Le bottiglie d’acqua vanno protette dal sole: il reato è dietro l’angolo

Le bottiglie d’acqua vanno protette dal sole: il reato è dietro l’angolo

La conservazione di bottiglie di acqua minerale in contenitore PET all’aperto ed esposto al sole configura la contravvenzione prevista dall’art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962 n. 283, atteso che l’esposizione, anche parziale, di prodotti destinati al consumo umano alle condizioni atmosferiche esterne, tra cui l’impatto con i raggi solari, può costituire potenziale pericolo per la salute dei consumatori, in quanto sono possibili fenomeni chimici di alterazione dei contenitori e di conseguenza del loro contenuto.Il 28 agosto con sentenza 39037/18 la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Messina nei confronti del commerciante che aveva venduto bottiglie di acqua tenute sul piazzale prima della vendita.

Era stato appurato che le confezioni di acqua furono accantonate alla rinfusa all’esterno di un deposito ed esposte alla luce del sole, in periodo estivo, essendo avvenuti i fatti in pieno giorno, in una zona notoriamente calda come la Sicilia.

Nella sentenza degli Ermellini si legge che: <<l’acqua è un prodotto alimentare vivo e come tale è soggetta a subire modificazioni allorchè è isolata dal suo ambiente naturale e forzata all’interno di contenitori stagni che impediscono i normali interscambi che avvengono fra l’acqua, l’aria, la luce e le altre forme di energia e che modificano le relazioni che in natura l’acqua conosce allorchè viene sottoposta ad aumento di temperatura o ad esposizione continua ai raggi del sole>>.

L’uomo è stato condannato alla pena di Euro 1.500,00 di ammenda per il reato L. n. 283 del 1982, ex art. 5, per avere detenuto per la vendita, in cattivo stato di conservazione, più confezioni di acqua esponendole alla luce del sole.

I Giudici spiegano che il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione è configurabile quando si accerti che le concrete modalità della condotta siano idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell’alimento, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, attesa la sua natura di reato a tutela del c.d. ordine alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura.

Tale stato può essere accertato senza necessità di specifiche analisi di laboratorio, ma sulla base di dati obiettivi, come ad esempio il verbale ispettivo, la documentazione fotografica, o mediante la prova testimoniale.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Giusy Pasquariello

Dott.essa Pasquariello Giuseppina, laureata in Giurisprudenza presso Universita' degli studi di Salerno. Praticante avvocato abilitata al patrocinio sostitutivo.

Articoli inerenti