Lato oscuro ed insidie del web. Le molteplici sfumature del cyberbullismo: profili di rilievo penale
1. Considerazioni introduttive. – 2. Il bullismo e le sue forme virtuali. – 3. La penale rilevanza del fenomeno e la recente l. 29 maggio 2017, n. 71. – 4. Dei singoli reati. – 5. Quando il cyberbullismo diventa cyberstalking. – 6. Riflessioni conclusive.
1. Considerazioni introduttive.
Le moderne tecnologie ed internet hanno trovato ampio spazio nella quotidianità di ognuno, modificando radicalmente i modi di comunicare e le peculiarità dell’interagire interpersonale. L’utilizzo sempre più intenso degli strumenti informatici e del web caratterizzano fortemente il vivere sociale delle odierne generazioni, garantendo loro il beneficio di una comunicazione rapida ed illimitata, indubbiamente portatrice di un apporto positivo sotto il profilo democratico.
La celerità e la gratuità delle comunicazioni e delle informazioni rappresentano una vera e propria rivoluzione, tuttavia, ad esserne attratti non sono esclusivamente studiosi e curiosi intenti a soddisfare la loro esigenza di sapere ed apprendimento.
Invero, i detti vantaggi, unitamente alla garanzia dell’anonimato e dell’assenza dei limiti spazio-temporali, si rivelano particolarmente adeguati all’estrinsecarsi dell’agire deviante. Il cyberspazio si presta alla commissione di numerose fattispecie criminose, alcune tradizionali, altre del tutto nuove. Tra le svariate condotte illecite realizzabili mediante l’utilizzo di internet è opportuno rammentare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le condotte di cyberpedofilia, di accesso illegale ai sistemi informatici, di riciclaggio di proventi illeciti (cyberlaundering) ed i comportamenti integranti il cyberstalking.
Proprio con riferimento a tale ultimo fenomeno, deve evidenziarsi come la celere ed efficace comunicazione che avviene a mezzo della rete possa assumere le forme della molestia1. Le contemporanee forme di interazione hanno fatto registrare, infatti, un numero sempre più significativo di molestie realizzate attraverso email, pagine web e chat indesiderate2.
Alle insidie derivanti dal capillare utilizzo delle moderne tecnologie non sono estranei i giovani, neppure se minorenni. Proprio questi ultimi, soffrendo la mancanza di un’identità adulta e della maggiore fragilità psicologica, sono spesso vittime di nuove e più sofisticate forme di violenza.
Il minore tenderà a trovarsi maggiormente a proprio agio su internet, ivi potendo assumere diversi ruoli ed identità, a prescindere dalla concreta formazione e dal possesso di un adeguato bagaglio di esperienze (fattori che dovrebbero contraddistinguere la vita di ognuno).
Conseguenza potenziale di ciò è trovarsi in un contesto virtuale ed esserne vittima (si pensi ad esempio ai casi di pedopornografia ed alle tecniche di adescamento a fini sessuali) o carnefice (come nei casi di cyberbullismo)3. Molto spesso sono gli utenti meno avveduti ed esperti, e non quelli animati da intenti offensivi, a ritrovarsi in tali spiacevoli situazioni4.
La delicata questione delle prevaricazioni tra coetanei costituisce grave problematica dell’odierno contesto sociale da non sottovalutarsi5 e la connessa proiezione all’interno del cyberspazio aggrava notevolmente l’attitudine lesiva delle relative condotte6.
A riprova di quanto asserito, si pensi all’ipotesi di un pestaggio caratterizzato dal consenso e dall’incitamento dei membri di un gruppo, oppure ad un’offesa verbale a scuola o in altro contesto in cui si svolge la vita di ognuno. Questi comportamenti saranno probabilmente conservati nei ricordi e riportati nei racconti, ma non restano impressi su pagine internet, profili facebook o social network. Differentemente da quanto avviene nel contesto reale, il mondo virtuale memorizza l’episodio, cristallizzando l’umiliazione e la sconfitta della vittima in modo incontrollabile e spesso drammaticamente irreversibile7.
Anche le condotte moleste o minacciose qualora siano realizzate nel cyberspazio sono in grado di produrre conseguenze tutt’altro che virtuali. Invero, molestare e violare la privacy in una realtà priva di limiti spazio-temporali risulta molto più semplice e diretto. Il soggetto agente, forte dell’assenza dei detti limiti e della comune convinzione che la distanza fisica renda la condotta telematica meno grave, potrebbe porre in essere molestie più subdole e pericolose, rivelando un’invadenza ben più grave di quella esercitata con il mero pedinamento nella vita reale.
La fattispecie telematica consente al carnefice di esercitare sulla vittima forme di sorveglianza, pressione e controllo praticamente ininterrotte8.
Poste tali premesse sull’indubbia gravità delle condotte persecutorie e prevaricatorie realizzate con l’ausilio dei mezzi informatici, occorre indagare cosa debba intendersi con il termine bullying9 e quali siano le condotte riconducibili all’interno di questo fenomeno. Molteplici sono, infatti, le forme in cui le prepotenze in esame possono manifestarsi, in tale sede interessa approfondire quelle che abbiano conseguenze penali.
La variegata gamma di atteggiamenti configuranti ipotesi di bullismo10 non ha consentito la previsione di una norma che appositamente lo sanzioni, in quanto risulterebbe notevolmente complesso sussumere all’interno di un’unica fattispecie modalità di condotta notevolmente differenti. Per ovviare a tale problema, gli interpreti del diritto sono costretti a ricorrere ad ipotesi di reato già esistenti.
Il quadro descritto deve essere, inoltre, integrato dallo studio delle forme informatiche in cui il bullismo sovente si presenta, tenendo conto della definizione fornita dalla recente l. 29 maggio 2017, n. 71.
Ulteriore questione di interesse concerne il delicato rapporto tra il cyberbullismo ed il cyberstalking, figure affini ma non necessariamente coincidenti.
2. Il bullismo e le sue forme virtuali.
Per bullismo si intende quel comportamento aggressivo, volutamente teso a fare del male o a cagionare danno ad un coetaneo appartenente allo stesso ristretto ambiente11.
Numerose sono le modalità comportamentali che potrebbero ricondursi a tale concetto, alcune delle quali sono sempre esistite, altre più recenti. La distinzione tradizionale individua due grandi tipologie, la forma diretta e quella indiretta. L’evoluzione tecnologica ha favorito la creazione di un ulteriore gruppo, potenzialmente più pericoloso ed insidioso, il cyberbullismo.
Il bullismo diretto rappresenta la modalità di azione più antica e facilmente individuabile, in quanto percebile da chiunque, consistendo in una violenza fisica (ad es. calci, pugni, distruzione degli altrui oggetti, etc.) o verbale (in tale caso la vittima viene derisa, umiliata o insultata). La seconda categoria si caratterizza, ex adverso, per il modus operandi subdolo del persecutore, spesso consistente nella diffusione di pettegolezzi e dicerie finalizzate all’esclusione ed all’isolamento della vittima12. Queste prime due tipologie si estrinsecano nei luoghi ristretti in cui si svolge la vita di ognuno (come ad es. la scuola, un gruppo di amici, l’ambiente militare o professionale)13.
L’ultima forma (detta anche bullismo hi-tech) trova la sua genesi nelle moderne tecnologie e si caratterizza per l’invio di sms minatori o diffamatori, email denigranti, commenti offensivi e volgari sui social, dalla pubblicazione di fotografie imbarazzanti, etc14.
Diversi sono stati gli studi che si sono posti l’obiettivo di classificare le condotte prevaricatorie realizzate telematicamente, si riporta di seguito una delle classificazioni più accreditate:
a) per flaming si intende uno scontro verbale di breve durata che avviene in un contesto informatico e si caratterizza per l’invio di messaggi elettronici offensivi, volgari e denigratori;
b) la denigration consiste nella diffusione telematica di notizie, fotografie o videoclip concernenti situazioni imbarazzanti per la vittima, finalizzati a renderla oggetto di scherno;
c) si ha impersonation qualora il bullo acceda ai profili di identità online della vittima al fine di creare danno o disagio;
d) con outing and tricker si intende invece la ricezione di immagini intime della vittima (ad es. fotografie a contenuto sessualmente esplicito) e la conseguente pubblicazione in assenza del preventivo assenso della vittima;
e) l’harassment è l’invio di numerosi messaggi telematici dal contenuto offensivo e volgare caratterizzato da uno squilibrio di potere tra il bullo e la vittima. A tale situazione si riconduce anche il cyberstalking15. A proposito di ciò, la cultura anglosassone distingue tra cyberbulling (caratterizzato dalla la minore età dei soggetti coinvolti) e cyberharassment (con riferimento alla molestia telematica che avviene tra adulti o tra un adulto ed un minorenne)16.
f) ulteriore ipotesi comportamentale è quella della exclusion, consistente nell’estromissione o nell’esclusione intenzionale di un coetaneo da un determinato gruppo online, da chat, da game interattivi o comunque da ambienti protetti da password. Questa modalità costituisce la replica dell’isolamento che può manifestarsi anche in un contesto scolastico o sociale17.
3. La penale rilevanza del fenomeno e la recente l. 29 maggio 2017, n. 71.
L’analisi sinora condotta rivela un dato certo, ossia che il bullismo può manifestarsi concretamente sotto svariate forme. Il fatto che non esista all’interno dell’ordinamento giuridico una fattispecie ad hoc che lo sanzioni non significa che tali condotte debbano restare impunite, risultando possibile il ricorso a strumenti giuridici già esistenti nel sistema penale.
Come nell’ipotesi di bullismo tradizionale, profili di rilievo penale possono essere integrati anche dai comportamenti bullistici realizzati col mezzo tecnologico. Invero, la condotta penalmente illecita può assumere penale rilevanza anche se commessa nelle forme cibernetiche. Alla manifestazione virtuale, inoltre, è spesso riservato un trattamento punitivo più severo (si pensi ad es. alla diffamazione o al cyberstalking di cui all’art. 612 bis c.p., secondo comma)18.
La legge 29 maggio 2017, n. 7119 non ha introdotto alcuna specifica sanzione penale né modifica ad esistenti norme incriminatrici, essendo stati preferiti gli aspetti concernenti la prevenzione e la responsabilizzazione20. Il secondo comma dell’art. 1 della legge citata fornisce una definizione di cyberbullismo, identificandolo con “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
In questa definizione sono state incluse condotte di varia natura, alcune già previste come reato, altre definite con termini atecnici ed altre ancora apparentemente irrilevanti. Pur non trattandosi di una fattispecie in senso tecnico, il recente raggruppamento di condotte sembra rappresentare “una sorta di sovra-ipotesi delittuosa” caratterizzata dall’elemento intenzionale del dolo specifico. Sembrerebbe proprio tale aspetto la novità che contraddistingue la nuova fattispecie di cyberbullismo dalle ipotesi criminose preesistenti (ad es. stalking, diffamazione on-line, molestie, etc.)21.
Novità di rilievo della l. 29 maggio 2017, n. 71 è senz’altro quella contenuta nell’art. 2, che consente ai genitori ed al minore ultra-quattordicenne di rivolgersi direttamente al gestore del sito, inviando un’istanza per ottenere l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali del minore pubblicati in rete. In caso di inerzia del soggetto interpellato, è possibile chiedere l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali22. Ulteriore novità degna di nota è stata collocata all’interno dell’art. 7 della legge in oggetto, e riguarda la procedura di ammonimento. In particolare, il Legislatore ha scelto di affidare all’autorità di pubblica sicurezza (il questore) il potere-dovere di intervenire, su richiesta della vittima, in modo celere ed efficace, ancor prima della presentazione di una denuncia/querela23.
Muta il ruolo della scuola, con la riforma ogni istituto deve individuare un referente che si occupi delle iniziative di contrasto e prevenzione. Nel caso in cui vi siano minori coinvolti in episodi di bullismo, graverà sul preside l’onere di rendere edotte le famiglie e sanzionare i responsabili nei limiti della sua competenza. Il Miur sarà impegnato a predisporre linee di orientamento circa la prevenzione ed il contrasto del fenomeno, garantendo una specifica formazione per il personale scolastico e coinvolgendo associazioni territoriali, servizi territoriali minorili e forze dell’ordine.
Alla Presidenza del Consiglio è stato assegnato il compito di realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno24.
Poste tali premesse, occorre analizzare brevemente le principali fattispecie criminose configurabili, escludendo da tale disamina i reati che necessitano del rapporto fisico con la vittima (ad es. lesioni e percosse)25 o richiedono la materialità (ad es. il danneggiamento di cui all’art. 635 c.p.), poiché non realizzabili nelle forme virtuali.
4. Dei singoli reati.
Le ipotesi di cyberbullismo consistenti nella diffamazione di minori col mezzo telematico sono già previste e punite dall’art. 595 c.p. Il terzo comma, in particolare, prevede l’aumento della pena nel caso in cui l’offesa all’onore ed alla reputazione sia commesso con un qualsiasi mezzo di pubblicità. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che tale circostanza aggravante è integrata nel caso la diffamazione sia realizzata attraverso la rete internet26. La comunicazione che avviene su internet ed i social network è in grado di raggiungere una quantità enorme di soggetti terzi, incrementando i danni alla vittima. I beni morali tutelati dalla norma in esame possono essere lesi con notevole facilità mediante la diffusione sul web di notizie, informazioni e/o immagini diffamatorie27.
L’ingiuria sanzionava l’offesa all’onore o al decoro della persona presente ed era punita dall’art. 594 c.p. Poteva consumarsi indubbiamente mediante l’utilizzo di mezzi telematici, tuttavia, la norma in questione è stata recentemente abrogata e le relative condotte costituiscono oggi esclusivamente un illecito civile soggetto a sanzione pecuniaria. Questa sanzione trova il suo presupposto nell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, e non sembra possa essere irrogata a prescindere da questo. La vittima di tali comportamenti potrà adire l’autorità giudiziaria civile, fermo restando le oggettive difficoltà pratiche relative all’accertamento dei fatti in rete (quali ad esempio, l’individuazione del soggetto e le regole di acquisizione della prova digitale inerenti al processo civile)28.
I fenomeni di bullismo sovente riproducono i crismi del reato di cui all’art. 612 c.p. Comportamento tipico del bullo è infatti quello di prospettare alla vittima un male futuro che potrebbe riguardare anche una persona vicina al soggetto minacciato (ad es. il fidanzatino/a, i genitori, i parenti, gli amici, etc.), turbando la tranquillità individuale. Tale turbamento risulta esponenziale quando la vittima è un minore, stante lo sviluppo psico-fisico ancora in fieri29.
La condotta assillante o petulante, anche quando compiuta nei confronti di un minorenne mediante mezzi telematici, può integrare la contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. (Molestia o disturbo alle persone)30.
Va precisato, inoltre, che nei casi in cui le dichiarazioni diffamatorie o aventi lo scopo di arrecare molestia siano accompagnate dall’indicazione di dati o informazioni anche rispondenti al vero potrebbe ravvisarsi la fattispecie del trattamento illecito dei dati personali prevista e punita dall’art. 167, d.lgs. 196/2003, ipotesi riportata all’interno dell’art. 1, l. 71/201731.
Per quanto concerne invece le ipotesi di impersonation, due sono i casi che vanno esaminati. Un primo esempio può essere l’ingresso non autorizzato in un sistema informatico o telematico protetto da strumenti di sicurezza come le password. Tale fattispecie potrebbe essere realizzata mediante il furto della password che tutela il profilo digitale, configurando il delitto contro la persona di cui all’art. 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico). Qualora vi sia un utilizzo indebito dell’identità digitale può ricorrersi all’ipotesi criminosa prevista dall’art. 494 c.p. (Sostituzione di persona)32. Quest’ultima fattispecie può configurarsi mediante la creazione ex novo di un falso profilo digitale, oppure utilizzando quello della vittima dopo essere riusciti ad accedervi mediante la decodificazione o il furto delle chiavi d’accesso33.
Possono, inoltre, rientrare nella fattispecie di cui all’art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) le “alterazioni” o “manipolazioni” riportate nell’art. 1 della l. 71/2017. In questa ipotesi viene punito “chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui”. La giurisprudenza ha anche precisato che ai fini della sussistenza del delitto de quo non è necessario che la cancellazione o l’alterazione siano irreversibili.
Ulteriore condotta tipica, dovuta alla diffusione della odierna tecnologia mobile e dell’abbattimento dei costi di videoripresa, è quella della produzione e dell’utilizzo di immagini/video ritraenti minori in atteggiamenti sessualmente espliciti. Questi comportamenti potrebbero integrare diverse fattispecie di reato, tra cui i delitti di cui agli artt. 600-ter c.p.34 (Pornografia minorile) e 600-quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico)35.
Il Legislatore ricomprende nella recente definizione di cyberbullismo anche il termine “ricatto”, il quale non deriva dal codice né dal sistema penale. In questo modo è possibile ricondurre nella nuova disciplina le specifiche minacce realizzate per via telematica per costringere qualcuno a “fare, tollerare o omettere qualcosa” (Violenza privata, art. 610 c.p.), per costringere altri a “commettere un fatto costituente reato” (art. 611 c.p.), per ottenere un ingiusto profitto (Estorsione, art. 629 c.p.), per esercitare arbitrariamente le proprie ragioni (art. 393 c.p.).
I casi giudiziari aventi ad oggetto le più gravi condotte di bullismo telematico potrebbero vedere la contestazione per istigazione al suicidio o quella della morte come conseguenza di altro delitto. La prima ipotesi delittuosa è prevista e punita dall’art. 580 c.p. che punisce la condotta di chi determina altri al suicidio, chi ne rafforza il proposito o ne agevola l’esecuzione. I primi due comportamenti possono interessare il fenomeno in esame, inoltre, è previsto l’aumento delle pene quando il fatto è commesso nei confronti di un minorenne, e la condotta è equiparata all’omicidio quando la vittima è infraquattordicenne.
Ciò premesso, la configurazione di tale reato sarà difficilmente dimostrabile in giudizio, stante l’oggettiva difficoltà di provare, oltre ogni ragionevole dubbio, il nesso tra il l’evento suicidario e le prevaricazioni del cyberbullo. Dimostrare la rappresentazione e la volontà dell’evento morte risulterà indubbiamente arduo, non potendosi tra l’altro ignorare che il bullo difficilmente vorrà la morte della vittima, limitandosi ad operare al fine di ottenere la sua ghettizzazione. Ciò detto, non rimane che ipotizzare la sussistenza del reato di cui all’art. 586 c.p., generalmente limitato dalla giurisprudenza ai casi di morte dell’acquirente di sostanza stupefacente a seguito di assunzione della stessa. Anche questo delitto sarà difficilmente sostenibile in giudizio, date le difficoltà di provare il collegamento eziologico tra l’evento causale e le condotte criminose realizzate dal carnefice telematico. Altrettanto rara sarà la possibilità di dimostrare la prevedibilità in concreto dell’evento dannoso36.
5. Quando il cyberbullismo diventa cyberstalking.
Ulteriore questione di interesse riguarda la relazione che intercorre tra il fenomeno del bullismo ed il reato di atti persecutori37, ponendo particolare attenzione al contesto informatico nel quale possono estrinsecarsi.
Come detto in precedenza, il fenomeno del bullismo può palesarsi sotto molteplici forme, integrando di volta in volta reati diversi a seconda della condotta realizzata, tra questi troviamo il delitto previsto e punito dall’art. 612-bis c.p. Vi può, dunque, essere coincidenza tra i comportamenti che realizzano il bullismo e quelli concernenti lo stalking, tuttavia, ciò non è necessario ma solo eventuale, dovendo ricorrere nella fattispecie concreta tutti i crismi astrattamente previsti.
Il reato de quo potrebbe rivelarsi eccellente involucro per determinate forme di pressioni tra minorenni38, come ad esempio quelle realizzate in rete quando la vittima viene presa di mira e perseguitata39.
Ciò che maggiormente interessa sono, dunque, i comportamenti riconducibili al fenomeno del cyberstalking, consistente nell’adoperare ripetutamente il mezzo tecnologico/informatico al fine di molestare, perseguitare ed assillare la propria vittima. Questi atti possono consistere nell’invio di e-mail e di messaggi tramite social network, nella pubblicazione su Facebook o You Tube di video che ritraggono il minore in momenti imbarazzanti, etc.
Ai fini della sussistenza del reato, deve evidenziarsi che, pur non essendo previsto nulla in merito alla tipologia delle attività commesse dal reo (trattasi di reato a forma libera), occorre la realizzazione, anche solo alternativa, di uno degli eventi previsti dal disposto normativo, ossia “cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero … ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Si tratterà di cyberbullismo nel caso in cui la vicenda abbia minori protagonisti40.
Altro aspetto di interesse concerne le previsioni del secondo e del terzo comma dell’art. 612-bis c.p., entrambe ipotesi aggravate compatibili con le tematiche in analisi. Nel primo caso la pena è aumentata “se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici, mentre nel secondo “se è commesso a danno di un minore”.
6. Riflessioni conclusive.
Da quanto descritto si evince agevolmente che le forme assunte dalle prevaricazione telematiche possono essere le più varie, risultando evidenti le difficoltà di creare una norma incriminatrice atta a ricomprendere ogni forma di prepotenza nel pieno rispetto del principio di legalità (art. 25 Cost.)41. Notevoli sarebbero state le difficoltà nel descrivere un’unica fattispecie idonea a contenere ogni ipotesi comportamentale concretamente realizzabile.
Al variare della condotta corrisponderà la diversa intensità del relativo disvalore, dunque un’esigenza di pena diversa. Situazione che mal si concilierebbe con un’unica descrizione normativa.
È il caso di ricorrere a qualche esempio concreto, si pensi ai casi in cui l’adolescente si limiti ad offendere con un unico sms il proprio compagno di classe, umiliandolo per un episodio imbarazzante avvenuto durante le ore scolastiche. Il fatto, per quanto biasimevole, non esprime il medesimo disvalore del ragazzino che, dopo la chiusura di una relazione sentimentale, inizi a minacciare e perseguitare la ex fidanzatina a mezzo mail e sui social network, costringendola a mutare le proprie abitudini circa l’utilizzo degli stessi (ad es. cancellazione profilo virtuale, etc.). Conseguenze gravi potrebbero scaturire anche dal fenomeno sempre più diffuso che prende il nome di sexting42, intendendosi con tale accezione la condivisione di messaggi aventi contenuti sessualmente espliciti43. Il possesso delle altrui immagini (o videoriprese) in atteggiamenti erotici potrebbe rivelarsi eccellente arma di ricatto per imporre alla vittima prestazioni denigratorie o il pagamento di copiose somme di denaro.
Con estrema facilità si potrebbe intimorire la protagonista del materiale pedo-pornografico, prospettandole la rapida ed irreversibile divulgazione telematica.
Possedere materiale a sfondo sessuale di un compagno/a di scuola sarebbe ugualmente pericoloso anche in assenza di ricatti o minacce.
Il minore potrebbe non essere in grado di percepire l’intimità del materiale e la necessità di garantirne la scrupolosa custodia o, meglio ancora, la celere cancellazione.
Un soggetto particolarmente giovane potrebbe essere ignaro o comunque sottovalutare gli irreversibili effetti del gesto, cedendo in qualsiasi momento alla tentazione di divulgare le immagini (o i video) per farsi vanto di quanto realizzato, per rendere il/la protagonista oggetto di scherno e di angherie oppure per vendicarsi delle delusioni sentimentali, etc.
Senza avere piena coscienza, avrà diffuso dei contenuti difficilmente rimovibili in modo definitivo, poiché chiunque potrebbe averli salvati/memorizzati sul proprio dispositivo così da poterli successivamente ripostare all’infinito.
Diversi sono i casi di cronaca che hanno narrato dei tragici epiloghi conseguenti alla divulgazione di materiale a sfondo sessuale44.
L’utilizzo di internet per molestare, denigrare o intimorire l’altrui persona sta divenendo problematica sempre più complessa ed insidiosa anche a causa del crescere inarrestabile dei nuovi strumenti informatici45. Il mondo virtuale è capace di celare molteplici pericoli per l’utente minorenne col rischio di assoggettarlo ad abusi difficilmente confessabili. Da una parte le umiliazioni subite in rete potrebbero non essere mai conosciute dagli adulti, dall’altra, anche quando noti, sono spesso sottovalutati o, peggio ancora, considerati fisiologici.
La risposta da parte degli operatori del diritto non può identificarsi nell’inerzia. Nonostante la recente riforma in materia non abbia confezionato una vera e propria fattispecie tipica, nel nostro ordinamento sono già presenti strumenti idonei a reprimere le condotte prevaricatorie, anche quando realizzate nelle forme hi-tech (alcune devono la successiva introduzione proprio al progresso informatico).
Sarà, pertanto, opportuno ricorrere alle norme esistenti per punire i singoli episodi, accertando di volta in volta quale reato può ritenersi configurato, fermo restando l’inevitabile rischio che il fatto, per quanto riprovevole sotto il profilo morale, non integri gli elementi di alcuna fattispecie prevista dalla legge penale.
Non può, inoltre, trascurarsi il recente intervento legislativo che, pur non essendo portatore di una specifica norma incriminatrice delle ipotesi di bullismo cibernetico, ha introdotto una disciplina unitaria finalizzata alla prevenzione del fenomeno ed alla rimozione tempestiva delle relative conseguenze.
Ferma restando la scelta di non pervenire ad una norma che sanzionasse comportamenti oggettivamente variegati, il Legislatore avrebbe potuto introdurre ulteriori aggravamenti di pena per i casi di bullismo elettronico, come accaduto per assicurare una tutela più incisiva e severa nelle ipotesi di reati commessi contro soggetti minorenni all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione46. Tuttavia, appartenendo tale fenomeno sociale ad ambienti in cui la gravità delle azioni e dell’illegalità è scarsamente percepita a causa di immaturità ed inesperienza, difficilmente tale opzione avrebbe condotto ad un calo degli episodi.
La questione sarebbe meritevole di interventi su più fronti. Indubbiamente utile potrebbe rivelarsi la promozione di iniziative formative nei luoghi interessati, finalizzate a sensibilizzare ed informare i diretti interessati circa la gravità e le conseguenze di determinate condotte47. I giovani utenti dovrebbero essere informati delle drammatiche conseguenze che potrebbero scaturire da post, commenti e pubblicazioni sui social. Bisognerebbe ambire allo sviluppo di una vera e propria cultura/coscienza di contrasto che ripudi ogni forma di prevaricazione fra minori. Ciò che entra a far parte del mondo online raramente può essere rimosso, nonostante il rischio di rovinare irreversibilmente la reputazione e la serenità individuale del compagno di classe48.
Prevenire in questo caso è necessario poiché curare potrebbe risultare impossibile.
1L. De Fazio, C. Sgarbi, Nuove prospettive di ricerca in materia di atti persecutori: il fenomeno del cyberstalking, in Rassegna italiana di criminologia, 2012, 3, pp. 147-148.
2L. De Fazio, Gli “atti persecutori”: una nuova tipologia di reato per un antico comportamento, in Rassegna di criminologia, 2012, 3, p. 145.
3M. Mancini Proietti, Microcriminalità e disagio giovanile – i minori autori e vittime di reato nella società 2.0 tra vecchie e nuove forme di dipendenza, in Rivista di polizia, 2016, 4-5, pp. 376, 397.
4C. Grandi, Le conseguenze penalistiche delle condotte di cyberbullismo. Un’analisi de jure condito, in Annali online della Didattica e della Formazione Docente, 2017, 13, p. 42.
5E. Mariani, D. Scaglione, I comportamenti prevaricatori e violenti tra coetanei: dalla rappresentazione all’intervento, in Cassazione penale, 2008, 11.
6C. Grandi, op. cit. p. 49.
7V. Sellaroli, Il nuovo reato di cyberbullismo (l. 29 maggio 2017, n. 71), in Il penalista , 2017, p. 96.
8L. De Fazio, C. Sgarbi, op. cit., p. 155.
9Il fenomeno è stato definito come l’oppressione, psicologica o fisica, reiterata e continuata nel tempo, realizzata da una persona più potente nei confronti di un’altra percepita come più debole (Farrington, 1993).
10È proprio a causa della natura multiforme e complessa del fenomeno che risulta difficoltoso attuare interventi di prevenzione e contrasto pienamente efficaci (S. Caravita e P. Di Blasio, Bullismo: dall’individuo al gruppo, dai contesti alle tecnologie, in Minorigiustizia, 2007, 4, p. 134).
11M. Bengonzi Perrone, Il cyberstalking e il cyberbullismo: l’evoluzione del fenomeno a sei anni dall’entrata in vigore dell’art. 612-bis del codice penale, in Cyberspazio e diritto, 2015, 3, p. 449.
12E. Mariani, D. Scaglione, op. cit.
13M. Bengonzi Perrone, op. cit., p. 450.
14E. Mariani, D. Scaglione, op. cit.
15W. Willard, Cyberbullying and cyberthreats. Responding to the challenge of online social aggression threaths and distress, 2007, pp. 5 e ss., così come richiamato da C. Grandi, op. cit., pp. 49-50.
16V. Sellaroli, op. cit., p. 8.
17A. Bramante, V. Lamarra, Bullismo e cyberbullismo. Dinamiche e interventi di prevenzione, in Il Penalista, 2017.
18C. Grandi, op. cit., pp. 44,53.
19Anche in Germania è stata recentemente approvata una legge per migliorare il diritto nei servizi di rete sociale che entrerà in vigore ad ottobre. Con essa entrano in vigore una serie di obblighi in capo ai Provider e l’inadempimento potrà essere multato con sanzioni fino a 50 milioni di euro. Tra le novità l’obbligo per i social network di presentare un rapporto semestrale sulle segnalazioni delle vittime dei cyberbulli e sulle fake news diffamatorie/calunniose e quello di ottenere la cancellazione o il blocco dei contenuti illeciti entro 24 ore dalla segnalazione. Ogni social network dovrà inoltre nominare almeno un referente con il compito di occuparsi delle segnalazioni degli utenti (M. Maraffino e D. Miller,, Italia – Germania: leggi a confronto. Berlino punta su sanzioni pesantissime, Roma sulla prevenzione, p. http://osservatorio-cyberbullismo.blogautore.repubblica.it/2017/08/29/italia-germania-leggi-a-confronto-berlino-punta-su-sanzioni-pesantissime-roma-sulla-prevenzione/).
20G. B. Gallus, F. P. Micozzi, Le fattispecie di reato rilevanti in tema di cyberbullismo, in Il cyberbullismo alla luce della legge 29 maggio 2017, n. 71, 2017, p. 85.
21Si veda V. Sellaroli, op. cit., pp. 13, 34.
22M. Alovisio, G. B. Gallus, F. P. Micozzi, Introduzione, in Il cyberbullismo alla luce della legge 29 maggio 2017, n. 71, 2017, p. 4.
23V. Sellaroli, op. cit., p. 53.
24A. Bramante, V. Lamarra, op. cit.
25A. L. Pennetta, Bullismo e responsabilità penale, in La responsabilità giuridica per atti di bullismo, 2014, pp. 84-85.
26G. B. Gallus, F. P. Micozzi, op.cit., pp. 92-94.
27A. L. Pennetta, op. cit., p. 75.
28G. B. Gallus, F. P. Micozzi, op.cit., pp. 89-91.
29A. L. Pennetta, op. cit., p. 78.
30G. B. Gallus, F. P. Micozzi, op.cit., p. 108.
31V. Sellaroli, op. cit., pp. 18-19.
32Sul reato de quo si veda il commento di F. Sansobrino, Creazione di un falso account, abusivo utilizzo dell’immagine di una terza persona e delitto di sostituzione di persona, in Diritto Penale contemporaneo, http://www.penalecontemporaneo.it/d/3269-creazione-di-un-falso-account-abusivo-utilizzo-dell-immagine-di-una-terza-persona-e-delitto-di-sost.
33C. Grandi, op. cit., pp. 53-54.
34La norma de qua punisce una serie di comportamenti legati alla mercificazione di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di soggetti che non hanno ancora compiuto i diciotto anni. Tra le singole fattispecie inserite nella disposizione normativa sono punite la distribuzione, la diffusione e la cessione (anche a titolo gratuito) del materiale erotico minorile.
35G. B. Gallus, F. P. Micozzi, op.cit., pp. 100, 107.
36V. Sellaroli, op. cit., pp. 21-22, 37-38.
37Art. 612-bis, comma 1, c.p. (Atti persecutori): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
38C. Puzzo, Aspetti giuridici del fenomeno, in Bullismo e responsabilità con Formulario e Giurisprudenza, 2012, p. 147.
39N. Verardo, Rapporto tra il fenomeno del bullismo e i reati di stalking e di violenza sessuale, in La responsabilità giuridica per atti di bullismo, 2014, p. 103.
40C. Puzzo, op. cit., p. 147.
41G. B. Gallus, F. P. Micozzi, op.cit., p. 85.
42 Nel corso del seminario promosso dalla Regione Lombardia “Parlare di sexting a scuola – Un fenomeno da monitorare”, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, Pepita Onlus e Casa Pediatrica Fatebenefratelli-Sacco, hanno registrato dati preoccupanti secondo i quali nell’anno 2016 in Italia i casi di cyberbullismo sarebbero aumentati dell’8%, mentre un adolescente su quattro avrebbe condiviso proprie foto a sfondo sessuale o video per la prima volta in un età compresa tra gli 11 ed i 12 anni (http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/foto-sesso-1.2860320).
43G. B. Gallus, F. P. Micozzi, op.cit., p. 100.
44Nel gennaio 2013 una ragazzina di 14 anni si tolse la vita in seguito agli insulti ed alle volgarità scaturite da un video a sfondo sessuale che vedeva lei come protagonista pubblicato da ragazzi poco più grandi (P. Picchio, La mia Carolina uccisa da 2.600 like, (http://www.corriere.it/cronache/16_settembre_16/mia-carolina-uccisa-2600-like-3655a4f8-7bd2-11e6-a2aa-53284309e943.shtml).
45L’Osservatorio Nazionale Adolescenza e Skuola.net hanno condotto nell’anno 2017 uno studio che ha coinvolto 8.000 studenti dai 14 ai 18 anni. Per quanto concerne le vittime del bullismo è stato registrato un aumento dal 2016, anno in cui ammontavano intorno al 20%, al 2017 in cui sarebbero divenute il 28%. Le vittime di cyberbullismo sembrerebbero essere un numero più limitato, seppur altrettanto in crescita: nel 2016 il 6,5% mentre nel 2017 sarebbero l’8,5%. Va precisato che nell’80% dei casi le vittime di cyberbullismo sono contemporaneamente vittime di bullismo in contesti sociali.
46Art. 61, n. 11-ter, c.p.:“l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione”.
47Il Garante per la protezione dei dati personali, in occasione della relazione sulla sua attività nell’anno 2016, tenutasi a Roma in data 6 giugno 2017, ha ribadito l’attenzione dell’Autorità per tematiche quali la privacy a scuola, realizzando un documento informativo sul corretto uso sulle nuove forme di comunicazione e condivisione in internet. Risulta ormai palese la necessità di educare il cittadino, sin da quando minorenne, all’utilizzo dei moderni mezzi di comunicazione.
48Si veda ad esempio Cyberbullismo e sicurezza in rete (http://scuola.repubblica.it/abruzzo-chieti-iogiuseppespataro/2017/03/22/cyberbullismo-e-sicurezza-in-rete/).
Pasquale Paolicelli
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