Le disposizioni per la sinteticità degli atti defensionali
Decreto 25 maggio 2015 del Presidente del Consiglio di Stato
Il decreto n. 40 del 2015 sulla sinteticità degli atti defensionali ha dato attuazione alla disposizione introdotta nel Codice Amministrativo dalla L. n. 114 del 2014 di conversione del D.L. n. 90 del 2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”), che attribuisce al Presidente del Consiglio di Stato la facoltà di stabilire le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi, dispone che tali scritti debbano avere massimo 50 pagine nei giudizi più importanti e complessi, e modalità di redazione standard, dall’utilizzo del foglio al corpo del carattere.
In attuazione alla disposizione introdotta nel Codice Amministrativo dalla L. n. 114 del 2014, il presidente del Consiglio di Stato, Giorgio Giovannini, ha emanato il 25 maggio 2015 il decreto n. 40 sulla sinteticità degli atti difensivi nel processo amministrativo, in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto disciplina, atto per atto, il numero massimo di pagine consentite, le relative eccezioni e le modalità da seguire per redigere gli atti.
In particolare, il decreto stabilisce nel numero massimo di 30 pagine la dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi specificamente elencati.
Il decreto, poi, stabilite dimensioni massime più ristrette per una serie di atti difensivi caratterizzati dall’essere accessivi ad altri atti già acquisiti al giudizio:
– domanda di misure cautelari presentata successivamente al ricorso,
– memorie di replica,
– intervento adesivo dipendente.
Come precisato nella relazione annessa al decreto, l’atto di motivi aggiunti è autonomamente computabile soltanto se venga proposto in relazione ad atti o fatti venuti a conoscenza dell’istante o resisi a lui conoscibili dopo la proposizione del ricorso cui accede. Si vuole con ciò evitare la possibilità che, attraverso la concomitante proposizione dell’impugnazione principale e di motivi aggiunti, entrambi basati sui medesimi elementi, vengano elusi i limiti dimensionali del ricorso fissati dal provvedimento.
Il decreto elenca i vari elementi costituenti le indicazioni formali dell’atto, che non vanno computati ai fini del raggiungimento del numero massimo di pagine. Tra tali elementi sono compresi il riassunto preliminare che sintetizza i motivi dell’atto processuale (non eccedente le due pagine), che viene richiesto, al fine di agevolar l’esame da parte del Collegio proprio per gli atti che rientrano nelle deroghe previste dal decreto.
Naturalmente, nel caso in cui l’atto presenti una determinata complessità, a livello tecnico, giuridico o dal punto di vista degli interessi sostanziali perseguiti di particolare rilievo anche economico il decreto prevede che la valutazione è effettuata dal presidente della sezione competente, previa formulazione di istanza motivata in calce al ricorso, sulla quale il presidente si pronuncia con decreto entro i tre giorni successivi.
In questi casi possono essere autorizzati limiti dimensionali superiori, ma comunque entro un massimo di 50 pagine laddove il limite era di 30 e di 15 pagine laddove il limite era di dieci. Al riguardo, la relazione segnala l’elemento del valore della causa, prevedendo che sia determinato secondo i criteri relativi al contributo unificato (art. 14, comma 3-ter, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni), che potrà a tal fine essere considerato soltanto ove non inferiore a 50.000.000 euro.
Modalità di redazione degli atti processuali
Il decreto n. 40 del 2015 fornisce delle indicazioni dettagliate anche riguardo alle modalità di redazione degli atti processuali.
In particolare, il decreto dispone che gli atti debbano essere redatti su foglio A4, mediante caratteri di tipo corrente e di dimensioni di almeno 12 punti nel testo e 10 nelle note a piè di pagina, con una interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno 2,5 centimetri.
In caso di utilizzo di caratteri, spaziature e formati diversi da quelli indicati, ne deve essere possibile la conversione in conformità alle specifiche tecniche indicate.
Il decreto si applicherà alle controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi a decorrere trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in G.U.