Le  anomalie del fenomeno successorio: i principi successori e il c.d. “Maso Chiuso”

Le anomalie del fenomeno successorio: i principi successori e il c.d. “Maso Chiuso”

Prima di affrontare, sic et simpliciter, la spinosa questione delle successioni – vocazioni anomale, si rende indispensabile un breve e sommario riepilogo sulle disciplina successoria in vigore nel nostro ordinamento, con l’unica pretesa di fornire una chiave di lettura che consenta di meglio comprendere l’istituto trattato e quelli affini.

Dal punto di vista sistematico, il fenomeno successorio si inquadra nei c.d. atti a causa di morte; è la morte del disponente che innesca l’intero meccanismo procedurale, segnando, tra l’altro, il momento e il luogo  di apertura della successione, il tribunale e gli uffici competenti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (ad ex. il registro delle successioni); il testamento, difatti, è l’atto mortis causa per eccellenza, nonché l’unico (perlomeno, in senso stretto), contemplato dalla legislazione italiana.

Il fenomeno successorio trova, poi, una specifica categorizzazione: da un lato la successione legittima (o intestata, cioè senza testamento); dall’altro la successione testamentaria (o testata, cioè con testamento). La successione legittima opererà in casi ben definiti, laddove  il defunto non abbia confezionato un testamento, abbia confezionato  un testamento non valido o, pur avendo fatto testamento, non abbia disposto del suo intero patrimonio, a conferma della riconosciuta priorità alla volontà del testatore, che è libera e sovrana; quanto poi all’ oggetto di tale atto,  si tratta, in  prima approssimazione, dell’intero patrimonio del defunto, – il relictum – vale a dire, quel complesso dei rapporti attivi e passivi trasmissibili, ad eccezione di  tutti quei diritti commisurati alla vita del del de cuius che si estinguono per effetto della morte ( cfr. diritto di usufrutto vitalizio) e dei diritti c.d. “personalissimi”.

Quanto al contenuto, l’istituzione di erede o di legatario è il contenuto tipico di un testamento e comporta l’ingresso del beneficiario nelle posizioni attive e passive già facenti capo al defunto o l’attribuzione di un bene determinato(successione universale, successione a titolo particolare); le tipologie (tassative), di testamento, tutte parimenti efficaci e aventi la medesima forza,  sono tre:

– il testamento pubblico, ovvero per atto di notaio;

– il testamento olografo, ovvero per mano dello stesso testatore;

– il testamento segreto, che è in parte un atto del testatore e in parte del notaio.

Dopo questo breve excursus, per quanto qui interessa, si rammenta che il principio generale  che governa l’intera materia è quello della unità della successione in  forza del quale l’intera massa ereditaria, laddove il de cuius non abbia disposto legati, deve  essere destinato ai chiamati all’eredità secondo quelle quote di legge o  secondo quelle disposte dal testatore; ebbene, le successioni-vocazioni anomale presentano un tratto comune ai vari tipi: rappresentano una deroga questo principio dell’unità della successione, deroga che potrà atteggiarsi in vario modo a seconda dei casi.

Che quella delle successioni anomale sia una materia controversa, lo rivela la circostanza che la stessa nomenclatura “successioni anomale” non ha impiego universale in letteratura,  così come diverse sono le ricostruzioni offerte in dottrina, tutte  egualmente spendibili, tutte più o meno convincenti.

Nel tentativo di dare una prima definizione, atteso quanto in premessa, le successioni anomale si distinguono in:

  • successioni anomale “legali”: è la legge che prevede delle norme speciali che derogano a quelle generali in tema di principio di unità della successione;

  • altri tipi di vocazioni: vocazioni che rispettano il principio di unità,  ma comportano una deroga ad altri principi in materia successoria.

Si suole distinguere, in subordine,  tra successioni separate e successioni speciali; le prime hanno ad oggetto un bene o un complesso di beni separato dalla massa ereditaria di cui un esempio sarebbero il c.d. Maso Chiuso tipico della provincia di Bolzano e, secondo alcuni autori è il diritto contemplato nell’art. 2122 in caso di morte del prestatore di lavoro; quelle speciali hanno ad oggetto un bene non separato dalla massa ereditaria e racchiudono il resto delle successioni anomale.

In sostanza, la deroga al principio dell’unità della successione può colorarsi in vario modo e sostanziarsi ora in una  alterazione nell’ordine dei successori, ora in un vocazione di soggetti diversi di quelli di cui all’art. 565c.c., ora una in una deviazione dalla regola della parità di trattamento e proporzione tra i coeredi.

Va poi tenuto presente che non una qualsiasi deroga  ai principi che regolano la successione implica una anomalia, un vocazione impropria; si potrà parlare di successioni anomale solo ed esclusivamente nelle ipotesi di deviazione dal principio dell’unità delle successioni, e tale  posizione trova riscontro unanime in letteratura; pertanto, non rientrerebbero, nell’ambito delle successioni anomale l’assegno vitalizio ex art. 548 c.c., comma secondo, a carico del coniuge cui è stata addebitata la separazione; la singolarità della vocazione in questione, risiede nel pregresso  stato di bisogno del coniuge superstite sovvertendo, pertanto, alla regola generale per cui le condizioni economiche non  influiscono (di regola), sulla chiamata all’eredità.

Lo stesso dicasi per l’assegno in favore del coniuge divorziato, previsto dall’art. 9 bis della legge n.898/1970 che non solo è legato al pregresso stato di bisogno del coniuge, ma non è nemmeno  “supportato” dalla esistenza di un vincolo di parentela essendosi questo sciolto per effetto del divorzio  dal de cuius, derogando al principio generale per cui la successione legittima opera sempre  a favore dei parenti entro il sesto grado o del coniuge ma mai a favore di soggetti estranei.

Dal punto di vista del subingresso nella posizione del de cuius, le vocazioni anomale realizzano una successione a titolo particolare essendo riconducibili ad un legato ex lege; tale qualificazione permane anche nei casi, piuttosto rari, in cui il testatore  attribuisca, con disposizione,  un diritto, ammettendosi la designazione testamentaria del vocato.

Altro nodo da sciogliere, riguarda  l’applicabilità o meno delle norme sulla successione discutendosi se la distinzione tra le successioni anomale legali e le altre sia solo una questione di nomenclatura o riguardi l’ambito applicativo della disciplina successoria. Tale quesito è stato risolto in senso favorevole: si dovranno applicare le norme sulla successione legale in quanto compatibili, sebbene non manca di segnalare come altri autori ritengono che l’applicabilità di tutta una serie di norme in materia successoria (rappresentazione, separazione dei beni, riunione fittizia) debba essere valutata di volta in volta.

Nel nostro ordinamento, oltre alle successioni anomale propriamente dette si registrano delle figure affini quali gli acquisti iure proprio (avvengono in occasione della morte ma il diritto viene  acquistato a prescindere dalla qualità di erede e dal patrimonio del de cuius), e le assegnazioni preferenziali (per cui un soggetto viene preferito per legge nell’assegnazione di determinati beni in sede di divisione ereditaria).

Scendendo nel merito, una figura peculiare di successione anomala è quella del Maso chiuso istituto di origine austriaca diffuso solo nella zona di Bolzano. Per maso chiuso si intende una azienda agricola formata da una abitazione e relativi rustici il cui reddito annuale deve essere sufficiente al mantenimento di almeno quattro persone e non può essere superiore al triplo.

A tale istituto è dedicata una legge provinciale, la n. 17 del 28 novembre del 2001, la cui disciplina  per ragioni esemplificative, può essere così articolata: art.1 – Definizione di maso chiuso: è un  complesso di immobili, compresi i diritti connessi con iscrizione nella prima sezione del libro fondiaro; art 2 – Attività del maso chiuso:  affinché il complesso di beni poc’anzi descritto (ivi compresa una casa ad uso abitativo e relativi comodi rurali), possa considerarsi maso chiuso, è necessario che sia attivo, vale a dire, produttivo di reddito.

Come si articola questa anomalia successoria? In sede di successione, il maso chiuso e relative pertinenze, dovranno essere necessariamente assegnate ad un unico erede o legatario (“assuntore del maso”), trattandosi di una unità indivisibile; il proprietario del maso potrà designare l’assuntore e stabilirne il prezzo atteso che gli altri eredi vanteranno un credito nei confronti dell’assuntore.

Laddove il prezzo di assunzione venga contestato o non accettato dall’assuntore o dagli altri eredi, opererà l’art. 20 della suddetta  che disciplina la procedura per rideterminare il  Altra peculiarità dell’istituto de quo è che il testatore potrà nominare assuntore anche un soggetto estraneo pur in presenza di legittimari, deviando da quel principio successorio che circoscrive il fenomeno ai soli parenti entro il sesto grado e al coniuge; ipotesi diversa è quella della mancata designazione di un assuntore da parte del testatore con più soggetti che concorrono per l’eredità.

In quest’ultimo caso, tre sono le possibile soluzioni: a- se il proprietario del maso non ha effettuato né la designazione dell’assuntore né la nomina di alcun erede, la scelta dell’assuntore viene fatta dall’autorità giudiziaria  tra i coeredi ex lege secondo un ordine stabilito dalla legge all’art. 14 della sopra richiamata  legge provinciale; b- se il proprietario del maso non ha effettuato la designazione dell’assuntore ma ha nominato gli eredi testamentari e tra questi vi è almeno uno ricompreso nei soggetti indicati dall’art. 14, opera il rinvio all’art.14. Il testatore ha, in ogni caso, la facoltà di stabilire che determinate persone chiamate alla successione siano escluse dall’assunzione; c- si applica l’art. 18, secondo comma, in forza del quale se il testatore ha chiamato alla successione più persone senza designare l’assuntore ma nessuna di queste rientra i soggetti di cui all’art. 14, ciascuno degli eredi può chiedere la divisione dell’eredità e la nomina dell’assuntore da parte del giudice se entro un anno dall’apertura della successione non si accordano sull’assunzione del maso.

Per la nomina giudiziale dell’assuntore provvede il giudice, sentita la Commissione Locale per i Masi Chiusi, tenuto anche conto   della capacità  dell’assuntore a gestire personalmente il maso chiuso; non concorrono all’assegnazione gli inabilitati e gli interdetti.

Alla luce di quanto esposto, si può concludere, riassumendo, che le anomalie successorie si distinguono in – oggettive: in tal caso la deviazione rispetto ai   principi successori generali investirà  l’oggetto della vocazione, in quanto che il trasferimento a causa di morte non potrà implicare un frazionamento del  bene che per sua funzione e natura, deve restare indiviso: conseguenza naturale è che  l’attribuzione di tali beni avviene in misura non proporzionale tra i coeredi. Appartengono a  questa categoria le figure del cd. maso chiuso e della minima unità colturale ex artt. 846 e ss. c.c. – soggettive: in tal caso l’anomalia potrà investire: l’ordine successorio, l’attribuzione di diritti successori a soggetti diversi dagli ordinari successibili previsti dall’art. 565 c.c.


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