Lavoro straordinario: niente paga se non autorizzato
Nel settore pubblico la necessità di contenere il ricorso al lavoro straordinario oltre che rispondere allo scopo di preservare l’integrità psico-fisica del dipendente, ex art. 2087 c.c., che è propria anche del settore privato, trova le sue ragioni anche nei principi di legalità e di buon andamento dettato dall’art. 97 della Costituzione, che, in ipotesi, hanno ricadute non solo di carattere organizzativo-gestionale sulle modalità di erogazione dei servizi e delle funzioni alla collettività, ma anche di ordine economico-finanziario, potendo determinare un incontrollato incremento della spesa necessaria a remunerare le ore aggiuntive prestate.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, G.U. dott. Diego Vargas, 29 aprile 2015, n. 3975, il quale riprendendo un orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 20789/07), ha ribadito che le prestazioni di lavoro straordinario devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile, pena la mancata retribuzione.
Rita Mazzacano
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