Le fasi dell’entrata e della spesa nell’ambito della gestione del bilancio degli enti locali

Le fasi dell’entrata e della spesa nell’ambito della gestione del bilancio degli enti locali

La gestione del bilancio degli enti locali, nell’ordinamento giuridico italiano, è disciplinata dal Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), Parte II “Ordinamento finanziario e contabile”, Titolo III.

La gestione delle entrate e delle spese evidenzia il complesso delle operazioni dirette al reperimento dei mezzi finanziari da impiegare nelle diverse funzioni economiche, sociali ed istituzionali necessarie per realizzare i bisogni pubblici in un dato esercizio finanziario. Tale gestione comporta, altresì, l’identificazione delle fasi di acquisizione e di erogazione dei valori finanziari in termini monetari.

Con il termine “entrate” si intendono tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che l’ente locale ha il diritto di riscuotere in ragione di leggi, decreti, regolamenti, o altri titoli.

Ai sensi dell’art. 178 T.U.E.L. le fasi di gestione delle entrate degli enti locali sono: l’accertamento, la riscossione e il versamento.

L’accertamento (art. 179 T.U.E.L.) costituisce la prima fase di gestione dell’entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.

In base alla natura delle entrate esistono diverse modalità di accertamento: mediante autotassazione oppure iscrizione a ruolo, per le imposte dirette e per le altre entrate a scadenza determinata; mediante le liste di carico, poste in essere per il riconoscimento delle entrate provenienti, principalmente, dai proventi patrimoniali e demaniali (affitti, canoni, e ogni altra prestazione periodica); mediante una continua vigilanza a tutela dei diritti dell’ente per tutte le altre entrate, imposte, tasse e proventi di natura eventuale o variabile e che sono accertabili all’atto stesso della riscossione.

Le entrate accertate vengono iscritte nel bilancio di previsione in accordo con la gestione di competenza. Eventuali discostamenti tra le entrate accertate e le entrate riscosse generano dei residui attivi da riportare nel bilancio consuntivo. A tal proposito, è importante evidenziare come l’accertamento di un’entrata non assicura che questa sia successivamente incassata, difatti, può accadere che l’ente locale non riesca a riscuotere la somma dovuta e che, per conseguenza, si generi un residuo attivo (art. 189 T.U.E.L.).

L’art. 180 T.U.E.L. dispone che la riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell’entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati (agente della riscossione) della riscossione delle somme dovute all’ente.

Questa fase rappresenta, dunque, il momento in cui la somma di denaro accertata viene effettivamente pagata dal soggetto debitore, a seguito dell’esistenza di un motivo e di un idoneo titolo giuridico.

L’ultima fase del procedimento di acquisizione delle entrate è costituita dal versamento (art. 181 T.U.E.L.) che rappresenta il momento in cui il denaro affluisce nelle casse dell’ente. Questa fase è separata dalla precedente solo nel caso in cui sia presente un agente di riscossione esterno che si interpone tra l’ente ed il debitore. In tal caso, l’agente addetto alla riscossione dovrà versare le somme raccolte nelle casse dell’ente.

Con il termine “spesa” nel bilancio dell’amministrazione si fa riferimento a tutti i costi che, a vario titolo, sono di competenza dell’ente nel corso dell’anno. La normativa vigente in materia dispone che qualunque spesa può essere sostenuta esclusivamente se prevista all’interno del bilancio di previsione che ne garantisce la copertura finanziaria.

Il T.U.E.L. disciplina, altresì, le fasi di gestione della spesa degli enti locali. Precisamente, l’art. 182 del citato testo statuisce che tali fasi sono: l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento.

L’impegno rappresenta la prima fase del processo amministrativo e contabile della spesa dell’ente, con la quale, a seguito di un’obbligazione giuridicamente perfezionata, viene determinata la somma da pagare, è determinato il soggetto creditore, viene indicata la ragione e la relativa scadenza dell’obbligazione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata (art. 183 T.U.E.L.). E’ un atto unilaterale della pubblica amministrazione di accantonamento e destinazione di somme per l’erogazione di una determinata spesa.

Gli elementi costitutivi sono: 1) la somma da pagare (quantum); 2) il soggetto creditore; 3) la ragione del debito; 4) il vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

Le procedure indicate dalla norma e dai principi contabili per l’assunzione degli impegni di spesa sono dirette ad assicurare che la spesa sia stata prevista, e dunque autorizzata, dall’organo consiliare all’atto dell’approvazione del bilancio di previsione finanziario, che l’esecuzione di tale spesa non leda gli equilibri di bilancio, e che venga rispettata la normativa per il concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

La seconda fase del procedimento di spesa è rappresentata dalla liquidazione (art. 184 T.U.E.L.). Questa consiste nella determinazione dell’esatto ammontare della spesa o del debito con contestuale individuazione dell’esatto creditore, la somma deve essere contenuta entro i limiti della spesa impegnata.

La liquidazione va corredata dai documenti comprovanti il diritto di credito di terzi, redatti nelle modalità stabilite dalla legge. Spetta agli uffici amministrativi a cui è affidata la trattazione degli affari.

Successivamente si svolge la fase dell’ordinazione la quale consiste nell’emissione, da parte dell’amministrazione, dell’ordine al tesoriere di pagare al creditore la somma liquidata.

L’art. 185, comma 1, T.U.E.L., dispone che gli ordinativi di pagamento sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro.

La fase conclusiva del procedimento di spesa è rappresentata dal pagamento (art. 185 T.U.E.L.) con il quale si determina l’estinzione dell’obbligazione. Viene a realizzarsi, infatti, il pagamento materiale al creditore, ad opera del tesoriere, della somma di denaro dovuta.

Quando sopravviene l’impossibilità di concludere in toto l’iter di effettuazione di una spesa, dall’impegno al pagamento, nell’arco del medesimo esercizio finanziario, si generano dei residui passivi (art. 190 T.U.E.L.), costituiti, a differenza di quanto sopra esaminato con i residui attivi, dalle somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Articoli inerenti