L’attualità del pericolo di reiterazione del reato
Cassazione penale, sez. VI, 04/05/2016, (ud. 04/05/2016, dep.13/06/2016), n. 24476
L’art. 274 c.p.p., lett. c), modificato dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, richiede, ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari, che il pericolo che l’indagato commetta altri delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede, deve essere “concreto e attuale“.
È chiara, nella giurisprudenza di legittimità, la nozione di attualità del pericolo, connotato che non è affatto nuovo nella norma richiamata essendo già previsto dalla lett. a), e quindi con esclusivo riferimento all’esigenza cautelare relativa al pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova. Già nel sistema vigente prima della modifica, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che l’attualità del pericolo va ravvisata nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per cui si procede (Cass. pen., Sez. 6, n. 28618 del 5/4/2013, Vignali, Rv. 255857). Tale requisito, si precisava, non si identifica con quello della concretezza che richiede l’esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l’imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, e cioè che offendano lo stesso bene giuridico.
A seguito della riforma del 2015, mentre è rimasta isolata l’affermazione che l’espressa previsione del requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, si configura come una mera endiadi e rappresenta un richiamo simbolico all’osservanza di una nozione già presente nel sistema normativo preesistente alla novella, poichè insita in quella di concretezza (Cass. pen., Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265985), la giurisprudenza di legittimità ha compiuto un ulteriore lavoro ermeneutico al fine di distinguere l’attributo dell’attualità del pericolo da quello della concretezza del pericolo, affermando che, mentre questo richiama la necessaria esistenza di elementi “reali” dai quali si possa dedurre il pericolo, l’attualità del pericolo involge la valutazione di un pericolo prossimo all’epoca in cui viene applicata la misura (Cass. pen., Sez. 2, n. 50343 del 3/12/2015, Capparelli, Rv. 265395) ovvero di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Cass. pen., Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015, Barone ed altro, Rv. 265623), precisazioni che evidentemente rinviano alla comune nozione di attualità che indica l’essere in atto, ovvero l’essere sentito come vivo e presente.
Si ritiene, pertanto, condividendo tale accezione della nozione di attualità del pericolo, che il rafforzamento della previsione legislativa non possa essere ricondotto ad una mera ridondanza, anche alla luce del chiaro enunciato della relazione di accompagnamento che evidenziava, a fronte delle tendenze restrittive della giurisprudenza di legittimità emerse in relazione all’interpretazione del requisito della concretezza del pericolo di reiterazione dello stesso genere, “l’esigenza di una valutazione più stringente dell’effettiva pericolosità del prevenuto“. Non è superfluo evidenziare che la prima massima richiamata contrapponeva al requisito della concretezza del pericolo quello dell’attualità come attributo ontologicamente diverso dal primo per negarne la incidenza ai fini dell’adozione della misura, correlando la configurabilità del pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, lett. c), “alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che esistano elementi concreti (cioè non meramente congetturali) idonei a consentire una prognosi di commissione di ulteriori delitti analoghi“. In uno sforzo di sintesi si è infine osservato che “di fatto la valutazione di attualità non può che essere ancorata alla valutazione di emergenze concrete, ovvero efficacemente dimostrative della prossimità temporale degli eventi delittuosi pronosticati: il che genera la necessità di una valutazione contestuale dei due attributi, che non deve, tuttavia, elidere la specificità del requisito dell’attualità” (Cass. pen., Sez. 2, n. 50343, cit.).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene conclusivamente che la modifica dell’art. 274 c.p.p., lett. c), abbia inteso attribuire al concetto di attualità il significato che gli è stato sin qui attribuito da questa Corte, anche se per escluderne la rilevanza a fini prognostici e che, tuttavia, per ritenere attuale il pericolo concreto di reiterazione del reato, non è più sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini, presentandosene l’occasione, sicuramente (o con elevato grado di probabilità) continuerà a delinquere e/o a commettere i gravi reati indicati dall’art. 274 c.p.p., lett. c), ma è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque l’elevata probabilità che l’occasione del delitto si verificherà. Si è, a tal riguardo precisato che il giudizio prognostico “non può più fondarsi sul seguente schema logico: se si presenta l’occasione sicuramente, o molto probabilmente, la persona sottoposta alle indagini reitererà il delitto, ma dovrà seguire la diversa, seguente impostazione: siccome è certo o comunque altamente probabile che si presenterà l’occasione del delitto, altrettanto certamente o comunque con elevato grado di probabilità la persona sottoposta alle indagini/imputata tornerà a delinquere” (Cass. pen., Sez. 3, n. 37087 del 19/5/2015, Marino, n.m.).
A tanto deve aggiungersi un ulteriore ma non secondario rilievo e, cioè che la previsione del requisito dell’attualità del pericolo (accanto a quello della concretezza) consente di ritenere che la ratio complessiva dell’intervento legislativo attuato con la L. n. 47 del 2015, che investe numerose altre norme di cui allo stesso Libro 4^, titolo 1^, da leggere tutte nella medesima ottica, deve esser individuata nell’avvertita necessità di richiedere al Giudice un maggior e più compiuto sforzo motivazionale, in materia di misure cautelari personali e di loro graduazione, onere che assume rilievo ancora maggiore quanto più ampio sia lo spettro cronologico che divide i fatti contestati dal momento dell’adozione dell’ordinanza cautelare. Già prima della novella del 2015 il supremo Collegio della Suprema Corte aveva comunque affermato che il riferimento al tempo trascorso dalla commissione del reato, di cui all’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), impone al Giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (Cass. pen., Sez. U, n. 40538 del 24/9/2009, Lattanzi, Rv. 244377; di seguito, tra le altre, Cass. pen., Sez. 4, n. 24478 del 12/3/2015, Palermo, Rv. 263722) sul rilievo che la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare appare tendenzialmente dissonante con l’attualità e l’intensità dell’esigenza cautelare.
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.