L’astrazione causale: limiti e ammissibilità

L’astrazione causale: limiti e ammissibilità

Il nostro sistema giuridico accoglie il principio della causa e rifiuta il contrapposto principio di astrazione.

Il sistema di diritto tedesco, invece, riprendendo la tradizione romanistica accoglie il principio di astrazione e ammette i negozi astratti, cioè privi di causa.

Secondo il modello germanistico, il trasferimento negoziale si fonda sulla scissione tra titulus e modus adquirendi: per trasferire la proprietà della cosa venduta non basta il contratto di vendita (cd. titulus), ma occorre un ulteriore e distinto atto di trasferimento del diritto (cd. modus dell’acquisto).

L’atto traslativo tra le parti opera anche se non menziona la causa.

La regola causale è stata abbandonata nei progetti di codificazione europea del diritto dei contratti.

Sia i Principi dei contratti commerciali internazionali elaborati dall’Unidroit, sia i Principi di diritto europeo dei contratti previsti dalla Commissione Lando, prescindono dalla causa.

La ratio sottesa a questa scelta è quella di assicurare una maggiore certezza e ridurre le controversie, al fine di dare centralità alla libera volontà delle parti.

Nel nostro ordinamento la causa è un elemento essenziale del contratto, per cui non sono ammessi negozi astratti.

Il principio causalistico manifesta il suo massimo rigore per i contratti ad effetti reali.

In questi contratti, infatti, è onere delle parti indicare nel negozio la giustificazione causale dello stesso, la causa non indicata si presume inesistente.

Il rigore del principio causalistico subisce un’attenuazione nell’ambito dei contratti ad effetti obbligatori: in tali contratti la causa non indicata si presume esistente.

In questi casi opera il cd. principio di astrazione, ma come astrazione processuale, ai fini dell’inversione dell’onere della prova circa la causa.

Trattandosi di un elemento costitutivo del diritto alla prestazione ex art. 2697 co. 1 c.c. dovrebbe far carico all’attore che agisce per conseguirla; invece è a carico del convenuto che rifiuta la prestazione la prova del difetto di causa.

Tutto questo si ricava dall’articolo 1988 c.c., in tema di promessa di pagamento e ricognizione di debito.

La norma, pur facendo riferimento alle promesse unilaterali, si applica in generale anche alle promesse contenute nei contratti.

L’astrazione opera anche in materia di titoli di credito e si manifesta sia sul piano probatorio che sostanziale, poiché le eccezioni relative al difetto di causa sono inopponibili.

Tale astrazione non opera nei rapporti tra emittente e primo prenditore, ma solo nei rapporti con i terzi estranei al rapporto fondamentale.

Ai terzi, infatti, non possono essere opposte le eccezioni relative al rapporto causale.


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Michela Falcone

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