Le forme di segregazione patrimoniale
Si definisce “segregazione patrimoniale” quella pratica attraverso la quale si riservano determinati beni al perseguimento di scopi specifici, sulla base della volontà di uno o più soggetti.
Nell’ambito dell’autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall’ordinamento rientra infatti la facoltà di costituire patrimoni separati, come tali destinati al raggiungimento di particolari interessi e sottratti alle pretese dei creditori ad essi estranei.
L’effetto più rilevante della segregazione patrimoniale è proprio l’esclusione dei beni che ne costituiscono l’oggetto dalle iniziative dei creditori personali dei soggetti proprietari dei medesimi.
Il fenomeno della segregazione patrimoniale, dunque, ricorre in tutti quei casi in cui la legge consente ai privati la possibilità di separare determinati beni dalla propria sfera giuridica, senza tuttavia privarsi della titolarità formale degli stessi, imprimendo sui medesimi un vincolo di destinazione dal quale discende l’impossibilità di sottrarli alla finalità indicata.
Ne deriva, pertanto, che i patrimoni così costituiti risultano insensibili alle vicende personali del soggetto al quale formalmente appartengono, salvo il caso in cui il debito sia dallo stesso contratto per il raggiungimento dello scopo al quale il bene è destinato.
Tanto premesso, una prima ipotesi di segregazione patrimoniale si verifica certamente nel fondo patrimoniale, ovvero in quel vincolo di destinazione posto nell’interesse del nucleo familiare su un complesso di beni determinati, destinati unicamente al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione derivanti dalla famiglia.
Come previsto dall’art. 167 c.c., ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, nonché un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni a far fronte alle esigenze della famiglia. La costituzione per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi.
Ai sensi dell’art. 168, comma 1, c.c., la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione.
Può accadere, dunque, che la proprietà dei beni assoggettati a vincolo rimanga in capo al costituente: è possibile, in particolare, che uno dei coniugi conservi la proprietà del bene devoluto, ovvero che il terzo destini a fondo patrimoniale della famiglia un proprio bene, pur conservandone la proprietà.
A prescindere dalla riserva o meno della proprietà del bene in capo al costituente, l’inclusione del medesimo nel fondo patrimoniale determina, ex art. 168, comma 3, c.c., l’applicazione delle norme relative all’amministrazione della comunione legale.
Ne deriva che la costituzione in fondo patrimoniale di un bene di uno solo dei coniugi o di un terzo, che resta in proprietà dei medesimi, comporta la necessità che qualunque atto di straordinaria amministrazione del bene sia sottoscritto da entrambi i coniugi.
Come previsto dall’art. 180 c.c. in tema di comunione legale, infatti, il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.
Ciò è inoltre specificatamente ribadito dall’art. 169 c.c., secondo cui, salvo che non sia stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare i beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e se vi sono figli minori, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.
La stessa esecuzione dei beni e dei frutti, a norma dell’art. 170 c.c., non può riguardare quei debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per bisogni estranei a quelli familiari.
L’impignorabilità è dunque subordinata alla sussistenza di due presupposti: uno di carattere oggettivo, consistente nella estraneità del debito ai bisogni della famiglia, e l’altro di natura soggettiva, identificato nella consapevolezza del creditore in ordine a tale estraneità.
Secondo quanto ritenuto dalla S.C., l’espressione “bisogni della famiglia” va intesa in senso ampio ed estensivo, ovvero come riferita non solo alle esigenze indispensabili per l’esistenza della famiglia, ma al contrario comprensiva anche di quelle necessità collegate allo sviluppo della medesima, con esclusione delle sole spese voluttuarie.
Per la Corte, in particolare, devono essere ricompresi nell’ambito dei debiti contratti per rispondere ad esigenze familiari anche quelli derivanti dall’esercizio dell’attività professionale o d’impresa se e nella misura in cui, con i proventi ricavati dall’attività esercitata, il coniuge faccia fronte ai propri doveri familiari.
Tale impostazione però, afferma parte della dottrina, sembra porsi in contrasto con la ratio ispiratrice dell’istituto, da identificarsi con l’esigenza di bilanciamento di interessi contrapposti, in quanto finisce per privilegiare l’interesse del creditore al soddisfacimento del proprio credito a discapito dell’interesse al soddisfacimento dei bisogni familiari facente capo ai coniugi.
Sotto il profilo soggettivo, invece, l’impignorabilità dei beni e dei frutti ricadenti nel fondo opera esclusivamente nei confronti dei creditori consapevoli delle circostanza che l’obbligazione non era stata contratta per i bisogni della famiglia, ciò al fine di salvaguardare la buonafede ed il legittimo affidamento dei medesimi.
Ai sensi dell’art. 171 c.c., la destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio; se vi sono figli minori, tuttavia, il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo dei figli.
La costituzione del fondo patrimoniale segue un doppio regime di pubblicità: per essere opponibile ai terzi, infatti, l’atto costitutivo del fondo patrimoniale deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio ed indicare, a mente dell’art. 162, comma 4, c.c., la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti.
Come previsto dall’art. 163, comma 3, c.c., d’altra parte, devono essere annotate a margine dell’atto di matrimonio anche le modifiche del fondo patrimoniale ed ogni altro atto con il quale le parti convengano di conferire nuovi beni al fondo.
L’annotazione va richiesta, ex art. 34 disp. att. c.c., a cura del notaio rogante entro trenta giorni dalla stipula dell’atto.
In adempimento del disposto degli artt. 2643, 2645, 2647 e 2683 c.c., l’atto costitutivo del fondo patrimoniale è altresì soggetto a trascrizione qualora abbia ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati.
Secondo quanto ritenuto dalla S.C., in particolare, mentre l’annotazione del fondo assolve ad una funzione di pubblicità dichiarativa, la trascrizione svolge invece il ruolo di mera pubblicità notizia e, come tale, non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, il quale non ammette deroghe od equipollenti, restando di conseguenza irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.
In assenza della predetta annotazione, dunque, l’esistenza del fondo patrimoniale non può essere opposta nemmeno a coloro i quali ne abbiano avuto eventuale conoscenza attraverso l’esame dei registri immobiliari.
Si osserva, infatti, che l’abrogazione ad opera della l. n. 151/75 della disposizione contenuta nell’art. 2647 c.c. – la quale considerava la trascrizione del vincolo familiare requisito di opponibilità ai terzi – rende evidente l’intento del legislatore di degradare la trascrizione del fondo a pubblicità notizia e di riservare tale opponibilità all’annotazione di cui all’art. 162 c.c.
Un’ulteriore ipotesi di segregazione patrimoniale è costituita dalla c.d. eredità giacente ex art. 528 c.c., ovvero quell’insieme di beni ereditari sottoposti alla gestione di un curatore appositamente nominato dal tribunale, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, nell’eventualità in cui il chiamato alla successione non abbia accettato l’eredità e non si trovi nel possesso dei beni che la compongono.
La funzione dell’eredità giacente è dunque quella di garantire la gestione dei beni che la costituiscono nel corso del periodo che precede l’accettazione del chiamato, salvaguardando così l’interesse del medesimo, dei creditori, dei legatari e dei chiamati ulteriori alla conservazione del patrimonio ereditario.
L’eredità giacente è una forma di segregazione patrimoniale maggiormente circoscritta dal punto di vista temporale rispetto al fondo patrimoniale, posto che la giacenza cessa nel momento in cui il chiamato accetta l’eredità.
Per l’opinione prevalente, la nomina del curatore prescinde dal fatto che il chiamato abbia amministrato oculatamente l’eredità avvalendosi dei poteri di cui all’art. 460 c.c., in quanto la funzione dell’istituto non è solo quella di assicurare la conservazione del compendio ereditario, ma anche quella di garantire l’esistenza di una figura soggettiva in grado di rappresentare l’eredità nelle iniziative attive e passive che la concernono.
Una questione che si è posta in giurisprudenza riguarda l’ammissibilità della c.d. giacenza pro quota, ovvero quella situazione che si verificherebbe nel caso in cui si consentisse la nomina del curatore anche quando, chiamati alla successione più soggetti, soltanto uno di questi abbia accettato.
Secondo quanto ritenuto dalla S.C., qualora nel concorso di più chiamati all’eredità solo alcuni abbiano accettato, non è legittimamente configurabile, in relazione ai chiamati non accettanti, la fattispecie della giacenza pro quota, in quanto la funzione dell’istituto è quella della conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario nel suo complesso e non solo di una sua parte.
La negazione della giacenza pro quota è inoltre coerente con lo stato di erede, il quale, indipendentemente dalla quota riservatagli, succede sempre nell’universalità dei rapporti giuridici facenti capo al de cuius.
Ne consegue, afferma la Corte, la necessità che l’erede nell’esercizio del diritto di amministrare la propria quota indivisa di eredità coinvolga anche la quota degli altri coeredi o comunque di spettanza del chiamato non accettante.
Tra le ipotesi più rilevanti di segregazione patrimoniale vi rientra altresì l’art. 2645 ter c.c., il quale consente di destinare alcuni beni al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela nell’ordinamento.
L’effetto segregativo è reso evidente dal disposto dell’ultima parte della disposizione citata, secondo la quale i beni vincolati ed i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione solo con riferimento ai debiti contratti per tale scopo.
Un’altra forma di segregazione patrimoniale può inoltre rinvenirsi nell’ambito dei rapporti tra imprese, nei quali si può assistere alla creazione di entità, c.d. reti di imprese, dotate di un patrimonio separato destinato al soddisfacimento di finalità specifiche e come tale sottratto alle pretese dei creditori personali dei singoli partecipanti.
Il contratto di rete è stato introdotto nell’ordinamento giuridico dalla legge n. 33/09, al fine di consentire alle aggregazioni di imprese – ovvero a quelle realtà produttive caratterizzate dalla sussistenza di rapporti di collaborazione ed interdipendenza tra più imprese – di instaurare una partecipazione collaborativa mantenendo nel contempo la propria individualità ed autonomia, ovvero senza la necessità di procedere alla costituzione di una società o di un consorzio.
Come reso evidente dal nomen juris dell’istituto, possono essere parti del contratto in questione solo coloro i quali rivestono la qualifica di imprenditori: secondo quanto specificatamente ritenuto, può partecipare all’accordo qualunque tipo di impresa, sia essa individuale o societaria, piccola, media o grande, agricola, commerciale o artigiana, purché corrisponda alla figura descritta dall’art. 2082 c.c. e risulti iscritta nel registro delle imprese.
Sulla base del disposto normativo, la causa del negozio deve essere individuata nell’esigenza di accrescimento della capacità innovativa e della competitività delle imprese partecipanti.
Secondo quanto osservato da parte della dottrina, è proprio la causa a consentire l’identificazione dell’istituto, posto che il suo oggetto non consente di distinguerlo da qualsiasi altro contratto, tanto di scambio quanto di comunione di scopo, stipulato tra imprese.
Il contratto di rete deve essere annotato in ogni registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante.
Tale contratto, inoltre, può prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, inteso quale dotazione patrimoniale destinata all’esecuzione del programma di rete.
Nel caso in cui la rete sia dotata di un fondo patrimoniale, essa può iscriversi come posizione autonoma presso la sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione ha sede, acquisendo così, per espressa affermazione legislativa, soggettività giuridica.
In tali ipotesi, dunque, le parti stipulano un contratto avente quale effetto la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, distinto ed autonomo rispetto alle singole imprese partecipanti (c.d. rete organizzazione).
Le parti sono libere di stabilire la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare, nonché le regole per l’amministrazione del fondo.
Al medesimo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in tema di consorzi con attività esterna, ovvero gli artt. 2614 e 2615 c.c.
Sulla base di tali norme, in particolare, i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo ed i creditori personali dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo; per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile, mentre per quelle assunte dagli organi comuni per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile.
Nel caso in cui la rete sia fornita di una dotazione patrimoniale ed iscritta nella competente sezione del registro, pertanto, si assiste ad un’importante limitazione della responsabilità patrimoniale delle imprese aderenti in relazione alle obbligazioni assunte dall’organo comune per l’esecuzione del relativo contratto, le quali gravano esclusivamente sul fondo patrimoniale.
Nel caso di rete sprovvista di fondo comune, invece, si ritiene che delle obbligazioni assunte per l’esecuzione del contratto siano responsabili direttamente ed in via solidale tutte le imprese aderenti al contratto.
Nel contratto di rete, dunque, la segregazione patrimoniale è collegata all’iscrizione della rete nel registro delle imprese e alla conseguente acquisizione da parte della stessa di autonoma soggettività giuridica.
Tale effetto non può invece essere rinvenuto nella c.d. rete contratto, la quale, non essendo un soggetto di diritto distinto dalle singole imprese partecipanti, risulta incapace di essere titolare di posizioni giuridiche proprie.
Si definisce “rete contratto”, in particolare, quella rete sprovvista di un fondo patrimoniale comune e come tale non suscettibile di essere iscritta nel competente registro; si reputa tale, d’altra parte, quella rete che, sebbene provvista di una propria dotazione patrimoniale, non è stata tuttavia iscritta. In quest’ultimo caso, infatti, il fondo patrimoniale non può essere considerato alla stregua di un patrimonio autonomo appartenente alla rete, dovendo al contrario essere inteso come un complesso di beni facente capo ai soggetti partecipanti, suscettibile di essere aggredito dai creditori personali di questi.
Un altro esempio di separazione patrimoniale è sicuramente costituito dalla cessione dei beni ai creditori di cui agli artt. 1977 e seguenti c.c.
Come previsto dall’art. 1977 c.c., la cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti.
La segregazione patrimoniale è in questo caso affermata dall’art. 1980 c.c., secondo il quale i creditori cessionari possono agire esecutivamente sui beni non oggetto di cessione solo dopo aver liquidato quelli ceduti.
Quale ultima ipotesi di separazione patrimoniale giova infine ricordare il trust, di cui è elemento fondamentale la segregazione del patrimonio destinato.
Il trust si configura come una fattispecie negoziale complessa ed unitaria all’interno della quale possono essere individuati due distinti negozi: il primo, avente carattere attributivo/traslativo, è l’atto attraverso cui il disponente trasferisce alcuni suoi beni al trustee; il secondo, invece, a carattere istitutivo, è il negozio attraverso il quale il trustee viene nominato amministratore e gestore del patrimonio a lui trasferito.
Sotto il profilo soggettivo, la giurisprudenza prevalente ritiene che il trust si caratterizzi per la presenza di tre differenti centri di imputazione di interessi tra loro inconciliabili e facenti capo a tre diversi soggetti, ovvero il disponente, il trustee ed il beneficiario.
Al contrario, secondo parte della dottrina è invece possibile che la figura del trustee coincida con quella del disponente o che la figura del disponente coincida con quella del beneficiario.
Con la stipulazione di tale contratto, il disponente ottiene la separazione della parte di patrimonio che conferisce in trust da quella che resta nella sua sfera patrimoniale: l’effettivo titolare dei beni diventa il trustee, il quale li amministra e gestisce per tutto il tempo previsto nell’atto costitutivo e per il perseguimento dello scopo definito; i beni trasferiti, in particolare, restano segregati nel patrimonio del trust e dunque estranei sia al patrimonio del disponente che a quello personale del trustee.
Secondo l’opinione prevalente, la disposizione idonea a giustificare l’ammissibilità del trust nel nostro ordinamento, ancorandolo alla realizzazione di un fine meritevole di tutela, è l’art. 2645 ter c.c., il quale è infatti norma di diritto sostanziale contenente la disciplina generale del negozio di destinazione, categoria nella quale rientra certamente anche il trust.
Detto questo, tuttavia, permangono alcune incertezze in ordine alle modalità attraverso le quali procedere alla trascrizione del trust.
Per l’interpretazione maggioritaria, il trust deve essere trascritto a favore del solo trustee, con contestuale pubblicità del vincolo a carico di costui; nella nota di trascrizione, poi, devono essere indicati i soggetti a favore e contro i quali il negozio si è perfezionato.
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