L’attuale asset del processo civile italiano. Tra il rito ordinario di cognizione ed i giudizi speciali
Sommario: 1. Introduzione – 2. Rito del lavoro – 3. Rito sommario di cognizione – 4. Conclusioni
1. Introduzione. Riservandoci di approfondire in altra sede il contenuto del maxi emendamento al DDL AS 1662 (1), al cui esame procederà prossimamente la Commissione Giustizia del Senato, enucleato al fine di riuscire finalmente a ridurre le già note lungaggini del processo civile entrando nel merito dell’efficienza dello stesso (2) e della revisione della disciplina delle ADR, cercheremo, in questa sede, di inquadrare al meglio l’attuale asset normativo traducente la struttura del processo civile italiano.
Le note lungaggini del processo civile hanno condotto al sentito bisogno comune di adottare una scelta radicale che raggruppasse in soli tre riti, la frammentarietà dei trentatré riti precedentemente previsti, con lo scopo di realizzare un miglioramento dell’efficienza del sistema processuale, che ormai da tempo versa in una situazione di crisi grave e inquietante. (3)
Con la Legge 69 del 2009 (4), recante Norme di Riforma del Processo Civile, il legislatore italiano ha inteso perseguire due obiettivi fondamentali, quali la riduzione dei tempi del processo (5), nonché il consentire alle parti l’immediata formazione di un titolo esecutivo idoneo al passaggio in giudicato, alternativo a quello ottenuto in un normale processo di cognizione, nell’ottica degli articoli 24 (6) e 111 (7) della Costituzione, nonché dell’art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell’Uomo (8).
Infatti, ai sensi dell’articolo 1 (9) del D. Lgs. n. 150 del 2011 (10), di attuazione alla sopracitata legge, la nuova struttura del processo risulta composta da (11):
– Rito Ordinario di Cognizione, regolato dalle norme ex Titolo I e II del Libro II c.p.c.;
– Rito del Lavoro, regolato dalle norme della Sezione II, Capo I, Titolo IV, Libro II c.p.c.;
– Rito Sommario di Cognizione, annoverato tra i c.d. Riti Speciali (12) e regolato dalle norme del Capo III-bis, Titolo I, Libro IV c.p.c. (13)
L’applicazione del principio di proporzionalità sembra, pertanto, tradursi tanto nella proliferazione dei c.d. modelli procedimentali speciali enucleati per la risoluzione di determinate tipologie di controversie a tutela specifici diritti soggettivi, quanto nell’intento di accentuare il carattere della flessibilità del rito ordinario in ragione delle caratteristiche della singola controversia.
2. Rito del lavoro. Il processo del lavoro, introdotto nel nostro ordinamento ai sensi della Legge 533 del 1973 (14), traduce il progetto di concepire un processo civile che attribuisca forti poteri d’ufficio ad un giudice monocratico di prima istanza, al fine di bilanciare lo squilibrio di parti che trova fonte nel classico conflitto tra grandi imprese e camici blu.
In applicazione del principio di eventualità, il rito del lavoro viene inserito tra i c.d. procedimenti speciali e, caratterizzato dai tratti di celerità e semplicità rispetto al rito ordinario, viene strutturato sui principi dell’oralità ed immediatezza al fine di consentire l’immediata formazione del libero convincimento del giudice, scelta che traduce una vera e propria estrinsecazione del principio della concentrazione degli atti processuali (15), che si evince dal combinato disposto degli articoli 414 (16) e 415 (17) c.p.c. (18)
La ratio perseguita dal legislatore, e poi confermata dal legislatore (19) della riforma del 2009, è quella di abolire qualunque formalismo che appaia superfluo, concentrando quasi tutto il processo nella prima udienza – sia la fase di cognizione che la fase si istruzione – incardinata tramite ricorso ex articolo 415 c.p.c. (20), mirando sempre al conseguimento di una volontaria conciliazione delle parti ex articolo 410 c.p.c. (21), tenuto conto anche del fatto che, ai sensi dell’articolo 417 c.p.c. (22), in primo grado, la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede gli euro 129,11.
Il Giudice del Lavoro, ai sensi degli articoli 420 (23) e 421 (24) c.p.c., ha poteri istruttori molto ampi al fine di giungere all’obiettivo della ricerca della verità a tutela del bene lavoro, il quale vanta valore costituzionale ai sensi degli articoli 35 (25), 36 (26) , 37 (27), 38 (28)della Costituzione.
Nel caso in cui vi sia stata la mancata adozione di tale rito per le controversie in materia di lavoro (29) e previdenza o assistenza obbligatorie, tenuto conto del fatto che la ripartizione delle funzioni dello stesso ufficio giudiziario attiene al rito e non alla competenza (30), controparte potrà far valere tale vizio solamente con i normali mezzi di impugnazione, non costituendo lo stesso vizio rilevabile ex officio. Inoltre, un gravame in tal senso è ammissibile solo ove si deduca uno specifico pregiudizio processuale, derivato proprio dalla scelta del rito poi adottato e ciò in applicazione del Principio dell’ultrattività del rito. (31)
Resta fermo quanto sancito dall’articolo 426 c.p.c. (32) per cui il mutamento del rito può essere disposto anche all’udienza di discussione, senza per questo eliminare le preclusioni processuali già verificatesi.
Il procedimento si conclude con la pronuncia della sentenza ai sensi dell’articolo 429 c.p.c. (33), che può essere emessa sia nella stessa prima udienza, ovvero a massimo sessanta giorni con deposito per i casi di particolare complessità.
3. Rito sommario di cognizione. Rientrante tra i procedimenti speciali di cognizione e disciplinato ex articoli 702 bis e ss. c.p.c. è, a sua volta, articolato in:
– Procedimento Sommario in senso stretto, il quale vale tanto per le domande di condanna che per quelle di accertamento o costitutive. Esso produce effetti come il procedimento ordinario di cognizione, vantando una funzione strumentale rispetto alla tutela cognitiva o esecutiva dei diritti;
– Procedimenti Sommari Cautelari (34), la cui ratio, sostanzialmente, si riscontra nell’intento di anticipare, in presenza di particolari circostanze – quali il periculum in mora ed il fumus bonus iuris, l’efficacia esecutiva del provvedimento conclusivo.
Come sancito ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c. (35), nelle controversie ex articolo 50 bis c.p.c. (36), la domanda può essere proposta con ricorso, a condizione che si tratti di cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica.
Nonostante il suo carattere di celerità, il procedimento sommario di cognizione è comunque a cognizione piena (37). Infatti, per far sì che possa realizzarsi l’intento perseguito dal legislatore, è sancito che le parti – soprattutto il ricorrente – deducano, già negli atti di costituzione, tutto quanto necessario a sostegno della propria pretesa, nonché le istanze istruttorie che ritengono di voler formulare nell’adempimento dell’onore probandi, in modo tale che tutto sia pronto per la trattazione della causa già nella prima udienza.
Visti i caratteri propri di tale procedimento a contraddittorio anticipato, la verifica della compatibilità tra istruzione sommaria propria, ex articoli 702 bis e ss. c.p.c., e fattispecie concretamente portata in giudizio, va effettuata tenuto conto del complesso delle difese e delle argomentazioni, nonché della complessità della controversia e del numero e della natura delle questioni in discussione.
Nel migliore dei mondi possibili, infatti, solo grazie alle concrete allegazioni del Thema Decidendum e Probandum il giudice può rendersi conto se, tramite una istruzione sommaria, può giungere spedito a chiudere il procedimento con ordinanza immediatamente esecutiva che costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione poiché produttiva degli effetti ex articolo 2909 c.c. (38), dovendo, in difetto, o rigettare la domanda ex articolo 702 ter c.p.c. (39), o disporre la separazione nel caso di domanda riconvenzionale ovvero disporre la conversione del rito ai sensi dell’articolo 427 c.p.c. (40) per i casi in cui il ricorrente abbia errato ad incoare giudizio in tal modo. (41)
Per ovviare a tali inconvenienti, il legislatore della riforma ha esplicitato quali sono le materie che devono essere trattate con tale rito (42), a pena di mutamento del rito ex officio ai sensi dell’articolo 4 D. Lgs. n. 150 del 2011, in modo tale da tenere fuori:
i procedimenti di ingiunzione, inclusa l’opposizione;
i procedimenti per la convalida della licenza o di sfratto, fino al mutamento del rito ex articolo 667 c.p.c. (43);
la CTP ex articolo 696 bis c.p.c. (44);
i procedimenti di opposizione/incidente di cognizione per esecuzione forzata;
i procedimenti in Camera di Consiglio;
l’azione civile nel processo penale.
Inoltre, simmetricamente a quanto disposto ex articolo 702 ter c.p.c., la riforma del 2014 (45) ha poi inserito l’articolo 183 bis c.p.c. il quale detta una disciplina per il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione per scelta discrezionale del magistrato che, tenuto conto della complessità della causa e della qualità dell’istruzione probatoria – nelle cause ex articolo 50 bis c.p.c. – potrà disporre, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell’articolo 702 ter c.p.c. nel rispetto del principio del contraddittorio. (46)
Quando, invece, il giudice pronuncia con rito sommario su una controversia che appartiene alla decisione collegiale del tribunale e per la quale avrebbe dovuto dichiararsi incompetente e rigettare la domanda come inammissibile, una impugnazione in tal senso non può essere avanzata, ex articolo 702 quater c.p.c. (47), con il regolamento necessario di competenza ex articolo 42 c.p.c., così come ha chiarito la Suprema Corte con sentenza n. 29806 del 2019, e ciò in quanto la struttura di tale procedimento esclude che il giudice, ove non declini la propria competenza ai sensi dell’art. 702 ter, primo comma, c.p.c., abbia l’alternativa di emettere una decisione non definitiva affermativa della competenza, non essendo in tale procedimento applicabile l’art. 187, terzo comma, c.p.c. (48)
4. Conclusioni. Alla luce di tale analisi, vediamo con chiarezza che il complesso modulo procedimentale rappresentato dal rito ordinario è destinato a non costituire più la modalità standardizzata di definizione giurisdizionale dei conflitti bensì l’eccezione, in vista della progressiva estensione di procedimenti speciali, fenomeno che ha caratterizzato la storia del processo civile italiano nel corso del XX secolo.
Invero, negli ultimi trent’anni il processo civile italiano ha subito – e continuerà a subire – molteplici e corpose riforme, tutte ispirate alla accelerazione e allo snellimento del traffico processuale.
Eppure, “nonostante quest’alluvionale produzione normativa, il nostro Paese continua a collocarsi agli ultimi posti nelle classifiche internazionali sulla durata dei processi civili”.
Ciò che risulta chiaro è che al fine di ridurre la durata dei processi civili, non è sufficiente una modifica delle regole del processo o la previsione di nuove ipotesi di giurisdizione condizionata, ma occorre un semplice investimento in risorse processuali, inteso sia come aumento dell’organico e miglioramento dell’organizzazione degli uffici giudiziari, che come sviluppo degli strumenti tecnici e pratici a disposizione dei magistrati. Infatti, come già osservava il Calamandrei, il «presto» e il «bene» vanno assai poco d’accordo.(50)
I c.d. Riti Speciali non fanno altro che stratificare e differenziare la tutela processuale in ragione delle caratteristiche della controversia e rappresentano un mero tentativo di adeguare il processo civile italiano alla frammentata complessità della vita moderna, creando grossi problemi interpretativi per la formulazione oscura delle norme sopravvenute.
Il tutto contornato dall’utopistico fine di applicare in concreto il principio di proporzionalità nell’allocazione delle risorse processuali, secondo il quale a ogni controversia deve essere riservata una quantità di risorse processuali proporzionate alla sua complessità. (51)
Ma, in realtà, accade che il Rito Sommario di Cognizione diviene mero rifugio per tutti quei procedimenti che non vedrebbero spazio nel Rito Ordinario a causa di importanti vuoti normativi, come nel caso delle controversie strutturate sulla scorta della Legge Gelli – Bianco, o nel Rito del Lavoro.
Nonostante tutto l’impegno di questi anni, però, l’Italia continua a stare al centro del mirino della Commissione Europea che, per ultimo, ha rinnovato una raccomandazione, già inoltrata nel 2018, nella quale ci esorta a “ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio razionalizzando e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale”.
Vedremo insieme cosa accadrà nelle more della discussione del maxi emendamento, anche alla luce del PNRR. (52)
Note
1 Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, visionabile al link: http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/52664_testi.htm
2 Il maxi emendamento mette le mani anche sulla disciplina del processo di esecuzione, che trova fonte nell’articolo 2910 c.c. in combinato disposto con gli articoli 483 e ss. c.p.c.
3 Così, già quaranta anni fa, Allorio, E., Trent’anni di applicazione del codice di procedura civile, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da Allorio, E., vol. I, Torino, 1973, p. XIII ss.
4 Legge 18 giugno 2009, n. 69, ”Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009, visionabile al link: https://www.parlamento.it/parlam/leggi/09069l.htm
5 Di seguito una celere disamina dei termini tecnici prescritti dal c.p.c. per avviare il procedimento. Per il Rito del Lavoro, l’articolo 415 c.p.c. sancisce che dal momento del deposito del ricorso in cancelleria insieme con i documenti in esso indicati, il giudice entro cinque giorni deve fissare l’udienza di discussione, alla quale le parti devono comparire personalmente, con decreto. Inoltre, tra deposito e udienza di discussione devono esserci a sessanta giorni – ottanta se estero – ed il ricorso ed decreto di fissazione dell’udienza vanno notificati al convenuto a cura dell’attore entro dieci giorni liberi dalla pronuncia del suddetto decreto. Inoltre, tra la notifica al convenuto e l’udienza di discussione devono intercorrere almeno trenta giorni liberi – quaranta se estero. Ai sensi dell’articolo 416 c.p.c. il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza e dichiarare la propria residenza o eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice adito. Se poi è proposta una domanda riconvenzionale, ai sensi dell’articolo 418 c.p.c. la parte deve, con istanza contenuta nella memoria, a pena di decadenza, chiedere al giudice la modifica del decreto e che pronunci, entro cinque giorni, decreto di fissazione della nuova udienza. Tra la proposizione della riconvenzionale e l’udienza devono passare massimo cinquanta giorni – settanta se estero. Il decreto verrà notificato all’attore a cura dell’ufficio, insieme alla memoria, entro dieci giorni dalla sua pronuncia. Tra la data della notifica all’attore e l’udienza devono intercorrere termini liberi di almeno venticinque giorni – trentacinque se estero. All’udienza di discussione, il giudice, dopo aver condotto quanto sancito dall’articolo 420 c.p.c., assegnerà alle parti un termine perentorio, di massimo cinque giorni prima dell’udienza, per il deposito delle note difensive. Per il Rito Sommario di cognizione, invece, ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c., una volta che l’attore abbia depositato il ricorso ed il cancelliere abbia formato il fascicolo d’ufficio che verrà trasmesso al presidente del tribunale, questi designerà il magistrato il quale provvederà a fissare, con decreto, l’udienza di comparizione delle parti non prima di due mesi dal deposito del ricorso [In tal senso: Trib. Mantova, protocollo d’intesa sul processo sommario di cognizione, 9.12.2010], assegnando un termine per la costituzione che dovrà avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. Il ricorrente dovrà poi notificare a controparte ricorso e decreto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione, in modo tale che questa riesca ad ottemperare all’onere di costituirsi entro il termine fissato dal giudice e comunque non oltre dieci giorni prima dell’udienza di comparizione delle parti, presentando in cancelleria una comparsa di risposta e proporre le eventuali domande riconvenzionali. In caso di notificazione, del ricorso e del decreto, senza il rispetto del termine citato, in assenza di espressa disposizione, si ritiene possa trovare applicazione la disciplina dei vizi attinenti alla vocatio in ius e alla edictio actionis di cui all’art. 164 c.p.c. Tutto ciò a fronte di quanto sancito per il Rito Ordinario di Cognizione, in merito al quale la data dell’udienza di prima comparizione delle parti è fissata orientativamente dall’attore, il quale dovrà rispettare i termini ex articolo 163 bis c.p.c., ossia deve fissare tale data tenuto conto di novanta giorni – centocinquanta se estero – dalla notificazione dell’atto di citazione al convenuto alla data dell’udienza, così da consentire di rispettare pienamente il diritto di difesa. Il convenuto, a sua volta, dovrà costituirsi entro venti giorni liberi prima della data dell’udienza, depositando quanto relativo per la formazione del proprio fascicolo ex articoli 166 e 167 c.p.c. Ai sensi dell’articolo 165 c.p.c. Entro dieci giorni dalla notifica dell’atto di citazione, l’attore è tenuto a depositare la nota di iscrizione a ruolo della causa, unitamente al proprio fascicolo. Per le controverse di competenza del Giudice di Pace, invece, i termini di comparizione all’udienza fissa sono ridotti della metà, quarantacinque giorni se il convenuto è residente in Italia – settantacinque se estero.
6 Articolo 24 Cost. << 1.Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [cfr. art. 113]. 2.La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 3. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. 4. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. >>
7 Articolo 111 Cost, << 1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. 2. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. 3. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. 4. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. 5. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. 6. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [cfr. artt. 13 c.2 , 14 c.2 , 15 c.2 , 21 c.3]. 7. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [cfr. art. 13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [cfr. art. 137 c.3]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [cfr. art. 103 c.3 , VI c.2]. 8.Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [cfr. art. 103 c.1,2]. >>
8 Articolo 6 della Convenzione europea per i diritti dell’Uomo, << 1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: (a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico; (b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; (c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; (d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; (e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza. >>
9 Articolo 1, D. Lgs. n. 150 del 2011, Definizioni, << 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile; b) Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile; c) Rito sommario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile. >>
10 Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, visionabile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/09/21/011G0192/sg
11 Il legislatore ha esplicitato le materie per cui risultano necessarie una cognizione ed una istruttoria piene, quindi, a fronte invece della scelta di assoggettare tutta una serie di procedimenti al rito del lavoro (Rectius: Articolo 447 bis c.p.c., di cui tratteremo alla nota 18), riservando al rito sommario di cognizione la possibilità, per l’attore, di incoare giudizio in tal senso per il caso di controversie in cui il giudice giudica in composizione monocratica, così come si legge ex articolo 702 bis c.p.c.
12 Profondamente diversi tra di loro, i Riti Speciali ex Libro IV c.p.c. vengono ricondotti a quattro gruppi: 1) Procedimenti Sommari; 2) Procedimenti Cautelari e Possessori; 3) Procedimenti in Camera di Consiglio; 4) Altri Procedimenti Speciali [ A) Rito del Lavoro ex Libro II c.p.c.; B) Rito Societario ex Dlgs. n. 5 del 2003; C) Procedimento di Divorzio ex Legge 898 del 1970 ]
13 Tenendo a mente la formulazione dell’articolo 702 bis c.p.c., rientrano: 1) Procedimenti di Ingiunzione; 2) Procedimenti di convalida e di sfratto; 3) Procedimenti cautelari; 4) Procedimenti possessori ed i Procedimenti di Giurisdizione Volontaria.
14 Legge 11 agosto 1973, n. 533, Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, visionabile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1973/09/13/073U0533/sg
15 Nel processo del lavoro si realizza in pieno la c.d. Disclosure degli atti processuali – tanto nel ricorso quanto nella comparsa di risposta (c.d. memoria difensiva). Le preclusioni a carico del convenuto sono molto stringenti e ciò a favore della parte debole del rapporto – il lavoratore – il quale deve dire tutto e subito, a pena di decadenza. Per cui, ai sensi dell’articolo 416 c.p.c. dovrà già alla prima udienza presentare le c.d. eccezioni in senso stretto, le domande riconvenzionali, i mezzi di prova – inclusi i documenti, chiamare terzo in causa e, in ogni caso, deve prendere posizione in modo specifico e non generico sui fatti. [Articolo 416 c.p.c., Costituzione del convenuto, << 1. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito. 2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. 3. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.>>
16 Articolo 414 c.p.c., Forma della domanda, << 1. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: 1) l’indicazione del giudice; 2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto; 3) la determinazione dell’oggetto della domanda; 4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; 5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione. >>
17 Articolo 415 c.p.c., Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza, << 1. Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati. 2. Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l’udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente. 3. Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni. 4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell’attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall’articolo 417. 5. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. 6. Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all’estero. 7. Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’articolo 413, il ricorso è notificato direttamente presso l’amministrazione destinataria ai sensi dell’articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio. >>
18 Su questa linea a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 92 del 2012, l’impugnazione del licenziamento ai sensi dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori è assoggettata anche ad un’altra particolare procedura, nota con il nome di Rito Fornero, il quale prevede l’impugnazione dell’atto di licenziamento con ricorso dinanzi al giudice del lavoro, redatto nel rispetto dell’articolo 125 c.p.c.
19 Quanto si dirà in merito al Rito del Lavoro, vale anche per le controversie in materia di locazione, comodato e affitto, disciplinate ex articolo 447 bis c.p.c. [Articolo 447 bis c.p.c., Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto, << 1. Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili. 2. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza. 3. Il giudice può disporre d’ufficio, in qualsiasi momento, l’ispezione della cosa e l’ammissione di ogni mezzo, di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti. 4. Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All’esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d’appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l’efficacia esecutiva o l’esecuzione siano sospese quando dalle stessa possa derivare l’altra parte gravissimo danno. >>] La norma dispone, esplicitamente, che per le controversie circa tali materie, per ragioni di celerità ed in quanto applicabili, si applicano le norme dettate dalla Sezione II, Capo I, Titolo IV, Libro II c.p.c. Tale applicazione, però, vale solamente per le fasi dell’accertamento e degli effetti dello stesso in fase di cognizione, posto il fatto che, come ha chiarito anche la Suprema Corte, <<nella fase di esecuzione, l’oggetto […] è l’attuazione di un titolo che nella locazione trova origine remota.>> [Cfr. Cfr. Corte di Cassazione, Sentenza n. 16377 del 2005.] In pratica non si applicano al rito locatizio: a) l’articolo 421, commi da 2 a 4, c.p.c. che conferisce al giudice di disporre d’ufficio mezzi di prova, anche oltre i limiti del c.p.c. (ma il III comma consente al giudice di ammettere prova d’ufficio, anche se entro i limiti del c.p.c.); b) l’articolo 423 commi 2 e 3, c.p.c. (ordinanze interinali di condanna nei limiti dell’accertato); c) l’articolo 429 comma 3 (rivalutazione monetaria automatica e interessi – accennare a implicazioni su d.i.); d)le norme specifiche sul tentativo di conciliazione (oggi facoltativo).
20 Articolo 415 c.p.c., Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza, << 1. Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati. 2. Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l’udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente. 3. Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni. 4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell’attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall’articolo 417. 5. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. 6. Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all’estero. 7. Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’articolo 413, il ricorso è notificato direttamente presso l’amministrazione destinataria ai sensi dell’articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio. >>
21 Volontaria conciliazione che non è più condizione di procedibilità. [Articolo 410 c.p.c., Tentativo di conciliazione, << 1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 può promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413. 2. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. 3. Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale. 4. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori. 5. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall’istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte. 6. La richiesta deve precisare: 1) nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante o il convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede; 2) il luogo dove é sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale é addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto; 3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura; 4) l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa. 7. Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti é libera di adire l’autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. 8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave. >>.] Inoltre, in qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare una soluzione, anche parziale, sulla quale concordano. Per esempio, possono giungere anche solo a riconoscere, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, accordandosi per la risoluzione della lite affidando, alla commissione di conciliazione arbitrale, il mandato a risolvere la controversia ex articolo 412 c.p.c. [Articolo 412 c.p.c., Risoluzione arbitrale della controversia, Risoluzione arbitrale della controversia, << 1. In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia. 2. Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare: 1) il termine per l’emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l’incarico deve intendersi revocato; 2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari. 3. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all’articolo 1372 e all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile. 4. Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell’articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.>>] Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare: 1) il termine per l’emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l’incarico deve intendersi revocato; 2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile. [Articolo 1372 c.c., Efficacia del contratto, << 1. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. 2. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.>>] [Articolo 2113 c.c., Rinunzie e Transazioni, << 1. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. 2. L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. 3. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta (ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater) del codice di procedura civile. 5. Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808 ter c.p.c.>>] [Articolo 808 ter c.p.c., Arbitrato irrituale, << 1. Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo. 2. Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I: 1) se la convenzione dell’arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’articolo 812; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l’articolo 825. 3. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale – pronunciato seguito della procedura avviata ex articolo 412 quater c.p.c. – decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo viene depositato nella cancelleria del tribunale competente. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto. >>] [Articolo 412 quater c.p.c., Altre modalità di conciliazione e arbitrato, << 1. Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l’autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all’articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti. 2. Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. 3. La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all’altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell’arbitro di parte e indicare l’oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari. 4. Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l’altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. 5. In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l’indicazione dei mezzi di prova. 6. Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva. 7. Il collegio fissa il giorno dell’udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima. 8. All’udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell’articolo 411, commi primo e terzo. 9. Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all’immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l’assunzione delle stesse e la discussione orale. 10. La controversia è decisa, entro venti giorni dall’udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell’articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto. 11. Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l’arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell’arbitro di parte, queste ultime nella misura dell’1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.. 12. I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte. >>] È importante sottolineare che, laddove non si riuscisse a raggiungere un bonario compimento o comunque un concordato, il giudice darà conclusione al giudizio con una sentenza, provvisoriamente ed immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 431 c.p.c. [ Articolo 431 c.p.c., Esecutorietà della sentenza, << 1. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all’articolo 409 sono provvisoriamente esecutive. 2. All’esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza. 3. Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all’altra parte gravissimo danno. 4. La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l’esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di € 258,23. 5. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283. 6. Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi. 7. Se l’istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.>>]
22 Articolo 417 c.p.c., Costituzione e difesa personali delle parti, << 1. In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede le lire 250 mila. 2. La parte che stà in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all’articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all’articolo 416 con elezione di domicilio nell’ambito del territorio della Repubblica. 3. Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice che ne fa redigere processo verbale. 4. Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all’articolo 415. 5. Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria. >>
23 Articolo 420 c.p.c., Udienza di discussione della causa, << 1. Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice. 2. Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia [c.p.c. 84]. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione. 3. Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo. 4. Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo. 5. Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell’udienza, per la loro immediata assunzione. 6. Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell’udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive. 7. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell’udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione. 8. L’assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi. 9. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell’articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione. 10. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell’articolo 416. 11. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l’ufficio. 12. Le udienze di mero rinvio sono vietate. >>
24 Articolo 421 c.p.c., Poteri istruttori del giudice, << 1. Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti. 2. Può altresì disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell’articolo 420. 3. Dispone, su istanza di parte, l’accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine dell’accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l’utilità, l’esame dei testimoni sul luogo stesso. 4. Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell’articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell’articolo 247. >>
25 Articolo 35 Cost. << 1. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 2. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. 3. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. 4. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero. >>
26 Articolo 36 Cost., << 1. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. 2. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. 3. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.>>
27 Articolo 37 Cost., << 1. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. 2. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. 3. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. >>
28 Articolo 38 Cost., << 1. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. 2. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. 3. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. 4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. 5. L’assistenza privata è libera.>>
29 Ai sensi del Capo II, D. Lgs. 150 del 2011, rubricato Delle controversie regolate dal rito del lavoro, rientrano ex lege: 1) L’opposizione ad ordinanza-ingiunzione; 2) L’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada; 3) L’opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti; 4) L’opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato; 5) Le controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali; 6) Le controversie agrarie; 7) L’impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti; 8) L’opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato. Elencazione estesa visionabile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/09/21/011G0192/sg
30 All’interno dei Tribunali di grandi dimensione sono costituite delle Sezioni Lavoro che non sono delle Sezioni Specializzate, bensì delle semplici Sezioni Tabellari. Pertanto, quando una causa in materia di lavoro viene assegnata a un giudice di una sezione civile comune, non si determina alcun problema di competenza, ma il giudice potrà farla riassegnare dal Presidente, o – processualmente – trattarla direttamente lui in funzione di giudice del lavoro, cosa che significa che dovrà applicare il rito del lavoro e non il rito ordinario di cognizione.
31 Cfr. Corte di Cassazione, Sentenza n. 11903 del 2008.
32 Articolo 426 c.p.c., Passaggio dal rito ordinario al rito speciale, << 1. Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall’articolo 409, fissa con ordinanza l’udienza di cui all’articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti di cancelleria. 2. Nell’udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono. >>
33 Articolo 429 c.p.c., Pronuncia della sentenza, << 1. Nell’udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza. 2. Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza. 3. Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto. >>
34 Fanno parte di questa seconda categoria i sequestri, i procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto, i procedimenti di istruzione preventiva e i provvedimenti di urgenza. Benché il codice di procedura civile non li ricomprenda, espressamente, in tale categoria e benché non abbiano una specifica natura cautelare, anche i procedimenti possessori vengono ricondotti da molti autori tra i procedimenti sommari cautelari. Essi, in ogni caso, rientrano nella macrocategoria dei procedimenti sommari.
35 Articolo 702 bis c.p.c., Forma della domanda. Costituzione delle parti, << 1. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163. 2. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. 3. Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. 4. Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio. 5. Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.>>
36 <<Con la conseguenza che in tutte le ipotesi in cui la competenza appartena ad un giudice diverso (Rectius: Giudice di Pace), non se ne potrà invocare l’applicazione.>>, Cfr. Corte di Cassazione, Sentenza n. 27591 del 2019.
37 Cfr. Corte di Cassazione, Sentenza n. 10 del 2013. Tale assunto si spiega sulla considerazione per cui prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi ha torto tra le parti, rispetto alle funzioni proprie dei procedimenti sommari. << La fase introduttiva – fatta salva l’utilizzazione del ricorso anziché della citazione – non è diversa da quella del rito a cognizione piena: il ricorso deve contenere gli stessi elementi della citazione (con l’ovvia esclusione della fissazione della data dell’udienza). Il ricorso, con il decreto di fissazione dell’udienza, debbono essere notificati al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’udienza, e il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della data stessa. Il quarto comma dell’art. 702-bis ripete sostanzialmente quanto previsto dall’art. 167 c.p.c.; ed anche la chiamata di un terzo in causa ha luogo come nel processo a cognizione piena (art. 269 c.p.c.). Vi è solo da segnalare che l’ultimo comma dell’art. 702-bis si riferisce alla “chiamata in garanzia”, ma pare ragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso con tale espressione richiamare l’intero art. 106 c.p.c., non essendovi ragione per escludere la chiamata per comunanza di causa. Concludendo, l’art. 702-bis c.p.c. delinea una fase introduttiva del procedimento sommario che coincide, mutatis mutandis, con quella del processo a cognizione piena: ed è ovvio che sia così posto che – come vedremo: art. 702-ter, terzo comma, c.p.c. – alla prima udienza si può avere un mutamento del rito sommario in rito a cognizione piena senza regressione del processo agli atti introduttivi. È quindi naturale che questi ultimi debbano coincidere con quelli del processo a cognizione piena, altrimenti una regressione del processo, in caso di mutamento di rito, non potrebbe essere evitata. >>, approfondimento visionabile al link: https://www.giustizia.it/giustizia/protected/60108/0/def/ref/NOL60098
38 Articolo 2909 c.c., Cosa giudicata, <<L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. >>
39 Articolo 702 ter c.p.c., Procedimento, << 1. Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza. 2. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale. 3. Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II. 4. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione. 5. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande. 6. L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. 7. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti. >>
40 Articolo 427 c.p.c., Passaggio dal rito speciale al rito ordinario, << 1. Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall’articolo 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario. 2. In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l’efficacia consentita dalle norme ordinarie. >>
41 Ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., se il giudice ritiene che la questione oggetto della domanda necessiti di un’istruzione non sommaria, bensì di un’accurata istruzione probatoria, con ordinanza inoppugnabile, fissa l’udienza ex art. 183 c.p.c., applicando le disposizioni del libro II, e concedendo i termini ex art. 183 c.p.c. per integrare le richieste istruttorie chiedendo, se del caso, prove contrarie. In questo senso, Tiscini, R., sub art. 4 D. Lgs. 150/2011, in La semplificazione dei riti civili, a cura di Sassani, B., e Tiscini, R., Roma, 2011, p. 44 ss.
42 Ai sensi del Capo III, D. Lgs. 150 del 2011, rubricato Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione, rientrano nel Rito Sommario c.d. Obbligatorio: 1) Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato; 2) L’opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia; 3) Le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari; 4) Le controversie previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; 5) Le controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari; 6) Le controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell’Unione europea; 7) Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale; 8) L’opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unita’ familiare; 9) L’opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio; 10) Le azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali; 11) Le azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo; 12) L’impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo; 13) Le controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche; 14) L’impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai; 15) L’impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti; 16) Le controversie in materia di discriminazione; 17) Le controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità; 18) Le controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento. Elencazione estesa visionabile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/09/21/011G0192/sg
43 Articolo 667 c.p.c., Mutamento del rito, << Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell’art. 426. >>
44 Articolo 696 bis c.p.c., Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, << 1. L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. 2. Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione. 3. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. 4. Il processo verbale è esente dall’imposta di registro. 5. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. 6. Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.>>
45 DEecreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, visionabile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/09/12/14G00147/sg
46 Scelta normativa, questa, che apre un grande dubbio su come il giudice possa effettivamente decidere in tal senso ma, soprattutto, nel rispetto del principio del contraddittorio, posto il fatto che in tale momento processuale le parti potrebbero non aver ancora articolato tutte le loro difese e, comunque, sarebbero costrette a mettere a nudo le proprie strategie processuali già alla prima udienza di trattazione.
47 Articolo 702 quater c.p.c., Appello, << L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702-ter produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. >>
48 Corte di Cassazione. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 29806 del 18/11/2019, visionabile al link: https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-29806-del-18-11-2019
49 “Nell’ultimo ranking Doing Business della Banca Mondiale, quello del 2019, l’Italia si colloca alla 111a posizione per quanto riguarda l’enforcing dei contratti, cioè i tempi e i costi per la risoluzione di una controversia commerciale in prima istanza, con una durata media delle procedure giudiziali di 1.120 giorni, rispetto ai 582 giorni di media dei Paesi OCSE; facendo registrare un ulteriore arretramento della sua posizione, visto che, nel periodo 2017-2019, ha perduto ben tre posizioni: dalla 108a alla 111a. Il confronto con la posizione degli altri Paesi europei è ancor più significativo: la Francia è alla 12a posizione, con una durata media di 395 giorni; la Spagna alla 23a, con una durata media di 510 giorni; la Germania alla 26a, con una durata media di 499 giorni; il Belgio alla 54a, con una durata media di 505 giorni.”, Cfr. Carratta, A., Sull’ennesima ed inutile riforma del processo civile, 2020, visionabile al link: https://www.academia.edu/41551374/Sull_ennesima_ed_inutile_riforma_del_processo_civile
50 Calamandrei, P., Sul progetto preliminare Solmi, Firenze, 1937, e ora in Opere giuridiche, vol. I, Napoli, 1965, p. 307 ss.
51 Ansanelli, Flessibilità, proporzionalità ed efficienza – Il nuovo art. 183-bis c.p.c., in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Giuffrè, 2015, p. 339.
52 Per un approfondimento sul punto, si veda https://www.jdsupra.com/legalnews/il-deficit-di-efficienza-della-8561521/
* Un ringraziamento speciale va all’Avvocato Cassazionista Giancarlo Sciortino, Assistente alle Cattedre di Diritto Processuale Civile e di Informatica Giuridica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo, caro amico che con pazienza e diletto mi ha consentito di sciogliere alcuni dubbi in merito a questa trattazione.
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L'Avvocato Valentina Grazia Sapuppo è nata a Catania, Sicilia, e si è laureata in Giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania, tesi sperimentale dal titolo TecnoDiritto e CyberEthics, relatore S. Amato, membro del Comitato Nazionale di Bioetica. Esperto legale nel mondo digitale, protezione della privacy, cybersecurity, specializzata in etica dell’informazione e tutela del dato biometrico è Ricercatore Indipendente e svolge attività di consulenza stragiudiziale, consulenza in materia di data protection presso Profice. Auditor e formatore ISO/IEC. Ha svolto attività di consulenza data protection n.q. di Associate presso ICT Legal Consulting - Milano. Membro del Comitato Permanente del SAI - Sistemas Administrativos Inteligentes, Dipartimento dell’Accademia Nacional de Ciencias de Buenos Aires - ANCBA, l'Avv. Sapuppo è socio AIGA - Associazione Italiana Giovani Avvocati (per cui svolge anche attività di Coordinatore della Consulta dei Praticanti Avvocati di AIGA Catania), socio Federprivacy, socio DPO Innovation, socio Privacy Network, Socio ELSA - The European Student Association, ente locale ELSA Catania (presso la quale ricopre il ruolo di Director Professional Development), socio di ISOC International e parte del ISOC Youth Observatory - Chapter Italy. Fellow all’Istitituto Italiano per la Protezione e la Valorizzazione dei dati - IIP, nonché Partner Europrivacy, svolge diverse attività aventi ad oggetto la tutela dei diritti umani, l’accesso ad Internet e la lotta al digital divide. Scrive per le riviste scientifiche giuridiche Salvis Juribus, Astrea - Argentina e IJ Editores - Argentina, di cui è anche membro del Comitato Editoriale in qualità di rappresentante italiano. Collabora con diverse piattaforme informative, tra cui l'e-Learning Specialist. Selezionata come Eccellenza Italiana per l'Excellent Webinar Academy di ELSA Italia, confronta costantemente i temi delle nuove tecnologie con esperti italiani e stranieri. È parte dell’Alunni Alliance dell'University of Texas - Austin. - valentinasapuppo@gmail.com - https://www.linkedin.com/in/valentina-sapuppo-017002188/