatamente l’ambito del concordato preventivo. A far data dall’avvento del ventunesimo secolo, numerosi autori hanno iniziato a verificare la fattibilità di apportare delle modifiche dell’ambito concorsuale, spesso prendendo spunto da un angolo visuale comparatistico. Basti pensare che nel 2001, la Commissione Trevisanato aveva redatto una serie di proposte ispirate alle procédures d’alertes francesi e al modello statunitense della involuntary petition che, però, non vennero confermate in sede di promulgazione [1].
La stessa relazione illustrativa allegata al D.L. 83/2015 ha posto in evidenza la dicotomica finalità della novella volta “massimizzare la recovery dei creditori concordatari e di mettere a disposizione dei creditori concordatari una possibilità ulteriore rispetto a quella di accettare o rifiutare in blocco la proposta del debitore”. Tali obiettivi sono stati tradotti nella prescrizione di un novellato istituto procedurale competitivo, da seguire pedissequamente allorquando il piano concorsuale preveda la preordinata cessione a qualsiasi titolo, ed in favore di un soggetto predeterminato, di tutto o parte dell’azienda, ovvero di singoli assets della stessa. Suddetta procedura risulta, nell’esprit de loi, essere volta alla ricerca sul libero mercato di offerte migliorative o, comunque, concorrenziali alle condizioni enucleate dal debitore nella proposta e nel piano concorsuale.
Sembra, dunque che, nel solco della riforma del 2015, possa rintracciarsi tra le intenzioni del legislatore la volontà di introdurre dei tools di stampo competitivo nella procedura del concordato talché si configuri, quantomeno in astratto, la possibilità di fornire risposte concrete ad un’eventuale contendibilità dell’impresa in crisi. Compiere un passo verso questo obiettivo, in linea teorica, consente di accrescere le potenziali chances di partecipazione maggiore dei contenders dell’imprenditore in crisi [2].
Tra gli obiettivi dichiarati di questa riforma vi era anche quello di ridefinire un equilibrio nel rapporto tra le parti (debitore-creditori), puntando alla teorica massimizzazione della recovery della massa, mediante, appunto le offerte concorrenti [a]. Le offerte concorrenti sono state inserite trasposte in una norma all’uopo inserita nella legge fallimentare dal d.l. 83/2015 e modificata in modo significativo in sede di conversione in legge 132/2015 [3]. I presupposti per provvedere alla instaurazione dell’istituto statuito dall’art. 163 bis l.f. sono individuabili nel fatto che il titolare dell’impresa in stato di crisi, abbia preventivamente ante omologa o finanche deposito del piano ex artt. 160 e 186 bis l.f. concluso un qualche accordo con un soggetto terzo che abbia interesse all’acquisizione dell’azienda, o di un ramo della stessa o di specifici beni e che sia stato posto a fondamento del piano de quo. La norma prescrive che, tra le altre, l’accordo tra il debitore ed il terzo non debba avere una forma specifica, potendo, peraltro, prevedere il trasferimento finanche non immediato dell’azienda, di un ramo della stessa o di specifici beni. Tale precisazione, contenuta nell’ultima proposizione del primo comma dell’art. 163-bis, ha consentito ai practitioners di vagliare l’ipotesi di offerte concorrenti sia in caso di concordato liquidatorio che in continuità. Il tipo di accordo può, nella sostanza, dunque, prevedere anche la mera ipotesi di una cessio bonorum, di affitto di azienda ovvero di accordo traslativo.
In questo istituto, poi, si individua un certo grado di dipendenza dal piano-proposta avanzata dal debitore. In particolare, la possibilità di prevedere la cessione di un qualche asset in favore di un terzo deve essere già contemplata dalla proposta. Va da sé, dunque che ove l’imprenditore sia in animo di procedere in tal senso, potrà avere modo di individuare preliminarmente un soggetto, talché sia possibile presentare poi la domanda con un’offerta “preconfezionata”. Ed è soltanto in questa fattispecie che il Tribunale procede, dunque, all’apertura della competitiva onde consentire anche ad altri terzi l’opportunità di formulare offerte che debbono, comunque, non solo rispettare il requisito della comparabilità con l’offerta originaria del piano presentato dal debitore nella domanda, ma, se del caso, finanche aggiungere profili migliorativi sostanziali in ordine alla percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali [4]. Il profilo della comparabilità inerisce alla possibilità di verificare fattivamente secondo parametri oggettivi la proposta presentata dal debitore e le offerte concorrenti. Tale previsione si giustifica, del resto, nella asserita volontà del legislatore di creare uno schema all’uopo delineato al cui interno poter immaginare delle modalità di trasferimento dell’azienda in favore di terzi. Se la forma del contratto è, in astratto libera ed atipica, anche il contenuto dell’offerta può risultare indefinito sia nell’an che nel valore [b]. Ulteriori requisiti di un’offerta conforme al dettato ex art. 163 bis, sono poi dettati dal terzo comma, il quale statuisce innanzitutto che non sia legittimo formulare offerte che siano sottoposte a condizioni, proprio al fine di evitare che vi sia una ulteriore alea rispetto a quella già connaturata della procedura concordataria. Nel medesimo solco, vale la pena aggiungere che le offerte formulate acquistino il connotato della irrevocabilità a far data della modifica medio tempore occorsa alla stessa in conformità a quanto previsto dal decreto. Inoltre, un ulteriore requisito dell’offerta è sostanziato dalla segretezza che permane sino al momento dell’udienza fissata per il loro esame [5].
Vale la pena evidenziare che ai sensi dell’art. 163 bis co. 2, sussiste una certa discrezionalità che il legislatore accorda al tribunale, il quale avrà per l’appunto un’ampia libertà nella previsione dei “requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data dell’udienza per l’esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicità del decreto” nonché “l’aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma del presente articolo che le offerte devono prevedere”. Ed è proprio da tale statuizione che si evidenzia l’obbligo in capo al Tribunale di assicurare, da un lato, una oggettiva comparabilità delle offerte e, dall’altro, la indicazione dei requisiti oggettivi del valore numerico offerto talché, sia subordinato il profilo delle offerte all’elemento necessariamente migliorativo delle condizioni ab origine proposte.
In ogni caso, allorquando le offerte siano rese pubbliche, si procede alla gara tra i contenders. All’esito della gara, se risultasse soccombente l’original bidder l’istante ha l’onere di modificare la proposta ed il piano di concordato conformemente all’offerta vincitrice. Ove il debitore non si conformi all’esito della gara, si ritiene applicabile l’art. 185, comma 3, il quale prevede che il tribunale possa attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore.
Non v’è dubbio che sull’altare della trasparenza sia stato sacrificato un profilo di temporalità e sistematicità oltre che di convenienza, non quantitativa, ma nell’aspetto psicologico del debitore e dell’eventuale già preordinato cessionario, talché finanche la mera e remota ipotesi che possa aprirsi una competitiva per la proposizione di una offerta concorrente volta alla acquisizione societaria da parte di un possibile soggetto non gradito, nella prassi, a far data dalla promulgazione del D.L. 83/2015, ha indotto, negli anni l’imprenditore in difficoltà a non promuovere una procedura concorsuale volontaria, spesso condannando l’impresa alla fine scritta: il fallimento. Si è assistito ad una tragica fattispecie per cui l’imprenditore, pur di evitare in qualsivoglia guisa la possibilità che un contender diverso da quello già preordinato potesse acquisire la società, già ammessa al concordato, abbia preferito lasciare che la società finisse in uno status decoctionis.
3. Senonché, lo spauracchio dell’acquisizione del plesso societario da soggetti sgraditi, si ripresenta anche allorquando l’impresa sia stata traghettata verso il fallimento, futuribile liquidazione giudiziale, e “promessa”, anche in questo caso, finanche previa offerta irrevocabile, ad un soggetto predeterminato.
Il legislatore ha delineato all’interno del novellato art. 107 l. fall. lo scope mediante cui procedere alla individuazione selezione del miglior acquirente dei cespiti acquisiti all’attivo sì da giungere, dunque al miglior realizzo ed alla miglior soddisfazione del ceto creditorio [6] e che lo stesso si sostanzi nelle procedure competitive.
In tema di modalità di vendita, l’art. 107 poc’anzi richiamato prescrive una disciplina generale, applicabile indipendentemente dall’oggetto della cessione e volta a garantire adeguate forme di trasparenza e pubblicità al fine di giungere alla massima informazione e partecipazione degli interessati alla vendita (Cass., Sez. I, 06/09/2019, n. 22383).
Affinché la vendita fallimentare produca gli effetti sperati della miglior soddisfazione, appare assolutamente indispensabile che le informazioni relative alla gara giungano al libero mercato.
L’ art. 107 l. fall. prevede, poi, in accordo coi dettami di trasparenza e di pubblicità cui devono essere assoggettate le vendite fallimentari, che, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione dei potenziali interessati, il curatore abbia l’onere, anteriormente all’esperimento di vendita, di effettuare una adeguata pubblicità, pari ad almeno trenta giorni continuativi così come prevista dall’art. 490, comma 1, c.p.c.. Nella prassi, dunque, l’onere si è tradotto in una pubblicazione delle informazioni della vendita sull’apposito portale del Ministero della Giustizia (PVP).
Il medesimo articolo, al terzo comma, prevede, infine, per i beni immobili ovvero mobili registrati, anteriormente alla definizione e completamento delle operazioni di vendita, un ulteriore obbligo informativo in capo al curatore, talché lo stesso sia onerato di notificare gli estremi della vendita agli eventuali creditori ipotecari ovvero soggetti che vantino un credito privilegiato sul bene liquidando.
4. Al fine di verificare i presupposti di cui alle vendite prescritte nella composizione negoziata della crisi, appare opportuno, come trait d’union, dare uno sguardo d’insieme sulle eccezioni, codificate ovvero create ad hoc dalla giurisprudenza, tali da rendere plausibile la inapplicabilità degli istituti di cui alle offerte competitive e concorrenti.
Ex multis, è possibile enucleare tre sottoinsiemi, uno afferente alla generale disciplina strictu sensu fallimentare, due al concordato preventivo.
Nell’alveo della disciplina coattiva, il Curatore risulta legittimato, con le dovute precisazioni, a procedere alla liquidazione dei beni, senza le prescrizioni di cui al combinato disposto ex artt. 105 – 108 l.f., mediante la c.d. vendite a trattativa privata. Suddetta modalità di vendita è ammissibile solo per la liquidazione di beni di modesto valore. Tale procedura, intercorrendo direttamente tra il curatore e i soggetti interessati alla liquidazione, certamente risponde ad esigenze di celerità e snellezza, ma, secondo parte della dottrina, anche tale forma di vendita deve essere preceduta da un’adeguata forma di pubblicità in modo da individuare l’acquirente con cui concludere la trattativa privata [c].
In ambito di concordato preventivo, in giurisprudenza, è stato sancito, invece, che non si applica la procedura competitiva prevista dall’art. 163 bis l. fall. nel caso di cessione, da parte di una società in concordato, di un immobile destinato a costituire la sede principale dell’attività di impresa dell’acquirente e già oggetto di un preliminare trascritto ex art. 2645-bis c.c., atteso che il diritto del promissario acquirente ad ottenere il bene è pienamente opponibile al concordato e non può dunque essere assoggettato all’esito infruttuoso della suddetta procedura. (Tribunale Massa 8 marzo 2021).
In dottrina, secondo un orientamento minoritario, si ritiene “di poter affermare con certezza che qualora il debitore, già ammesso alla procedura di concordato preventivo, intenda migliorare la propria proposta ai creditori modificandola sotto il profilo giuridico tramite la previsione di un terzo assuntore, possa accettare l’offerta dell’assuntore che ritenga più conveniente, senza preliminarmente procedere ad una procedura competitiva. In questo caso, infatti, il principio generale della competitività della procedura rimarrebbe garantito dalla possibilità, da parte degli eventuali altri soggetti interessati all’assunzione, di proporre proposte concorrenti” [7].
5. Nell’ambito del novellato istituto della Composizione Negoziata, l’art. 19 del D.L. 118/2021 contiene la disciplina sulla liquidazione del patrimonio, conseguente alla presentazione della proposta di concordato semplificato [8].
Col decreto di omologa il giudice nomina un liquidatore ed, in quanto compatibile, si applica l’art. 182 l. fall.
Il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 107 l. fall. enunciate nel terzo paragrafo sembra possa assumere un qualche rilievo, quasi in via residuale e non già come regola generale, solo per le vendite che non prevedano una prepacked solution.
Le regole prescritte ai sensi dell’art. 182 L. fall., difatti, presentano, in relazione al concordato semplificato con offerta preordinata, “un deficit di compatibilità” [9].
Se, invece, l’an della proposta rimane predeterminato nell’obiettivo, che fattualmente si traduce nella cessione in favore di terzi del compendio aziendale, è la modalità della vendita che prescinde dalle generali regole concorsuali. Non già, esclusivamente, per la assenza espressa di qualsivoglia richiamo alle prescrizioni concordatarie ordinarie circa le offerte o proposte concorrenti, ma anche, altresì, perché la eventuale verifica dell’assenza di concrete soluzioni migliori si traduce, al più, in un sondaggio di mercato, che in assenza di prescrizioni deve intendersi a contenuto e modalità liberi.
L’asserito tentativo del legislatore di salvare il quid pluris della liquidazione concordataria, sostanziato dalla componente immateriale dell’azienda, potrebbe, nella lettura della norma, pregiudicare il buon esito della procedura e poco si confarebbe alla rigida prescrizione delle competitive e/o concorrenti.
Piuttosto, al più, diviene sufficiente la trasparenza – senza alcuna indicazione espressa sulle modalità da attuare – verso il mercato della trattativa privata sulla circolazione dell’azienda, operando, forse un qualche invito a manifestare un eventuale interesse parallelo (e concorrente?) a quello già contenuto in atti
Secondo alcuni autori in dottrina [10], sembra che l’operazione traslativa dell’azienda vada correlata alle reazioni del mercato, senza indagare diffusamente sulle modalità specifiche.
Nell’ambito del concordato liquidatorio, la procedura prescritta dal nuovissimo istituto ben può profilarsi, anzi si atteggia quale via preferenziale, come una struttura “chiusa”, risultando ammissibile, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 19, che si declini come prepacked bid. L’atto traslativo può, infatti, occorrere anche in favore di soggetti già individuati nel piano, a condizione che gli stessi abbiano presentato un’offerta irrevocabile di acquisto dell’azienda o rami di essa.
Se, dunque, in astratto, il risanamento dell’impresa non sia percorribile con un piano in continuità, ben si può configurare una prosecuzione indiretta della stessa mediante la cessione ad altri dell’attività economica.
Il trasferimento del complesso aziendale, dunque, nel contesto del concordato liquidatorio semplificato, si risolve in una finanche troppo favorevole, non già nel risultato quanto nel modus, via esdebitatoria alternativa alla futuribile liquidazione giudiziale, che conduce alla cessione tout court degli assets [11].
6. Quale conclusione, sembra poter ravvisare che la cessione ideata dal Legislatore, ascrivibile a pieno titolo tra le cessioni coatte, sia volta, in spregio al fine cui dovrebbe tendere l’impianto del D.L. 118/2021, meramente a monetizzare i cespiti aziendali per una miglior soddisfazione del ceto creditorio e non già a verificare le modalità di risanamento in continuità dell’impresa in crisi.
Alcuni autori [12] ravvisano una qualche congruità di tale escape poiché, il presupposto del concordato semplificato sarebbe la irreversibilità della crisi, talché il risanamento non risulti configurabile in qualunque guisa. L’intento del risanamento dell’impresa [13] è del tutto sconfessato, in piena antitesi rispetto all’esprit de loi – nonché ai presupposti [14] di accesso alla composizione negoziata – e risulta altro da sé rispetto al naturale esito della procedura liquidatoria semplificata, che, sostituendosi volontariamente al fallimento, conduce, probabilmente al medesimo quantum – ancorché risulti ad oggi nebulosa la sorte della identificazione di eventuali azioni restitutorie, revocatorie o di responsabilità – ma ne limita la stigmatizzazione [15].
[a] I. Quando il piano di concordato di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende un’offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, il Tribunale dispone la ricerca di interessati all’acquisto disponendo l’apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell’azienda, del ramo d’azienda o di specifici beni. II. Il decreto che dispone l’apertura del procedimento competitivo stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti alloro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data dell’udienza per l’esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicità del decreto. Con il medesimo decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all’articolo 490 del codice di procedura civile ed è stabilito l’aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma del presente articolo che le offerte devono prevedere. L’offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal momento in cui viene modificata l’offerta in conformità a quanto previsto dal decreto di cui al presente comma e viene prestata la garanzia stabilita con il medesimo decreto. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione. III. Le offerte sono rese pubbliche all’udienza fissata per l’esame delle stesse, alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un’udienza immediatamente successiva e deve concludersi prima dell’adunanza dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l’aggiudicazione abbia luogo dopo l’omologazione. In ogni caso, con la vendita o con l’aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l’offerta di cui al primo comma, quest’ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e in suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell’offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato. IV. Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in conformità all’esito della gara. V. La disciplina del presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell’articolo 161, settimo comma, nonché all’affitto di azienda o di uno o più rami di azienda.
[b] Peraltro, come delineato da alcuni autori (Azzarà, Maccarrone) e confermato talune volte in Giurisprudenza (Tribunale Bolzano 17/05/2016, Tribunale Catania, 14/07/2016) è da ritenersi configurabile l’ipotesi tale per cui la connotazione del “trasferimento” debba essere estesa, non solamente ai meri atti dispositivi che effettivamente trasferiscano la proprietà dell’azienda a titolo definitivo, bensì qualsivoglia atto dispositivo, giusto presupposto che l’art. 163 bis, comma 4, nel configurare la procedura ad evidenza pubblica applicabile alle offerte concorrenti, sottenda sia alla cessione tout court sia alla mera aggiudicazione.
[c] Peraltro, appare opportuno ricordare che Cass., Sez. I, 20/12/2011, n. 27667 ha escluso la possibilità di ricorrere a trattativa privata diretta tra curatore e terzi “senza che altri soggetti abbiano avuto la possibilità di partecipare alla liquidazione con le proprie offerte”.
[1] A. J. Pagano, “Profili Lavoristici alla luce dell ’istituto delle offerte concorrenti ex art 163-bis l.f. introdotto dal d.l. 83/2015,” ANCL, 2015. [2] AA.VV, “manuale di diritto fallimentare,” vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2019, doi: 10.1017/CBO9781107415324.004. [3] M. Greggio, “Analisi dell ’ istituto delle offerte concorrenti,” 2016. [4] G. Rizzi, “La soddisfazione minima nel concordato preventivo,” 2016. [5] G. Giurdanella, “La contendibilità dell’azienda nelle offerte concorrenti,” 2022. [6] P. Pajardi and A. Paluchowski, “Manuale di diritto fallimentare.” 2008. [7] A. Sica, “Inapplicabilità della procedura competitiva in caso di modifica della proposta di concordato preventivo già ammessa dal tribunale tramite il meccanismo dell’assunzione,” 2021. [8] A. Bottai, “La rivoluzione del concordato liquidatorio semplificato,” 2021. [9] S. Leuzzi, “Analisi differenziale fra concordati : concordato semplificato vs ordinario,” 2021. [10] G. Fichera, “Conversione Decreto Crisi d’impresa: il nuovo concordato semplificato liquidatorio,” p. 2021, 2021. [11] G. D’Attorre, “Il trasferimento dell ’ azienda nella composizione negoziata,” 2021. [12] F. Cesare, “La nuova composizione negoziata della crisi e il concordato liquidatorio semplificato,” 2021. [13] V. Morelli, “Crisi d’impresa: al via la composizione negoziata. Con nuove opportunità per i professionisti,” pp. 15–18, 2021. [14] A. Guiotto, “La figura dell ’ esperto e la conduzione delle trattative nella composizione negoziata della crisi,” no. 2, pp. 1527–1535, 2021. [15] S. Bonfatti, “Profili della composizione negoziata della crisi d ’ impresa – Natura giuridica , presupposti e valutazioni comparative,” 2022.
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Andrea Jonathan Pagano
Corporate Lawyer at Sime s.r.l.
M.D. Law at University of Pisa 2010-2015;Ph.D. Law at Turiba University 2017-2018;Lecturer Private International Law at Turiba University 2017;Ph.D. Management Engineering (Insurance Law) at Riga Technical University 2018 - in progress;Lecturer Smart Insurance Contract at Riga Technical University 2018;Visiting Fellow Insurance risk management at University of Pisa 2020 - 2022;Adjunct Professor “Insurance risk: evaluation and management” Master in Risk Management at University of Pisa 2022 - in progress
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