Le convenzioni matrimoniali

Le convenzioni matrimoniali

In questo elaborato viene affrontato da un punto di vista giuridico l’argomento riguardante le convenzioni matrimoniali, la comunione e la separazione dei beni, l’accordo di un regime adottabile per le coppie di fatto. Inoltre si cercherà di valutare, anche alla luce delle nuove forme di conflitti della famiglia in materia di regime patrimoniale, la fattibilità di eventuali consulenze legali preventive tra i futuri coniugi al fine di rendere la soluzione della crisi coniugale più sostenibile, sia giuridicamente che moralmente. L’ordinamento definisce convenzioni matrimoniali gli accordi tra i coniugi diversi dal regime patrimoniale ordinario della famiglia, cioè la comunione legale.

Prima di parlare nello specifico delle convenzioni matrimoniali è necessario dare una definizione del “regime patrimoniale della famiglia”. Con regime patrimoniale della famiglia, ci si riferisce a quelle norme che sono relative all’acquisto e alla gestione dei beni durante il matrimonio, poiché con il matrimonio non scaturiscono soltanto effetti ed obblighi tra i coniugi – che potremmo definire morali in un certo senso, quali assistenza, coabitazione, collaborazione – ma anche rapporti patrimoniali tra i coniugi come sancito dagli artt. 159 c.c. e ss. A seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, il regime patrimoniale della famiglia, che si applica qualora i coniugi non stabiliscano attraverso apposite convenzioni l’applicazione di un regime diverso, è quello della comunione dei beni (art. 159 c.c.):

– tutto ciò che viene acquistato – in termini di beni mobili ed immobili – dopo il matrimonio dai coniugi, insieme o disgiuntamente, cade in comunione e si presume che appartenga ad entrambi i coniugi. Tale comunione è detta legale , perché viene applicata per disposizione del legislatore ed in assenza di una diversa volontà dei coniugi che possono scegliere un regime diverso, optando per la separazione dei beni.

Anche a seguito dell’entrata in vigore della l. 76/2016, che sancisce l’unione tra coppie dello stesso sesso, salvo che essi non stabiliscano una volontà diversa, s’instaura in forma automatica la comunione legale dei beni.

E per quanto riguarda invece le “coppie/famiglie di fatto”?

In questo caso, gli stessi conviventi possono scegliere il regime patrimoniale della comunione legale dei beni stipulando un apposito contratto di convivenza; in mancanza di scelta, ciascuno di essi sarà proprietario esclusivo dei beni acquistati singolarmente durante la convivenza, mentre ai beni acquistati in comune si applicheranno gli artt.1100 e ss. del codice civile in materia di comunione generale. Le convenzioni matrimoniali, invece, sono atti con cui i coniugi derogano al regime patrimoniale della famiglia legale e scelgono di avere altri regimi, come la separazione dei beni. Ma, nel caso di scelta di altri regimi patrimoniali, come l’art. 160 c.c. ricorda che i coniugi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio, così gli stessi coniugi non possono pattuire in modo generico i loro rapporti patrimoniali, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare i rapporti patrimoniali stessi.

Ma allora qual è la differenza tra comunione di beni e separazione di beni?

– Per ciò che concerne la comunione dei beni, gli artt. 177 e ss. del c.c. sanciscono quali sono i beni e le attività che cadono nella comunione legale che può riguardare: gli acquisti fatti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, gli utili e gli incrementi delle aziende costituite prima del matrimonio ma gestite insieme dopo il matrimonio.

– Per ciò che concerne invece, la separazione dei beni, in essa il coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati da sé anche durante il matrimonio.

In merito a quanto riguarda la forma va detto subito che le convenzione devono essere stipulate per atto pubblico, sotto pena di nullità; la scelta del regime di separazione può essere dichiarata anche nell’atto di celebrazione del matrimonio, possono in ogni caso essere stipulate in ogni tempo salvo quanto previsto dall’art. 194 c.c in materia di divisione dei beni. Le stesse convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultino annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, così come sancito dall’ art. 162 co. 4 del codice civile. Per quanto concerne le modifiche alle convenzioni matrimoniali, l’ordinamento all’art. 163 c.c. sancisce che le modifiche alle convenzioni, sia anteriori che posteriori, non hanno effetto se l’atto pubblico – cioè l’atto che stipula la convenzione – non è stipulato con il consenso di tutte le persone coinvolte che sono state parti delle medesime; e ancora in un comma successivo, sempre in materia di modifiche, viene affermato che se un coniuge muore dopo aver dato consenso alle eventuali modifiche delle convenzioni, le stesse modifiche producono effetti salvo eventuale omologazione del giudice. Alla luce di quanto espresso finora, in conclusione e in buona sostanza, si può affermare che le convenzioni, servono ai coniugi sposati e/o uniti civilmente e anche ai conviventi nelle coppie di fatto, a stabilire una propria specifica comunione di beni, ampliando o riducendo l’assetto dei beni che in alternativa rientrerebbero nella comunione legale dei beni. Allo stesso tempo, va sottolineato che, pur avendo una propria libertà, dato il vincolo stesso dell’atto di scelta della convenzione matrimoniale secondo le volontà dei coniugi, molto spesso gli stessi non hanno sempre piena conoscenza in materia di fatto e di diritto dell’argomento di cui si sta parlando, di conseguenza proprio in virtù di ciò, è sempre consigliabile ottenere consulenza legale preventiva prima del matrimonio, unione civile o instaurazione della convivenza di fatto e prima di effettuare la scelta della convenzione matrimoniale. In modo tale i futuri coniugi, avendo una piena cognizione della materia, possono avere un quadro generale sull’intero assetto dei regimi patrimoniali della famiglia e scegliere quale regime sia più adatto alle loro esigenze. Tale consulenza legale dovrebbe essere ritenuta fondamentale e soprattutto andrebbe svolta da personale esperto proprio in diritto di famiglia, quali avvocati esperti in diritto di famiglia, mediatori familiari e notai. Infine scegliere un regime patrimoniale della famiglia in modo consapevole, aiuterebbe, qualora si presentassero situazioni di conflitti coniugali, a risolvere la stessa crisi coniugale in modo più pacifico anche in tutela di tutti i soggetti coinvolti.


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Dott. Pino Tontoli

Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza presso Università degli Studi del SannioMateria di Competenza - Diritto di Famiglia e Minorile ( Area Civilistica)

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